CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15407/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttorepro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura generale delloStato;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio n. 5536/2022, depositata il 30 novembre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12809/2023Numero sezionale 3971/2026Numero di raccolta generale 15407/2026Data pubblicazione 20/05/20261. – Con cartella di pagamento n. 09720190180594480/000,recante iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600del 1973, relativa al controllo automatizzato del modello IVA perl’anno 2017 e conseguente a comunicazione di irregolarità indicatacome notificata il 19 aprile 2018, l’Agenzia delle entrate -Riscossione notificava all’avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 2 settembre2019, l’atto di riscossione poi impugnato. Esitata negativamente laprocedura di reclamo/mediazione ex art. 17-bis del d.lgs. n. 546del 1992, il contribuente proponeva ricorso dinanzi allaCommissione tributaria provinciale.L'amministrazione finanziaria non si costituiva in giudizio.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con sentenzan. 4342/2021, depositata in data 21 aprile 2021, accoglieva ilricorso del contribuente, annullando la cartella e disponendo lacompensazione delle spese.2. – Avverso la sentenza il contribuente proponeva appello,dolendosi della statuizione sulle spese di lite.Nel giudizio di appello si costituivano sia l’Agenzia delleentrate, depositando controdeduzioni e proponendo appelloincidentale, sia l’Agenzia delle entrate-Riscossione.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, consentenza n. 5536/5/2022, depositata il 30 novembre 2022,rigettava l’appello del contribuente e accoglieva l’appelloincidentale dell’Agenzia delle entrate.3. – Avverso tale pronuncia l’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponevaricorso per cassazione affidato a nove motivi.L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione sisono costituite con controricorso.4. – A seguito della proposta di definizione ex art. 380-bisc.p.c. del Consigliere delegato, il ricorrente ha chiesto la decisione.Numero registro generale 12809/2023Numero sezionale 3971/2026Numero di raccolta generale 15407/2026Data pubblicazione 20/05/2026Il contribuente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Va esaminata, in via preliminare, la questione, sollevatadalla parte controricorrente, della tardività dell’appello incidentaleproposto dall’Agenzia delle entrate.Nell’ambito della memoria illustrativa si deduce, ai sensi e pergli effetti dell’art. 382, comma 3, c.p.c., l’inammissibilità, perviolazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’appelloincidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, nonché delledoglianze svolte dall’Agenzia delle entrate - Riscossione nel giudiziodi appello. Si deduce che dalla documentazione processuale risultache il contribuente provvedeva alla notificazione del ricorsointroduttivo in appello in data 21 novembre 2021, a mezzo postaelettronica certificata, nei confronti delle Amministrazioni intimate,circostanza espressamente riconosciuta dalle stesse controparti neirispettivi atti difensivi successivamente depositati. A fronte di talenotificazione, il termine per la proposizione dell’appello incidentale,stabilito a pena di decadenza dall’art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992,veniva a scadere il 20 gennaio 2022, computato il termineperentorio di sessanta giorni decorrente dalla data dellanotificazione dell’appello principale. Nonostante ciò, l’Agenzia delleentrate spiegava appello incidentale con l’atto di controdeduzionidepositato in data 21 gennaio 2022, oltre il termine perentoriostabilito dalla richiamata disposizione normativa. Analogamente,l’Agenzia delle entrate - Riscossione formulava proprie doglianzecon le controdeduzioni depositate in data 7 marzo 2022, anch’essesuccessive al suddetto termine decadenziale. Secondo il dispostodell’art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, l’appello incidentale deveessere proposto, a pena di inammissibilità, entro il medesimotermine previsto per la costituzione in giudizio della parteNumero registro generale 12809/2023Numero sezionale 3971/2026Numero di raccolta generale 15407/2026Data pubblicazione 20/05/2026appellata, decorrente dalla notificazione dell’appello principale. Laperentorietà di tale termine comporta che ogni impugnazioneincidentale proposta successivamente risulti priva della necessariacondizione di ammissibilità. Nel caso di specie, la sentenzaimpugnata