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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 39872/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNO Idà-to avviso alle partin udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizi della motivazione in odine alla determinazione della pena.

In data 10 giugno 2021 è pervenuta la rinuncia al ricorso da parte dell'imputato.

2. Il ricorso è inammissibile.

Con la recente modifica dell'art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione.

A tal riguardo, questa Corte (SU. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011) ha precisato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Nel caso in esame, quindi, il ricorso personale, proposto il 29 gennaio 2021, va dichiarato inammissibile. 2.1 Giova puntualizzare che questa Corte ha già affermato che la causa originaria di inammissibilità prevale su ogni altra causa di inammissibilità (Sez. 5, n. 27923 del 22/02/2018, Rv. 273230).

La mancata presentazione del ricorso da parte di soggetto legittimato, quindi, prevale sulla rinuncia al ricorso stesso.

Del resto, la rinuncia all'impugnazione, come causa di inammissibilità sopravvenuta, presuppone in ogni caso la valida instaurazione del rapporto processuale a cui si intende rinunciare.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - valutati i profili nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNO Idà-to avviso alle partin udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizi della motivazione in odine alla determinazione della pena. In data 10 giugno 2021 è pervenuta la rinuncia al ricorso da parte dell'imputato. 2. Il ricorso è inammissibile. Con la recente modifica dell'art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione. A tal riguardo, questa Corte (SU. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011) ha precisato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Nel caso in esame, quindi, il ricorso personale, proposto il 29 gennaio 2021, va dichiarato inammissibile. 2.1 Giova puntualizzare che questa Corte ha già affermato che la causa originaria di inammissibilità prevale su ogni altra causa di inammissibilità (Sez. 5, n. 27923 del 22/02/2018, Rv. 273230). La mancata presentazione del ricorso da parte di soggetto legittimato, quindi, prevale sulla rinuncia al ricorso stesso. Del resto, la rinuncia all'impugnazione, come causa di inammissibilità sopravvenuta, presuppone in ogni caso la valida instaurazione del rapporto processuale a cui si intende rinunciare. 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - valutati i profili nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A