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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 02246/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la sussistenza del reato è fondato sul travisamento/incomprensione del fatto (gli imputati sono stati colti nell'atto di sciogliere la guaina in plastica -classica operazione di eliminazione delle prove- e non il metallo che vi era contenuto, come si legge nel motivo di ricorso) e comunque su una non consentita lettura alternativa dei fatti; quanto all'ulteriore profilo (esclusione dell'ipotesi dell'art. 648, secondo comma, cod.pen.), il motivo è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pp. 3 e 4 dell'impugnata sentenza, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, inoltre, che il primo motivo di ricorso, nella parte in cui denuncia l'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza, è manifestamente infondato in quanto il motivo non era stato formulato in appello; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ronna, il 12 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere E tensore I P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la sussistenza del reato è fondato sul travisamento/incomprensione del fatto (gli imputati sono stati colti nell'atto di sciogliere la guaina in plastica -classica operazione di eliminazione delle prove- e non il metallo che vi era contenuto, come si legge nel motivo di ricorso) e comunque su una non consentita lettura alternativa dei fatti; quanto all'ulteriore profilo (esclusione dell'ipotesi dell'art. 648, secondo comma, cod.pen.), il motivo è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pp. 3 e 4 dell'impugnata sentenza, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, inoltre, che il primo motivo di ricorso, nella parte in cui denuncia l'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza, è manifestamente infondato in quanto il motivo non era stato formulato in appello; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ronna, il 12 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere E tensore I P
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