della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, pur a fronte della tardiva proposizione delle richiamatedoglianze, ha proceduto all’esame del loro contenuto e si èpronunciata nel merito, omettendo ogni verifica preliminare sullatempestività e ammissibilità dell’appello incidentale e delle ulterioricensure svolte dalle Amministrazioni appellate.1.1. – L'eccezione è fondata.Non è di ostacolo al rilievo, in questa sede, dell'inammissibilitàdell'appello incidentale il fatto che di tale questione non vi siacenno nella sentenza gravata, che ha accolto l'appello incidentale,considerato che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n.16979/2019) hanno chiarito che la mancata prospettazione, nelgiudizio di secondo grado, della questione della tempestività omeno dell'appello incidentale non determina una preclusioneprocessuale nella deduzione della stessa con il ricorso percassazione, potendo essa essere eccepita o rilevata d'ufficio per laprima volta anche in sede di legittimità (Cass. n. 1654/2020).Va osservato, in linea generale, che l'appello incidentale ètempestivo se proposto nel termine perentorio di sessanta giornidalla notifica dell'appello principale e nel rispetto del termineordinario di impugnazione.Qualora, invece, l'appello incidentale sia proposto oltre iltermine ordinario di impugnazione, ma nel rispetto del termine disessanta giorni dalla notifica di quello principale, l'impugnazione èammissibile ma tardiva, sicché, ove il primo sia dichiaratoinammissibile, la seconda è inefficace ex art. 334 c.p.c.Numero registro generale 12809/2023Numero sezionale 3971/2026Numero di raccolta generale 15407/2026Data pubblicazione 20/05/2026Da tali ipotesi va tenuto distinto il caso in cui l'appelloincidentale sia stato proposto oltre il termine perentorio di sessantagiorni dalla notifica dell'appello principale, a prescindere, quindi, daldecorso o meno del termine lungo ex art. 327 c.p.c., situazionequesta che è sanzionata con l'inammissibilità rilevabile in ogni statoe grado (Cass. n. 16285/2007).Nell'ipotesi del processo tributario, come già affermato daquesta Corte, la verifica della tempestività e ammissibilitàdell'appello incidentale resta limitata al rispetto delle condizioni edei termini derivanti dal combinato disposto degli artt. 54 e 23 deld.lgs. n. 546 del 1992, vale a dire alla proposizione del gravameincidentale a mezzo del deposito delle controdeduzioni in appellonei sessanta giorni dalla notifica del ricorso in appello principale(Cass. n. 25454/2021; Cass. n. 22836/2018).Nelle controdeduzioni e nell'appello incidentale si evidenzia cheil ricorso in appello n. 3018706 è stato «notificato il 21.11.2021 ericevuto dall’Ufficio il [OSCURATO:DATA_NASCITA]».Dalla documentazione versata in atti emerge (messaggio diconsegna della PEC indirizzato [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL]) che la notifica dell'appello, provenienteda [OSCURATO:EMAIL], è stata effettuata in data 21novembre 2021, a mezzo posta elettronica certificata, conconsegna nella casella di destinazione, nei confronti di entrambe leAmministrazioni intimate.Nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio dellaparte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio ditassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenzadalla facoltà di chiedere e svolgere attività processualieventualmente precluse, con la conseguenza che essa non faNumero registro generale 12809/2023Numero sezionale 3971/2026Numero di raccolta generale 15407/2026Data pubblicazione 20/05/2026venire meno il diritto del resistente a ricevere la comunicazionedell'udienza di trattazione, a meno che non si sia costituito in unmomento successivo a quello in cui l'avviso sia già stato inoltrato(Cass. n. 14638/2019).L'appello tardivo non poteva dunque essere esaminato.2. – L'accoglimento dell'eccezione preliminare determinal'assorbimento di tutti i motivi del ricorso (con il primo motivo diricorso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorrentededuce la violazione e falsa applicazione degli artt. 106 e 107c.p.c., nonché dell’art. 14, commi 3, 4 e 5, e dell’art. 23, comma 3,del d.lgs. n. 546 del 1992, oltre che dell’art. 39 del d.lgs. n. 112del 1999, assumendo che, nel giudizio di appello, la Corte digiustizia tributaria di secondo grado avrebbe omesso di dichiararel’inammissibilità dell’intervento spiegato dall’Agenzia delle entrate.Con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt.112, 115 e 116, comma 2, c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonchédell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118, commi 1 e 