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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15171/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];35166/25 Ritenuto che con sentenza del 18 febbraio 2025 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso del 27 ottobre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 1 -bis, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; commesso in [OSCURATO:PERSONA], il 26 giugno 2019; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata articolando un motivo di impugnazione con cui eccepiva ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. erronea applicazione dell'art. 73, commi 1, 1 -bis e 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che le doglianze del ricorrente sono meramente reiterative di quelle già valutate, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, dalla Corte territoriale; che la decisione impugnata si pone in sintonia con il costante orientamento di questa Corte (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529 - 01), secondo cui, in tema di stupefacenti, la valutazione dell'offensività della condotta non deve essere ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta o detenuta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, avuto riguardo, in particolare, alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine, e la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 deve essere complessiva, il che significa abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri; ma, allo stesso tempo, ciò significa anche che tali indici non devono tutti indistintamente avere segno positivo o negativo, nel senso che il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso; il percorso valutativo così ricostruito si riflette nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza 235166/25 eventualmente riservata solo ad alcuni di essi; il che significa che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01); che la Corte territoriale non ha considerato solo l'elevato dato ponderale dello stupefacente, del tipo cocaina, ma anche la purezza (principio attivo pari a circa il 50%, per 767 dosi medie singole), le sue modalità di detenzione e confezionamento (suddivisione in una ventina di involucri per la successiva rivendita) e la disponibilità di una somma sproporzionata rispetto ai redditi della ricorrente; che, a fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico e conforme alle indicazioni ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 18370 del 19/01/2024, Scuotto, Rv. 286272-01; Sez. 6, n. 53167 del 09/05/2018, Perdonò, Rv. 274581-01), non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che, senza invero smentire gli elementi fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata, prospettano una differente valutazione di merito che non intacca la tenuta logica dello sviluppo argomentativo dei giudici di merito; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara ina P.Q.M28• 26 Il F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];35166/25 Ritenuto che con sentenza del 18 febbraio 2025 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso del 27 ottobre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 1 -bis, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; commesso in [OSCURATO:PERSONA], il 26 giugno 2019; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata articolando un motivo di impugnazione con cui eccepiva ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. erronea applicazione dell'art. 73, commi 1, 1 -bis e 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile; che le doglianze del ricorrente sono meramente reiterative di quelle già valutate, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, dalla Corte territoriale; che la decisione impugnata si pone in sintonia con il costante orientamento di questa Corte (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529 - 01), secondo cui, in tema di stupefacenti, la valutazione dell'offensività della condotta non deve essere ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta o detenuta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, avuto riguardo, in particolare, alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine, e la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 deve essere complessiva, il che significa abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri; ma, allo stesso tempo, ciò significa anche che tali indici non devono tutti indistintamente avere segno positivo o negativo, nel senso che il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso; il percorso valutativo così ricostruito si riflette nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza 235166/25 eventualmente riservata solo ad alcuni di essi; il che significa che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01); che la Corte territoriale non ha considerato solo l'elevato dato ponderale dello stupefacente, del tipo cocaina, ma anche la purezza (principio attivo pari a circa il 50%, per 767 dosi medie singole), le sue modalità di detenzione e confezionamento (suddivisione in una ventina di involucri per la successiva rivendita) e la disponibilità di una somma sproporzionata rispetto ai redditi della ricorrente; che, a fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico e conforme alle indicazioni ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 18370 del 19/01/2024, Scuotto, Rv. 286272-01; Sez. 6, n. 53167 del 09/05/2018, Perdonò, Rv. 274581-01), non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che, senza invero smentire gli elementi fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata, prospettano una differente valutazione di merito che non intacca la tenuta logica dello sviluppo argomentativo dei giudici di merito; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara ina P.Q.M28• 26 Il F
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