CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26165/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alla rideterminazione della pena per [OSCURATO:PERSONA] e rigetto nel resto; per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si associa alle conclusioni del PG; deposita nota spese, anche per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e sue conclusioni per "SOLIDARIA S.C.S ONLUS"- ASS."[OSCURATO:PERSONA]". [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.4 FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo, riformava nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e il suddetto Sciortino, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati loro rispettivamente in rubrica ascritti, e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore delle costituite parti civili, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con autonomi atti di impugnazione, a firma del medesimo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Palermo. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis, c.p., di cui al capo n. 2), articola otto motivi di ricorso. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla omessa risposta da parte della corte territoriale alle specifiche e decisive doglianze contenute nell'atto di appello. Partendo dalla motivazione della sentenza impugnata e dalla valutazione operata dalla corte territoriale in ordine al contenuto delle conversazioni oggetto di captazione, il ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine alle doglianze con cui aveva evidenziato come non sia stato dimostrato che il Damiani avesse veramente assunto le leve del comando della famiglia mafiosa di Monreale, sovraintendendo, tra la fine del 2015 e i primi giorni del 2016, alla complessiva gestione e organizzazione delle sue attività criminali, con poteri risolutivi di tutte le questioni interne di volta in volta insorte. In particolare, rileva il ricorrente, non risulta dimostrato che l'imputato abbia effettivamente accettato il ruolo direttivo della cosca mafiosa di Monreale e che avesse poi concretamente esercitato tale incarico, posto che dal contenuto delle conversazioni intercettate è possibile solo evincere semplici speranze, possibilità e dubbi circa una possibile eventuale assunzione di tale ruolo ad opera del Damiani, senza tacere che dalle stesse conversazioni è impossibile desumere quale fosse l'oggetto delle asserite riunioni cui il Damiani avrebbe partecipato. Anzi, osserva l'imputato, la corte territoriale ha omesso di considerare, nonostante il rilievo sul punto dell'appellante, il reiterato diniego del prevenuto a rivestire il ruolo che altri volevano riconoscergli. Il ricorrente, poi, sempre nell'ambito del primo motivo di ricorso, passa in rassegna il contenuto delle conversazioni intercettate, riguardanti gli incontri del 10.2.2016; dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; del 16.4.2016, di cui fornisce una lettura critica, fondata su rilievi ai quali il giudice di secondo grado non ha fornito risposta. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa la asserita qualità di promotore o di capo del sodalizio, riconosciuta al Damiani, non trovando riscontro nelle risultanze processuali l'esercizio da parte dell'imputato dei poteri insiti in tale ruolo, non essendo sufficiente al riguardo la sola considerazione che del presunto promotore abbiano gli altri appartenenti all'associazione mafiosa Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente, lamentando sempre violazione di legge e vizio di motivazione, aggredisce la determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio sotto un duplice profilo. Da un lato, osserva che la corte territoriale ha erroneamente condannato il Damiani per una condotta commessa in data anteriore e prossima al dicembre 2015 e sino alla data odierna, come da imputazione, mentre dagli atti di causa sarebbe emerso, a tutto voler concedere, una condotta commessa a partire dal 22.2.2016 o dal 18.1.2016, perpetrata fino al 16.4.2016 e non oltre, in quanto ancora fino alla data del 5.12.2015, come chiarito dallo stesso giudice per le indagini preliminari, il Damiani non aveva nuovamente aderito a [OSCURATO:PERSONA], mentre dopo l'ultimo incontro riconducibile al prevenuto sulla base delle conversazioni intercettate, risalente al 16.4.2016, non era emerso alcun elemento fattuale che consentisse di affermare la prosecuzione della condotta associativa da parte del Damiani, spettando alla pubblica accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa anche successivamente alla data di accertamento dell'illecito, quando si procede, come nel caso in esame, in ordine a un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta aperta o a consumazione in atto, senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita. Dall'altro, nella dosimetria della pena, la corte di appello ha omesso di considerare una serie di circostanze indicate dall'appellante (l'assenza di reati-fine e di delitti scopo di natura cruenta e violenta; l'interruzione del reato; il fatto che il Damiani altro non faceva che essere elogiato da altri e che il medesimo si fosse limitato a incontrarsi per pochi secondi solo con uno dei coimputati, allontanando gli altri; la circostanza che lo stesso avesse mostrato in più occasioni riluttanza), che, unitamente alla brevità della partecipazione al sodalizio, tale da non superare i dieci mesi, avrebbero dovuto condurre a un aumento inferiore per il reato associativo. