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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 20091/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche ed in fatto considerato che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. con prevalenza facendo buon governo dei principi operanti in materia in ragione delle condizioni oggettive e soggettive considerate ( v. pg. 5 della sentenza).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/2/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche ed in fatto considerato che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. con prevalenza facendo buon governo dei principi operanti in materia in ragione delle condizioni oggettive e soggettive considerate ( v. pg. 5 della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/2/2023
Sentenza Cassazione n. 20091/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris