CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33715/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia emessa il 19/11/2020 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, che avrebbe confermato la condanna pur in assenza di prove in punto di elemento soggettivo, anzi smentito da numerose dichiarazioni in atti. Si contesta poi l'entità della pena, ritenuta eccessiva, anche quanto alla riconosciuta recidiva. Il difensore ha depositato memoria, ribadendo gli argomenti di censura. 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). 4.1. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, le stesse tendono ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie (dichiarative) già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 5. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la responsabilità del Pinna era emersa evidente, così come il dolo specifico a sostegno della (pacifica) condotta di cui all'art. 5 in esame: il ricorrente, infatti, dopo aver assunto la carica di amministratore, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi 2011, ed in ciò non poteva invocare l'incarico affidato ad un professionista, spettando al solo Pinna la sottoscrizione dello stesso documento, oltre alla conservazione del documento originale, in caso di trasmissione telematica (sul punto, Sez. 3, n. 9417 del 14/1/2020, Quattri, Rv. 278421). Era , rimasto, peraltro, indimostrato che l'imputato fosse un mero prestanome di una società, di fatto, gestita da altri; anzi, il mantenimento della carica (dal 1°/9/2011) al 21/5/2015 - quindi ben oltre l'avvio degli accertamenti da parte della Guardia di Finanza e l'emersione di gravi irregolarità nella tenuta della contabilità - smentiva la tesi difensiva secondo la quale il Pinna avrebbe rivestito il ruolo solo a condizione della regolare tenuta della contabilità e delle scritture obbligatorie. Ancora in punto di dolo specifico, poi, la Corte di appello ha evidenziato che il ricorrente non solo aveva avallato le gravi irregolarità amministrative già in atto, ma, con la sua totale inerzia, le aveva deliberatamente perseverate, aggravandone gli effetti (omettendo la tenuta e l'aggiornamento dei libri obbligatori, così come la redazione ed il deposito dei bilanci relativi agli esercizi 2011 e 2012). L'imputato, dunque, aveva scientemente omesso la presentazione della dichiarazione, così ponendosi in continuità con i comportamenti illeciti già riscontrati per gli anni precedenti. 6. Con riguardo poi al secondo motivo - e premesso che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione - si osserva che la Corte di merito ha logicamente spiegato il lieve discostamento dal minimo edittale, in ragione dell'entità delle imposte evase e dell'intensità del dolo. 7. Quanto, infine, alla recidiva (peraltro applicata in regime di equivalenza rispetto alla circostanze attenuanti generiche), la Corte di merito ne ha confermato i presupposti applicativi, in considerazione delle plurime condanne da cui era gravato l'imputato al momento della realizzazione del delitto per cui si procede; da ciò logicamente osservando, dunque, che dette sentenze non avevano prodotto alcun effetto dissuasivo, e così risultando l'ulteriore condotta criminosa - commessa con l'assunzione di una carica sociale e con il proposito di consentire alla società una non trascurabile evasione tributaria - espressione di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale. Si tratta, con riferimento ad entrambi i profili, di una motivazione adeguata e non manifestamente illogica, che supera il vaglio di legittimità. 8. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.