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce violazione di legge, in relazione agli artt. 81, cpv., e 99, c.p., stante l'incompatibilità tra continuazione e recidiva, per cui, a differenza di quanto ritenuto dalla corte di appello, non poteva tenersi conto della recidiva una volta ritenuta la continuazione tra il reato per cui era stata pronunciata precedente sentenza passata in giudicato, valutato come reato-base, perché più grave, e quello successivo, oggetto di ulteriore giudizio, in relazione al quale è stata affermata la sussistenza della recidiva specifica nel quinquennio, in quanto i reati ritenuti in continuazione costituiscono momenti di un'unica condotta illecita. Ad avviso del ricorrente la menzionata recidiva andava esclusa perché il reato associativo per cui si procede, risalendo al 2015-2016, non poteva considerarsi commesso nel quinquennio successivo alla sentenza di condanna del Damiani del 16.11.2016, sempre per un reato associativo, divenuta irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], trattandosi di sentenza pronunciata e divenuta irrevocabile dopo la commissione del reato ancora sub judice. .è • In tale sentenza, peraltro, era stata riconosciuta la continuazione tra il fatto ex art. 416 bis, c.p., in essa accertato, e il fatto sempre qualificato come delitto ex art. 416 bis, c.p., per il quale il Damiani era stato condannato con sentenza del 19.12.2011, divenuta irrevocabile il 13.2.2013, fatti che la corte territoriale aveva a sua volta unificati con quello per cui ancora si procede. Con il quinto motivo di impugnazione l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione della non particolare pericolosità della condotta posta in essere dall'imputato, durata pochi mesi. Con il sesto motivo di ricorso l'imputato lamenta violazione di legge con riferimento al disposto dell'art. 417, c.p., mancando del tutto la motivazione sulla pericolosità sociale del prevenuto, necessaria per giustificare l'applicazione nei suoi confronti della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre. Con il settimo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta vizio di motivazione con riferimento alla condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, derivanti da reato in favore delle associazioni costituitesi parti civili. Rileva al riguardo il ricorrente che le parti civili non hanno dimostrato in alcun modo l'esistenza di un danno patito a causa della condotta dell'imputato, che non coincide con l'interesse leso, ma deve, per l'appunto, essere provato, non essendo sufficiente a tale proposito dichiararsi titolare di una posizione giuridica soggettiva, che corrisponde a quella di colui che avrebbe diritto a ottenere una riparazione risarcitoria Con l'ottavo motivo di ricorso l'imputato lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 130, c.p.p., in quanto la corte territoriale, facendo ricorso alla procedura per la correzione dell'errore materiale, con ordinanza emessa successivamente alla pronuncia della sentenza, ha integrato la decisione assunta, condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute nel grado dalla costituite parti civili, statuizioni assenti nell'originario dispositivo, posto che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non può farsi ricorso a tale procedura nel caso in cui il giudice di appello abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato associativo di cui al capo n. 1) e per il tentativo di estorsione in concorso, aggravato ex artt. 629, co. 2, in relazione all'art. 628, co. 3, n. 3), c.p., e 7, I. n. 203 del 1991, commesso in danno dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], articola tredici motivi di ricorso. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla omessa risposta da parte della corte territoriale alle specifiche e decisive doglianze contenute nell'atto di appello. Attraverso l'esame del contenuto delle conversazioni oggetto di captazione e degli episodi cui esse ineriscono, il ricorrente evidenzia come risulti del tutto indimostrato il reclutamento dello Sciortino da parte dei vertici della famiglia mafiosa di Monreale, previo asserito avallo del capo mandamento di [OSCURATO:PERSONA]; la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco della mafia locale avesse realmente affidato a [OSCURATO:PERSONA], tra i cui fedeli collaboratori veniva ricompreso lo Sciortino, il compito di responsabile dell'organizzazione in un momento di crisi del sodalizio; il riconoscimento da parte del sodalizio di [OSCURATO:PERSONA] del nuovo gruppo mafioso, composto, peraltro, come si evince da una frase attribuita al Bruscia, da meno di tre persone. