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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36026/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 9.9.2022 del Tribunale di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 9.9.2022 iii Tribunale di Velletri ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannata, con sentenza del 9.1.2008, diventata irrevocabile, per abusi edilizi, finalizzato ad ottenere la revoca dell'ingiunzione demolitoria.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito alla L. 689/1981, nonché agli artt. 31 d.P.R. 380/2001 e 7 CEDU, che il manufatto investito dall'ordine di demolizione era stato oggetto di domanda di concessione in sanatoria inoltrata ai sensi della L. 724/1994 e non ancora definita dal Comune, senza che nessun fondamento rivestisse la previsione del suo rigetto ad opera del G.E..

Evidenzia al riguardo che la delibera della [OSCURATO:PERSONA] prodotta aveva dato un indirizzo specifico in ordine alla variante del piano regolatore in relazione all'area di ubicazione dell'immobile, onde non poteva ritenersene la natura sommaria con cui era stata qualificata dal provvedimento in esame, essendo al contrario logicamente prevedibile che proprio in forza della suddetta delibera la domanda sarebbe stata accolta.

Lamenta inoltre la mancata valutazione del proprio stato di emergenza, con conseguente irreversibilità del danno conseguente all'esecuzione della demolizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può ritenersi ammissibile.

Al di là delle censure di stampo assolutamente generico in ordine ad una non meglio specificata situazione di emergenza invocata dalla ricorrente al fine di paralizzare l'efficacia dell'ingiunzione demolitoria disposta dal Pubblico Ministero, sulla quale in difetto di contingenze di ordine concreto è alla radice preclusa a questa Corte la possibilità di pronunciarsi, deve rilevarsi che la difesa non supera attraverso le restanti doglianze il principio correttamente riaffermato dal Tribunale Veliterno, secondo il quale il G.E. è tenuto a sospendere o a revocare l'ordine di demolizione emesso dall'autorità giudiziaria in esecuzione di una sentenza di condanna irrevocabile solo se nuovi atti amministrativi si pongano in contrasto con lo stesso o sia ragionevolmente prospettabile che la P.A. adotterà nell'arco di brevissimo tempo un provvedimento incompatibile con l'abbattimento dell'opera.

Ed invero la circostanza che sia stata deliberata dalla [OSCURATO:PERSONA] una risoluzione "volta all'adeguamento e alla pianificazione attraverso un'integrazione alla variante generale dello strumento urbanistico vigente", così come si evince dal ricorso ex art. 666 cod. proc. pen., dell'area comunale su cui insiste il manufatto in esame in ragione dell'elevato numero di opere abusive ivi realizzate al fine di sanare l'intera zona, non equivale affatto all'adozione della variante nei termini programmati, la quale soltanto, determinando una modifica dello strumento urbanistico, consentirebbe di ipotizzare un possibile contrasto con l'ordine di demolizione, sempre che sia stata presentata apposita istanza vuoi in conformità ai condoni previsti dalla previgente normativa, vuoi di concessione in sanatoria ove fosse superabile il vaglio della doppia conformità.

Non può al riguardo essere sottaciuto che secondo una risalente interpretazione giurisprudenziale è stata riconosciuta la possibilità, pur 2 , sottolineandosi l'inidoneità a estinguere il reato, di una regolarizzazione postuma di opere che, benché non conformi alle norme urbanistico- edilizie ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione al momento in cui vennero eseguite, lo siano diventate solo successivamente (Sez. 3, n. 14329 del 10/01/2008 - dep. 07/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239708).

Tuttavia, la suddetta lettura è stata superata da un diverso indirizzo, da tempo consolidatosi, secondo il quale la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a determinare, se eventualmente emanata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, la revoca di detto ordine, può essere solo quella rispondente alle condizioni espressamente indicate dall'art. 36 del decreto stesso citato, che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria, dovendo escludersi la possibilità che tali effetti possano essere attribuiti alla cd.

"sanatoria giurisprudenziale" o "impropria", che consiste nel riconoscimento della legittimità di opere originariamente abusive che, solo dopo la loro realizzazione, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica (cfr. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 45845 del 19/09/2019, Caprio, Rv. 277265).

Secondo i principi ormai accreditati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di reati edilizi e dei connessi ordini di demolizione, costituisce ipotesi eccezionale ostativa alla esecuzione dell'ordine giurisdizionale di demolizione, nell'ambito dei provvedimenti emanati dalla P.A. successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, esclusivamente l'adozione di una delibera comunale che dichiari la sussistenza di prevalenti interessi pubblici all'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio del comune, sempre che il giudice dell'esecuzione, esercitando il proprio potere-dovere di sindacato sull'atto amministrativo, riconosca l'esistenza di specifiche esigenze che giustificano tale scelta (Sez. 3, Sentenza n. 9864 del 17/02/2016,Corleone, Rv. 266770).

Se quindi già può essere posta in dubbio la sussistenza, neppure quand'anche fosse stata deliberata la variante del piano regolatore cui è riferita la risoluzione citata dalla difesa, di una preclusione concreta all'esecuzione dell'ordine di demolizione, risulta tuttavia tranciante il rilievo contenuto nell'ordinanza impugnata secondo il quale non è stata mai documentata dall'istante la presentazione di una domanda di condono, e di conseguente pendenza della relativa procedura, del manufatto preesistente alla costruzione in esame, anch'essa abusivo, sul quale insiste la sopraelevazione oggetto della condanna giudiziale, odierno titolo esecutivo, né la ricorrente ha mai menzionato la pendenza di una richiesta di concessione in sanatoria: è infatti evidente che in assenza di una domanda di sanatoria, a nulla vale la eventuale modifica dello strumento urbanistico adottato in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna contenente l'ordine di demolizione.

Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente a norma dell'art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 9.9.2022 del Tribunale di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 9.9.2022 iii Tribunale di Velletri ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannata, con sentenza del 9.1.2008, diventata irrevocabile, per abusi edilizi, finalizzato ad ottenere la revoca dell'ingiunzione demolitoria. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito alla L. 689/1981, nonché agli artt. 31 d.P.R. 380/2001 e 7 CEDU, che il manufatto investito dall'ordine di demolizione era stato oggetto di domanda di concessione in sanatoria inoltrata ai sensi della L. 724/1994 e non ancora definita dal Comune, senza che nessun fondamento rivestisse la previsione del suo rigetto ad opera del G.E.. Evidenzia al riguardo che la delibera della [OSCURATO:PERSONA] prodotta aveva dato un indirizzo specifico in ordine alla variante del piano regolatore in relazione all'area di ubicazione dell'immobile, onde non poteva ritenersene la natura sommaria con cui era stata qualificata dal provvedimento in esame, essendo al contrario logicamente prevedibile che proprio in forza della suddetta delibera la domanda sarebbe stata accolta. Lamenta inoltre la mancata valutazione del proprio stato di emergenza, con conseguente irreversibilità del danno conseguente all'esecuzione della demolizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può ritenersi ammissibile. Al di là delle censure di stampo assolutamente generico in ordine ad una non meglio specificata situazione di emergenza invocata dalla ricorrente al fine di paralizzare l'efficacia dell'ingiunzione demolitoria disposta dal Pubblico Ministero, sulla quale in difetto di contingenze di ordine concreto è alla radice preclusa a questa Corte la possibilità di pronunciarsi, deve rilevarsi che la difesa non supera attraverso le restanti doglianze il principio correttamente riaffermato dal Tribunale Veliterno, secondo il quale il G.E. è tenuto a sospendere o a revocare l'ordine di demolizione emesso dall'autorità giudiziaria in esecuzione di una sentenza di condanna irrevocabile solo se nuovi atti amministrativi si pongano in contrasto con lo stesso o sia ragionevolmente prospettabile che la P.A. adotterà nell'arco di brevissimo tempo un provvedimento incompatibile con l'abbattimento dell'opera. Ed invero la circostanza che sia stata deliberata dalla [OSCURATO:PERSONA] una risoluzione "volta all'adeguamento e alla pianificazione attraverso un'integrazione alla variante generale dello strumento urbanistico vigente", così come si evince dal ricorso ex art. 666 cod. proc. pen., dell'area comunale su cui insiste il manufatto in esame in ragione dell'elevato numero di opere abusive ivi realizzate al fine di sanare l'intera zona, non equivale affatto all'adozione della variante nei termini programmati, la quale soltanto, determinando una modifica dello strumento urbanistico, consentirebbe di ipotizzare un possibile contrasto con l'ordine di demolizione, sempre che sia stata presentata apposita istanza vuoi in conformità ai condoni previsti dalla previgente normativa, vuoi di concessione in sanatoria ove fosse superabile il vaglio della doppia conformità. Non può al riguardo essere sottaciuto che secondo una risalente interpretazione giurisprudenziale è stata riconosciuta la possibilità, pur 2 , sottolineandosi l'inidoneità a estinguere il reato, di una regolarizzazione postuma di opere che, benché non conformi alle norme urbanistico- edilizie ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione al momento in cui vennero eseguite, lo siano diventate solo successivamente (Sez. 3, n. 14329 del 10/01/2008 - dep. 07/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239708). Tuttavia, la suddetta lettura è stata superata da un diverso indirizzo, da tempo consolidatosi, secondo il quale la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a determinare, se eventualmente emanata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, la revoca di detto ordine, può essere solo quella rispondente alle condizioni espressamente indicate dall'art. 36 del decreto stesso citato, che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria, dovendo escludersi la possibilità che tali effetti possano essere attribuiti alla cd. "sanatoria giurisprudenziale" o "impropria", che consiste nel riconoscimento della legittimità di opere originariamente abusive che, solo dopo la loro realizzazione, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica (cfr. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 45845 del 19/09/2019, Caprio, Rv. 277265). Secondo i principi ormai accreditati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di reati edilizi e dei connessi ordini di demolizione, costituisce ipotesi eccezionale ostativa alla esecuzione dell'ordine giurisdizionale di demolizione, nell'ambito dei provvedimenti emanati dalla P.A. successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, esclusivamente l'adozione di una delibera comunale che dichiari la sussistenza di prevalenti interessi pubblici all'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio del comune, sempre che il giudice dell'esecuzione, esercitando il proprio potere-dovere di sindacato sull'atto amministrativo, riconosca l'esistenza di specifiche esigenze che giustificano tale scelta (Sez. 3, Sentenza n. 9864 del 17/02/2016,Corleone, Rv. 266770). Se quindi già può essere posta in dubbio la sussistenza, neppure quand'anche fosse stata deliberata la variante del piano regolatore cui è riferita la risoluzione citata dalla difesa, di una preclusione concreta all'esecuzione dell'ordine di demolizione, risulta tuttavia tranciante il rilievo contenuto nell'ordinanza impugnata secondo il quale non è stata mai documentata dall'istante la presentazione di una domanda di condono, e di conseguente pendenza della relativa procedura, del manufatto preesistente alla costruzione in esame, anch'essa abusivo, sul quale insiste la sopraelevazione oggetto della condanna giudiziale, odierno titolo esecutivo, né la ricorrente ha mai menzionato la pendenza di una richiesta di concessione in sanatoria: è infatti evidente che in assenza di una domanda di sanatoria, a nulla vale la eventuale modifica dello strumento urbanistico adottato in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna contenente l'ordine di demolizione. Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente a norma dell'art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata alla Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processu