CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 09518/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8478 R.G.anno 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], oltre che dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è domiciliata; ricorrente contro Ministero delle imprese e del made in Italy – Ufficio i taliano brevetti e marchi, rappresento e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; controricorrente nonché contro [OSCURATO:SOCIETA].; intimata Sez. I–RG 8478/2023 camera di consiglio23.2.2024 avverso la sentenza n. 3/2023 depositat a il 6 febbraio 2023 del la Commissione dei ricorsi. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― In data 11 ottobre 2017 [OSCURATO:SOCIETA]. h a depositato domanda di registrazione del marchio complesso «vicolo trivelli» in cui la parte denominativa, scritta in corsivo, sovrasta un'immagine ovale al cui interno è rappresentata una serratura: il marchioin questione è riferito ai prodotti appartenenti alle classi 18 e 25 dell'Accordo di Nizza. Avverso la domanda di registrazione ha proposito opposizione [OSCURATO:SOCIETA]., titolare del marchio europeo composto dalla parola «vicolo», rivendicato per contraddistinguere prodotti sempre appartenenti alle classi 18 e 25. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha respinto l'opposizione. 2. ― Avverso il provvedimento di rigetto GGZ ha adito la Commissione dei ricorsi. Questa ha disatteso la domanda osservando: che il marchio opposto era un segno complesso che, pur contenendo al suo interno la parola «vicolo», presente nel marchio anteriore, si differenziava da quest'ultima per l'aggiunta del patronimico«trivelli» ― che agli occhi del consumatore potevaassumere valenza toponomastica ― e per la componente grafica, costituita dalla raffigurazione stilizzata di una serratura; che il marchio anteriore azionato da GGZ si componeva esclusivamente della denominazione generica«vicolo», senza ulteriori aggiunte o specificazioni di sorta; che dal punto di vista grafico,fonetico e concettualei segni presentavano caratteristiche alquanto diverse che li rendevano difficilmente confondibili; che,essendo il segno anteriore dotato di una capacitàdistintiva ridotta a causa della sua genericità, le Sez. I–RG 8478/2023 camera di consiglio23.2.2024 differenze sopra indicatealla luce dei criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza, apparivano più che sufficienti ad escludere il rischio confusorio. 3. ― La sentenza della Commissione dei ricorsi è impugnata per Cassazione daGGZ sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il Ministero delle imprese del madein Italypresso cui è collocato l' U fficio italiano brevetti e marchi. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Co l primo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 7 e 13 c.p.i. (d.lgs. n. 30/2005). Osserva la ricorrente che in baseall’art. 13, comma 1, c.p.i. non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono. Rileva che per «denominazioni generiche» si intendono i nomi comuni dei prodotti,in quanto adottati come marchi per contraddistinguere proprio prodotti di quel tipo: sicché ― aggiunge ―, la valutazione circa la sussistenza e il gradiente di ca pacità distintiva di un segno non può prescindere dall'esame dei prodotti per i quali è richiesta la registrazionee del pubblico di riferimento. Si imputa, allora, alla Commissionedei ricorsi di aver valorizzato la genericità del termine «vicolo» senza tenere in considerazione i prodotti contraddistinti dal marchio anterioree il consumatore medio di riferimento . Il motivo è infondato. La ricorrente evoca la regola che associa una debole capacità distintiva ai marchi che consistono in denominazioni generiche e descrittive dei prodotti contrassegnati. Tale regola, da cui la giurisprudenza fa discendere la distinzione tra marchi forti e marchi deboli, rilevante sul piano dell’intensità della tutela discendente dalla registrazione,è legata alla constatazione, maturata nel senso comune, Sez. I–RG 8478/2023 camera di consiglio23.2.2024 per cui ben scarsa è l’attitudine individualizzante di segni concettualmente legati al prodotto,per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo (cfr.: Cass. 25 gennaio 2016, n. 1267; Cass. 26 giugno 1996, n. 5924): traspare, in ciò, la valorizzazione dell'esigenza di delimitare, in funzione antimonopolistica, l'ambito