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine alla tentata estorsione in danno del Cardinale. Al riguardo il ricorrente evidenzia come la corte territoriale, omettendo di fornire risposta alle censure sollevate dall'appellante, ha omesso di considerare che il contenuto delle conversazioni intercettate utilizzate dai giudici di merito per giustificare la condanna dello Sciortino escludeva "qualsiasi minaccia e violenza e qualsiasi richiesta illecita, come peraltro, poi chiarito dalla stessa asserita persona offesa, che, sentita a s.i.t., aveva esclusi di essere stata sottoposta a pressioni. Né può affermarsi con assoluta certezza, sempre sulla base degli esiti delle disposte intercettazioni, che fu effettivamente lo Sciortino, e non altri, a concorrere con il Lupo nella formulazione della richiesta estorsiva in danno del Cardinale. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha erroneamente ritenuto sussistente il tentativo di estorsione di cui si discute ovvero non ha riconosciuto in favore dell'imputato la sussistenza "dell'istituto del c.d. recesso attivo e/o della desistenza volontaria". Secondo la ricostruzione accusatoria la somma oggetto della richiesta estorsiva avrebbe dovuto essere corrisposta dopo la conclusione delle opere edili nella cui esecuzione era impegnata l'impresa del Cardinale, lavori che, tuttavia, non solo non si erano conclusi, ma non erano nemmeno iniziati, senza che l'imprenditore versasse alcunché. Se ciò è vero, rileva il ricorrente, la pretesa richiesta estorsiva era a monte inidonea perché subordinata a un avvenimento mai verificatosi; se invece le opere erano iniziate, addirittura concludendosi, il fatto che gli imputati non avessero preteso il pagamento della tangente dimostra il loro recesso e/o la loro desistenza attiva, avendo gli stessi interrotto spontaneamente e volontariamente il ventilato iter criminis. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione di legge, in quanto il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 7, I. n. 203 del 1991 è incompatibile con il reato tentato. Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione di legge e omessa motivazione, in quanto la corte territoriale non ha fornito alcuna risposta alla censura con cui l'appellante si doleva della illegittima duplicazione della pena per la stessa circostanza di fatto, avendo il giudice di primo grado ritenuto il concorso delle due circostanze aggravanti di cui all'art. 629, co. 2, in relazione all'art. 628, co. 3, n. 3), c.p., e all'art. 7, I. n. 203 del 1991.Con il sesto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7, I. n. 203 del 1991, in quanto, da un lato manca, nella condotta estorsiva addebitata allo Sciortino, qualsiasi esteriorizzazione evocativa della forza intimidatrice, derivante dal vincolo associativo, dall'altro, risulta del tutto indimostrato, né formava oggetto dell'imputazione, l'assunto secondo cui il frutto dell'estorsione sarebbe stato destinato alle casse del mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA], che poi lo avrebbe ripartito, secondo le disposizioni dell'Alamia, con la cosca locale. Con il settimo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al disposto degli artt. 597, co. 3, e 597, co. 4, c.p.p. La corte territoriale, accogliendo il motivo di appello articolato dall'imputato in relazione al concorso di più circostanze aggravanti contestate in relazione al delitto di cui al capo n. 4), rilevava la violazione del disposto dell'art. 63, co. 4, c.p., rideterminando la pena nei seguenti termini: pena-base, ritenuto più grave, nonostante la esclusione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis, co. 4 e 6, c.p., il delitto ex art. 416 bis, co. 1, c.p., anni 12 di reclusione, aumentati di anni tre di reclusione, ex art. 81, cpv., c.p., per il delitto di estorsione di cui al capo n. 4), anni quindici di reclusione, ridotta per la scelta del rito alla pena finale di anni dieci di reclusione. Orbene rileva il ricorrente che in realtà la corte territoriale ha travisato il senso dell'appello con cui la difesa aveva contestato non, come ritenuto dal giudice di secondo grado, la statuizione per cui la tentata estorsione fosse il reato più grave - indicazione corretta in quanto condotta punita con pena stabilita nel massimo più grave e sulla quale si era formato comunque il giudicato, in difetto di impugnazione sul punto - ma, cosa diversa, la statuizione per la quale, considerato correttamente quello l'illecito più grave, il giudice di primo grado aveva applicato una pena non inferiore al minimo della pena prevista per il reato-satellite di cui all'art. 416 bis, c.p. di anni