CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 febbraio 2021
Cassazione n. 40827/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GIP TRIBUNALE MILANOcon l'ordinanza del 11/02/2021 del GIP TRIBUNALE di NOVARA@ato avviso alle parti] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso il 5 gennaio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, nel procedimento penale iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA] per reati di truffa, disponeva la misura del sequestro preventivo e, contestualmente, dichiarava la propria incompetenza territoriale, affermando che era competente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Nel denegare la competenza territoriale, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara osservava che, per determinare il giudice competente territorialmente, bisognava fare riferimento al luogo ove era maturato in modo effettivo l'ingiusto profitto del reato di truffa. Il giudice osservava che, nel caso di specie, l'ingiusto profitto si era verificato in occasione della vendita degli immobili di via Carducci n. 31 (MI), sicché riteneva che i fatti di reato per i quali si procedeva rientravano nella competenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, al quale andavano trasmessi gli atti processuali. A sua volta, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con decreto emesso il Z5 gennaio 2021, oltre a disporre il sequestro preventivo Sy+ cl iel2 somma ulteriore gi oggetto del decreto di sequestro datato 5 gennaio 2021, dichiarava la propria incompetenza sollevando conflitto al riguardo, sulla base dell'assunto che, per individuare il giudice competente territorialmente, era necessario fare riferimento al primo atto truffaldino commesso dal Nichini; atto che veniva individuato nell'assemblea dei soci del 7 giugno 2018, svoltasi a [OSCURATO:PERSONA] d'Opaglio (NO). [OSCURATO:PERSONA] 1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il Giudice per le indagini preliminari ritenuto competente ex art. 27 cod. proc. pen., anziché ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., applichi, comunque, una misura cautelare, atteso che il compimento dell'atto assume la funzione di stabilizzazione del procedimento (Sez. 1, n. 28980 del 10/09/2020, G., Rv. 279727 - 01). 2. Nel caso ora in esame, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, con decreto di sequestro preventivo in data 11 febbraio 2021, affermando implicitamente la propria competenza, ha adottato la misura cautelare del sequestro preventivo in ordine alla quale aveva precedentemente dichiarato la propria incompetenza con decreto del 5 gennaio 2021. Pertanto, deve dichiararsi l'insussistenza del conflitto di competenza in esame e, conseguentemente, deve disporsi la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, per l'ulteriore prosecuzione del presente procedimento. P.Q.M. Dichiara insussistente il conflitto e ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara. Così deciso in Rom