di tutela dei marchi aventi un forte contenuto descrittivoe di consentire ai concorrenti dell’operatore che ha già registrato un marchio con tali caratteristiche , di utilizzare segni simili nei quali sono presenti elementi che suggeriscono lo stesso accostamento al prodotto o al servizio contrassegnato. Ciò non significa, però, che la scarsa distintivitàdi un segno non possa dipendere da altre circostanze. Poiché il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (Corte giust. CE 11 novembre 1997, C - 251/95, Sabel, 24), è indubitabile che il giudice cui è demandato l’accertamento delrischio confusorio debba anche verificare il grad o di d istintività del marchio in questione. Nella sentenza impugnata, come si è visto, è osservato che la denominazione «vicolo» hacontenuto generico ed è per questo dotata di una debole capacità distintiva. Tale apprezzamento , che si inscrive nell’alveo del giudizio vertente sulla confusione tra i segni, sfugge, come tale, al sindacato di legittimità. In termini generali, infatti, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità, o meno, dei marchi costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici (Cass. 13 marzo 2017, n. 6382 ; Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405); in particolare, èrimesso al giudice del merito il riconoscimento dellamaggiore o minore capacità distintiva del segno (Cass. 15 dicembre 2022, n. 36862,in motivazione). Sez. I–RG 8478/2023 camera di consiglio23.2.2024 Per quanto qui rileva risulta, quindi, che , per un verso, la decisionenon prospetta l’errore di diritto denunciato e che , per a l tro verso, la pronuncia stessa si fonda su valutazioni fattuali che non si possono porre in discussioneavanti a questa Corte. 2. ― C ol secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazionedell’art. 12, comma 1, lett. d), c.p.i.. Ci si duole , a n z i tutto, chela Commissione dei ricorsi abbia mancato di individuare l'elemento maggiormente caratterizzantedei segni, prendendo genericamente in esame tutte le componenti, verbali e figurative,dei marchi in conflitto, senza valutare quale di esse fosse dominante.Si lamenta inoltre che nella sentenza impugnata sia stato omesso l'esame comparativo dei prodotti (quelli per i quali Erikaaveva richiesto la registrazione e quelli contraddistinti dal marchio anteriore della stessa ricorrente). Il motivo è infondato. La valutazione di somiglianza di un marchio complesso ad altri marchi non può basarsi sulla considerazione di una sua unica componente, per confrontarla con quella dell'altro segno, occorrendo procedere all'esame dei segni in conflitto considerati nel loro insieme, fermo restando che, in determinati casi, l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso può essere influenzata da una o più delle sue componenti e, in tali ipotesi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza può essere affidata al solo esame delle componenti rilevanti (Cass. 15 dicembre 2022, n. 36862, cit.; cfr. pure Cass. 12 maggio 2021, n. 12566, secondo cui per valutare la similitudine confusoria tra due marchi complessi occorre utilizzare un criterio globale che si giovi della percezione visiva, uditiva e concettuale degli stessi con riferimento al consumatore medio di una determinata categoria di prodotti, considerando anche che costui non ha possibilità di un raffronto diretto, che si basa invece sulla percezione mnemonica dei marchi a confronto). Sez. I–RG 8478/2023 camera di consiglio23.2.2024 In tal senso, la valutazione della Commissione, che ha fondato la non confondibilità sulla complessiva differenziazione dei due marchi, derivata da una comparazione dei segni apprezzati nel loro insieme , avendo riguardo alle componenti grafica, fonetica e concettuale, si sottrae a censura. Quanto alla seconda doglianza, essa si mostra priva di aderenza alla sentenza impugnata. Infatti, la comparazione tra i due marchi è stata eseguita sull’evidente presupposto che entrambi erano stati registrati per le classi 18 e 25, per modo che non potevano che riferirsi, come riconosciuto dall’Ufficio, a prodotti in parte identici e in parte affini (pag. 2 della sentenza impugnata): proposizione, quest’ultima, che, a riprova di quanto osservato, non è stata in alcun mo do smentita dalla Commissione. 3. ― Il ricorso è conclusivamente respinto. 4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di