dieci di reclusione ed euro 9000,00 di multa (erronea equiparazione quoad poenam) La decisione della corte territoriale appare, pertanto, viziata sotto il profilo del divieto di reformatio in peius e della intangibilità del giudicato, in quanto, mentre il giudice di primo grado aveva comminato per l'estorsione, reato ritenuto più grave, la pena-base di anni dieci di reclusione, il giudice di appello ha applicato per il reato ritenuto più grave, la partecipazione all'associazione di stampo mafioso, la pena base di anni 12 di reclusione, operando un aumento per la continuazione con il tentativo di estorsione pari a 3 anni di reclusione, laddove il giudice di primo grado aveva fissato in anni 1 di reclusione l'aumento a titolo di continuazione con il reato associativo. Con l'ottavo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla ritenuta applicazione delle sanzioni aggiornate con la legge n. 69 del 27.5.2015, in realtà non applicabile posto che dagli atti emerge il cessare della condotta protrattasi non oltre il 15.6.2015. Con il nono motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla eccessiva entità della pena irrogata, con particolare riferimento all'aumento operato a titolo di continuazione con il reato di tentata estorsione di cui al capo n. 4). Con il decimo motivo di impugnazione l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la corte territoriale ha omesso di considerare specifiche circostanze di fatto e le modalità dell'azione, oltre a valorizzare precedenti penali risalenti nel tempo, nessuno dei quali per reati associativi. Con l'undicesimo motivo di ricorso l'imputato lamenta violazione di legge con riferimento al disposto dell'art. 417, c.p., mancando del tutto la motivazione sulla pericolosità sociale del prevenuto, necessaria per giustificare l'applicazione nei suoi confronti della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre. Con il dodicesimo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta vizio di motivazione con riferimento alla condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, derivanti da reato in favore delle associazioni costituitesi parti civili.Rileva al riguardo il ricorrente che le parti civili non hanno dimostrato in alcun modo l'esistenza di un danno patito a causa della condotta dell'imputato, che non coincide con l'interesse leso, ma deve, per l'appunto, essere provato, non essendo sufficiente a tale proposito dichiararsi titolare di una posizione giuridica soggettiva, che corrisponde a quella di colui che avrebbe diritto a ottenere una riparazione risarcitoria. Con il tredicesimo motivo di ricorso l'imputato lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 130, c.p.p., in quanto la corte territoriale, facendo ricorso alla procedura per la correzione dell'errore materiale, con ordinanza emessa successivamente alla pronuncia della sentenza, ha integrato la decisione assunta, condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute nel grado dalla costituite parti civili, statuizioni assenti nell'originario dispositivo, posto che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non può farsi ricorso a tale procedura nel caso in cui il giudice di appello abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. 3. Iniziando a esaminare la posizione del Damiani, si osserva che il ricorso presentato nel suo interesse va rigettato, perché sorretto da motivi, in parte inammissibili, in parte infondati. 3.1. Inammissibili, in particolare, appaiono i primi due motivi di ricorso. Il ricorrente non tiene nel dovuto conto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a proporre, come già detto, una versione delle risultanze processuali parcellizzata e genericamente alternativa all'assunto accusatorio, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado non di fondare una diversa interpretazione del materiale probatorio, ma di inficiare radicalmente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito. Né va taciuto che, come affermato dall'orientamento da tempo dominante nella giurisprudenza della Suprema Corte, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337; Cass., Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. U., n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715) Tali vizi non sono affatto rinvenibili nel tessuto motivazione della sentenza oggetto di ricorso, in cui la corte territoriale, attraverso un rigoroso esame delle conversazioni tra esponenti "mafiosi" oggetto di captazione e dei risultati dei servizi di osservazione posti in essere dalle forze dell'ordine, hanno evidenziato il ruolo apicale assunto dal Damiani all'interno della "famiglia mafiosa di Monreale" (la cui esistenza non è stata negata dal ricorrente), con il supporto di [OSCURATO:PERSONA], ruolo emerso nella conversazione intercettata il 18.1.2016, nel corso della quale il Lupo, conversando all'interno della sua autovettura con [OSCURATO:PERSONA], importante esponente del mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA], lo informa dei nuovi assetti organizzativi della "famiglia" di Monreale, con plastica e inequivocabile espressione ("[OSCURATO:PERSONA] è il numero uno di tutte le cose") ne pone al vertice il Damiani, riservando a sé il ruolo di collaboratore del ricorrente (cfr. p. 28, nonché pp. Da 22 a 37 della sentenza oggetto di ricorso). 