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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 44698/2021

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seguente: SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 25/3/2021 del Tribunale di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale richiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] FATTOt

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cagliari ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati di bancarotta semplice documentale e patrimoniale (in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 217 comma 1 n. 4 legge fall.).

2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari articolando tre motivi.

Con il primo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale avendo il Tribunale ritenuto la continuazione tra i reati contestati ex art. 81 c.p. invece dell'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta di cui all'art. 219 comma 2 n. 1) legge fall., da ritenersi contestata in fatto.

Conseguentemente la sentenza avrebbe omesso il doveroso bilanciamento tra la suddetta aggravante e le attenuanti generiche riconosciute ad entrambi gli imputati.

Analoghi vizi vengono denunziati con il secondo motivo, subordinato al primo, con riguardo alla posizione dell'Onnis, la cui pena sarebbe illegale nella commisurazione dell'aumento per la continuazione, calcolato in misura inferiore ad un terzo della pena base in violazione dell'art. 81 comma 4 c.p., nonostante egli sia stato dichiarato recidivo reiterato in occasione di una precedente condanna.

Ancora erronea applicazione della legge penale viene dedotta con il terzo motivo con riguardo alla posizione della Marini, eccependo l'illegittimità della concessione alla medesima della sospensione condizionale della pena senza subordinarla ad uno degli obblighi previsti dall'art. 165 comma 1 c.p., nonostante l'imputata avesse già usufruito del beneficio in precedenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento comporta l'assorbimento degli altri.

2. Il citato motivo è anzitutto ammissibile ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., posto che quello denunziato è un errore manifesto nella qualificazione giuridica dei fatti oggetto d'imputazione che emerge dallo stesso testo della sentenza impugnata (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 3550 del 21/11/2018, dep. 2019, Cornicelli, Rv. 275369).

Ed infatti il Tribunale ha applicato la disciplina di cui all'art. 81 cpv. c.p. in presenza di reati commessi nell'ambito dell'unica società di cui è stato dichiarato il fallimento, disapplicando in tal modo quella speciale prevista dall'art. 219 comma 1 n. 2) legge fall., per la quale la consumazione di una pluralità di fatti di bancarotta in relazione alla medesima procedura fallimentare è configurata come circostanza aggravante.

Circostanza che doveva ritenersi contestata nella stessa formulazione dell'editto imputativo ad oggetto, per l'appunto, una pluralità di fatti di bancarotta.

L'omesso riconoscimento dell'aggravante ha poi portato il giudice del merito a non applicare l'art. 69 c.p., non procedendo, come invece necessario, al bilanciamento tra la contestata aggravante e le riconosciute attenuanti generiche.

3. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio - e non solo limitatamente al trattamento sanzionatorio come richiesto dal PG ricorrente - e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Cagliari per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cagliari per nuovo giudizio.

Così deciso il 4/11/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 25/3/2021 del Tribunale di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale richiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] FATTOt 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cagliari ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati di bancarotta semplice documentale e patrimoniale (in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 217 comma 1 n. 4 legge fall.). 2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari articolando tre motivi. Con il primo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale avendo il Tribunale ritenuto la continuazione tra i reati contestati ex art. 81 c.p. invece dell'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta di cui all'art. 219 comma 2 n. 1) legge fall., da ritenersi contestata in fatto. Conseguentemente la sentenza avrebbe omesso il doveroso bilanciamento tra la suddetta aggravante e le attenuanti generiche riconosciute ad entrambi gli imputati. Analoghi vizi vengono denunziati con il secondo motivo, subordinato al primo, con riguardo alla posizione dell'Onnis, la cui pena sarebbe illegale nella commisurazione dell'aumento per la continuazione, calcolato in misura inferiore ad un terzo della pena base in violazione dell'art. 81 comma 4 c.p., nonostante egli sia stato dichiarato recidivo reiterato in occasione di una precedente condanna. Ancora erronea applicazione della legge penale viene dedotta con il terzo motivo con riguardo alla posizione della Marini, eccependo l'illegittimità della concessione alla medesima della sospensione condizionale della pena senza subordinarla ad uno degli obblighi previsti dall'art. 165 comma 1 c.p., nonostante l'imputata avesse già usufruito del beneficio in precedenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento comporta l'assorbimento degli altri. 2. Il citato motivo è anzitutto ammissibile ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., posto che quello denunziato è un errore manifesto nella qualificazione giuridica dei fatti oggetto d'imputazione che emerge dallo stesso testo della sentenza impugnata (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 3550 del 21/11/2018, dep. 2019, Cornicelli, Rv. 275369). Ed infatti il Tribunale ha applicato la disciplina di cui all'art. 81 cpv. c.p. in presenza di reati commessi nell'ambito dell'unica società di cui è stato dichiarato il fallimento, disapplicando in tal modo quella speciale prevista dall'art. 219 comma 1 n. 2) legge fall., per la quale la consumazione di una pluralità di fatti di bancarotta in relazione alla medesima procedura fallimentare è configurata come circostanza aggravante. Circostanza che doveva ritenersi contestata nella stessa formulazione dell'editto imputativo ad oggetto, per l'appunto, una pluralità di fatti di bancarotta. L'omesso riconoscimento dell'aggravante ha poi portato il giudice del merito a non applicare l'art. 69 c.p., non procedendo, come invece necessario, al bilanciamento tra la contestata aggravante e le riconosciute attenuanti generiche. 3. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio - e non solo limitatamente al trattamento sanzionatorio come richiesto dal PG ricorrente - e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Cagliari per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cagliari per nuovo giudizio. Così deciso il 4/11/20