2,disp. att. c.p.c., oltre che dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n.546 del 1992, prospettando l’omesso esame e l’omessa pronuncia,in via pregiudiziale, sull’eccepita inammissibilità della costituzionedell’Agenzia delle entrate nel giudizio di appello. Con il terzo motivodi ricorso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e, insubordine, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorrentededuce la nullità della sentenza per motivazione apparente, conulteriore denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 111Cost., degli artt. 112, 115 e 116, comma 2, c.p.c. e dell’art. 2697c.c., nonché dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp.Numero registro generale 12809/2023Numero sezionale 3971/2026Numero di raccolta generale 15407/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell’art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933 e degli artt. 11,comma 2, e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992. Con ilquarto motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 112,115 e 116, comma 2, c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art.132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., oltre chedell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992,denunciando l’omesso esame e l’omessa pronuncia sull’eccepitainammissibilità della costituzione dell’Agenzia delle entrate -Riscossione nel giudizio di appello per difetto di legittimazione delprocuratore speciale indicato al rilascio della procura alle liti adavvocati del libero foro. Con il quinto motivo di ricorso, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., il ricorrente deduce la nullitàdella sentenza impugnata per violazione e falsa applicazionedell’art. 111 Cost., degli artt. 112, 115 e 116, comma 2, c.p.c. edell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. edell’art. 118 disp. att. c.p.c., oltre che dell’art. 36, comma 2, n. 4,del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 22, comma 2, del codicedell’amministrazione digitale. Con il sesto motivo di ricorso, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., il ricorrente deduce la nullitàdella sentenza impugnata per violazione e falsa applicazionedell’art. 111 Cost., degli artt. 112, 115 e 116, comma 2, c.p.c.,nonché dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att.c.p.c., oltre che dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del1992 e degli artt. 100 e 329 c.p.c., per l’omesso esame e l’omessapronuncia sulla dedotta acquiescenza alla sentenza di primo gradoda parte sia dell’Agenzia delle entrate sia dell’Agenzia delle entrate- Riscossione. Con il settimo motivo di ricorso, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., il ricorrente deduce la nullità dellaNumero registro generale 12809/2023Numero sezionale 3971/2026Numero di raccolta generale 15407/2026Data pubblicazione 20/05/2026sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 111Cost., degli artt. 112, 115 e 116, comma 2, c.p.c. e dell’art. 2697c.c., nonché dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp.del 1992 e dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. Con l’ottavomotivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e, insubordine, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorrentededuce la nullità della sentenza per motivazione apparente edenuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241del 1990, nonché degli artt. 7 e 17 della l. n. 212 del 2000, oltreche dell’art. 111 Cost., degli artt. 112, 115 e 116, comma 2, c.p.c.e dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. edell’art. 118 disp. att. c.p.c., oltre che dell’art. 36, comma 2, n. 4,del d.lgs. n. 546 del 1992. Con il nono motivo di ricorso, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorrente deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 91, comma 1, c.p.c., nonchédegli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55 del 2014).3. – La sentenza impugnata va pertanto cassata, stante latardività dell'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate, conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, indiversa composizione, che provvederà al riesame della controversiasenza tener conto della suddetta impugnazione tardiva, oltre chealla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MDichiara la tardività dell'appello incidentale dell'Agenzia delleentrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 12 maggio 2026.Numero registro generale 12809/2023Numero sezionale 3971/2026Numero di raccolta generale 15407/2026Data pubblicazione 20/05/2026La PresidenteGiulia Iofrida