3.2. Non colgono nel segno nemmeno il terzo e il quinto motivo di ricorso. Con particolare riferimento alle censure relative alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche, non può che rilevarsene l'inammissibilità, trattandosi di rilievi sul merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in sede di legittimità Come è noto, del resto, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133, c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549). In questa prospettiva la giurisprudenza di legittimità, con costante insegnamento, ha chiarito che il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si giustifica anche solo sulla base della gravità della condotta o dei soli precedenti penali dell'imputato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 4, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. 3, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172; Cass., Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). A tali principi si è uniformata la corte territoriale, che ha correttamente individuato nella estrema gravità dei fatti per cui si procede, nella biografia criminale del Damiani, "uomo d'onore" di antica militanza mafiosa e nella mancanza di ogni effettiva volontà di dissociazione dal contesto mafioso di riferimento, nonostante le condanne subite e i lunghi periodi di detenzione sofferti, l'ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p. (cfr. p. 38). Infondato è l'ulteriore rilievo formulato nel terzo motivo di ricorso, con cui, sempre ai fini della dosimetria della pena, il ricorrente assume che la condotta in contestazione debba ritenersi conclusa alla data del 16.4.2016, non essendo emerso successivamente dalle attività investigative alcuna ulteriore manifestazione dell'appartenenza del Damiani al sodalizio mafioso in precedenza indicata. Si tratta di un assunto meramente assertivo e del tutto arbitrario, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, posto che, in tema di associazione di tipo mafioso, qualora il reato sia stato contestato senza specificazione del termine finale della condotta, la permanenza della condotta di partecipazione tendenzialmente cessa solo con la pronuncia della sentenza di primo grado, a meno che la condotta stessa non risulti cessata in precedenza per effetto dell'estinzione della consorteria criminale o dell'accertato recesso o esclusione dell'imputato dal sodalizio, che non conseguono automaticamente al sopravvenuto stato detentivo, (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 2709 del 13/07/2018, Rv. 274893; Cass., Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017, Rv. 272138), circostanze del tutto assenti nel caso in esame, né dedotte con argomenti specifici. 3.3. Infondato deve ritenersi il quarto motivo di ricorso. In via generale la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come non vi sia incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione, che può essere riconosciuta anche fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la recidiva reiterata specifica avuto riguardo a due precedenti condanne, per reati della stessa indole di quello oggetto della sentenza impugnata, tra le quali era stata riconosciuta la continuazione: cfr. Cass., Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, Rv. 272745, nonché, nello stesso senso, Cass., Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Rv. 275296). Premesso che, ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale, il calcolo dei cinque anni va effettuato considerando come "dies a quo" non già la data di commissione dell'ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto (cfr. Cass., Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021, Rv. 281860), la tesi difensiva, pur fondata su di un condivisibile principio di diritto, non può essere accolta. Lo stesso ricorrente, infatti, rileva che il Damiani è stato condannato con sentenza del 19.12.2011, sempre per il reato di cui all'art. 416 bis, c.p., divenuta irrevocabile il 13.2.2013, sicché, con riferimento a tale sentenza, presa specificamente in considerazione dalla corte territoriale (cfr. p. 39), correttamente può ritenersi contestata e ritenuta la recidiva specifica nel quinquennio, con riferimento al reato per cui si procede, risalente, come nota il Damiani nel suo ricorso, "al 2015-2016". 3.4. Infondato deve ritersi il sesto motivo di ricorso, in relazione al quale è sufficiente richiamare l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui in tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417, c.p., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, n. 33951de1 19/05/2021, Rv.281999; Cass., Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Rv. 268678; Cass., Sez. 6, n. 2025 del 21/11/2017, Rv. 272023), che, nel caso in esame, non sono stati prospettati dal ricorrente, se non attraverso un richiamo generico a rilievi, a loro volta generici, contenuti nei motivi di appello (cfr. p. 41 del ricorso). 3.5. Anche con riferimento al settimo motivo di ricorso deve concludersi nel senso della infondatezza. Al riguardo non è revocabile in dubbio che in tema di risarcimento del danno, il soggetto legittimato all'azione civile non è solo il soggetto passivo del reato (cioè il titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice), ma anche il danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato, con la conseguenza, ad esempio, che, ove un reato si inquadri nel piano criminoso di una associazione per delinquere, la vittima del reato fine (nella specie rapina) è legittimata a costituirsi parte civile sia per il reato fine che per quello associativo (cfr. Cass., Sez. 2, n. 4380 del 13/01/2015, Rv. 262371). Il riconoscimento in capo alle associazioni anti-racket in favore delle quali sono state disposte le statuizioni civili impugnate dal Damiani, della qualità di parte civile, che il ricorrente non contesta, implica come logica conseguenza il riconoscimento della titolarità in capo alle associazioni stesse di una posizione meritevole di tutela giuridica, aggredita dalle attività illecite di natura mafiosa per le quali sia il Damiani, che lo Sciortino sono stati condannati. Ed invero, come evidenziato dalla corte territoriale con logico argomentare, esse da tempo svolgono in modo effettivo un'attività a tutela degli associati e, più in generale, degli imprenditori ed esercenti economici, dando vita, in attuazione dei rispettivi scopi statutari, a iniziative volte alla diffusione della cultura della legalità e al contrasto della criminalità organizzata, alla stipula di protocolli d'intesa con enti pubblici a sostegno delle imprese vittime del racket mafioso (cfr. pp. 41- 42), attività tutte radicalmente in contrasto con gli scopi delle associazioni di stampo mafioso, suscettibili, pertanto, di essere lese da condotte riconducibili alle finalità e alle modalità di azione tipiche di tali associazioni.Ne consegue che l'unico profilo meritevole di attenzione attiene alla quantificazione del danno patito, che, tuttavia, non può essere affrontato in questa sede, posto che la relativa liquidazione è stata demandata dal giudice di primo grado al giudice civile. 3.6. Infondato, infine, appare anche l'ottavo motivo di ricorso. Come chiarito, infatti, da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, è emendabile, ai sensi dell'art. 130, c.p.p., la sentenza di conferma resa dal giudice di appello all'esito di rito ordinario che abbia omesso di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado, qualora non risultino dalla motivazione elementi indicativi della volontà del giudice di disporre la compensazione, totale o parziale, di dette spese ed emerga, invece, la giustificazione del pagamento in favore della parte civile (cfr. Cass., Sez. 5, n. 14702 del 04/03/2019, Rv. 275254; Cass., Sez. 4, n. 5805 del 03/02/2021, Rv. 280926). Orbene, nel caso in esame, la corte territoriale non ha manifestato alcuna volontà dì compensare le spese tra le parti private, emergendo, piuttosto, dal complesso motivazionale con assoluta evidenza come la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite trovi la sua legittima ragione giustificatrice nella soccombenza dell'appellante. 4. Il ricorso dello Sciortino, invece, va parzialmente accolto, essendo fondato, come si vedrà, limitatamente a un profilo riguardante il trattamento sanzionatorio. 4.1. Orbene, per la maggior parte dei motivi di ricorso articolati nell'interesse dello Sciortino, valgono le medesime considerazioni già svolte trattando la posizione del Damiani, sicché, per evitare inutili ripetizioni, è sufficiente rimandare a quanto già osservato a proposito di quest'ultimo. In particolare le censure rappresentate dallo Sciortino nell'undicesimo, dodicesimo e tredicesimo motivo di ricorso, vanno risolte nei sensi già indicati nelle pagine della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda, in cui sono state affrontare e risolte le questioni relative al sesto, settimo e ottavo motivo del ricorso presentato dal Damiani, tenendo conto, con particolare riferimento al tredicesimo motivo di ricorso, che lo Sciortino risulta comunque soccombente rispetto alle costituite parti civili, in punto di affermazione di responsabilità. 4.2. Volte a rappresentare genericamente una lettura alternativa e parcellizzata delle risultanze processuali, a fronte di un approfondito percorso motivazionale seguito da entrambi i giudici di merito (la sentenza di appello, infatti, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale, dando vita a una "doppia conforme": cfr. Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), dunque per tale ragione inammissibili, appaiono le censure di cui al primo, al secondo, al terzo e al sesto motivo di ricorso, in relazione alle quali valgono le considerazioni di diritto svolte a proposito delle censure di eguale natura rappresentate nel primo e nel secondo motivo di ricorso dal Damiani. Senza tacere (e il rilievo va esteso anche ai richiamati motivi di ricorso del Damiani) che le censure di cui si discute si risolvono nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). A tali ragioni, si aggiunge, con riferimento al terzo motivo di ricorso, anche la manifesta infondatezza della censura relativa al tentativo di estorsione aggravato dal metodo mafioso in danno del Cardinale, posto che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, Rv. 275647). E, come correttamente evidenziato dalla corte territoriale, solo per motivi indipendenti dalla volontà degli autori del reato, in quanto il denaro oggetto della richiesta estorsiva avrebbe dovuto essere consegnato dall'imprenditore alla fine della esecuzione dei lavori appaltati, il delitto non raggiunse la fase della consumazione, arrestandosi allo stadio del tentativo (cfr. p. 49). 4.3. Infondato deve ritenersi il quinto motivo di ricorso. Anche in questo caso soccorre un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, alla luce del quale la circostanza aggravante del metodo mafioso è del tutto compatibile con il tentativo di estorsione, senza che sia necessaria la dimostrazione o la contestazione della esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa. (cfr. Cass., Sez. 1, n. 5783 del 22/01/2010, Rv. 246626; Cass., Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, Rv. 258103). 4.4. Del pari infondato si appalesa il decimo motivo di ricorso. Premesse le considerazioni di diritto già svolte in precedenza affrontando il quinto motivo di ricorso del Damiani, va evidenziato che anche in questo caso la corte territoriale ha correttamente individuato nella estrema gravità dei fatti per cui si procede; nella esistenza a carico dello Sciortino di plurimi e gravi precedenti penali; nella pericolosità sociale del ricorrente, che ha determinato l'applicazione a suo carico, nel 2007, della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in uno con l'assenza di elementi concreti da valutare in suo favore, l'ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p. (cfr. p. 53). 4.5. Manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso, in quanto contraddetto dal consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui in tema di rapina ed estorsione, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203 (impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati o finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso) può concorrere con quella di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 e 629, comma 2, c.p., (violenza o minaccia poste in essere dall'appartenente a un'associazione di stampo mafioso) (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Rv. 218378; Cass., Sez. 1, n. 43663 del 18/10/2007, Rv. 238419; Cass., Sez. 1, n. 4088 del 06/02/2018, Rv. 275131; Cass., Sez. 6, n. 46007 del 06/07/2018, Rv. 274280). 4.6. Anche l'ottavo motivo di impugnazione non coglie nel segno, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con condivisibile decisione, in tema di associazione di tipo mafioso, qualora il reato sia stato contestato senza specificazione del termine finale della condotta, come nel caso in esame, deve applicarsi il trattamento sanzionatorio previsto al momento della sentenza di primo grado, a meno che la condotta non risulti cessata in precedenza per effetto dell'estinzione della consorteria criminale o dell'accertato recesso o esclusione dell'imputato dal sodalizio, che non conseguono automaticamente al sopravvenuto stato detentivo. (Fattispecie nella quale la Corte, in assenza della prova di cessazione anteriore della condotta, ha ritenuto esattamente individuato il trattamento sanzionatorio in quello previsto dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, vigente al momento della sentenza di primo grado, anziché quello più mite previsto dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, vigente alla data dell'arresto dell'imputato: cfr. la già richiamata Cass., Sez. 2, n. 2709 del 13/07/2018, Rv. 274893). La presenza di una contestazione del reato associativo in "forma aperta" e la mancanza di elementi dai quali poter desumere fondatamente la cessazione anteriore della condotta di partecipazione dello Sciortino al sodalizio di stampo mafioso di appartenenza, rendono, pertanto, applicabile il trattamento sanzionatorio in vigore alla data (15.11.2019) della pronuncia della sentenza di primo grado, come previsto dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, peraltro anteriore alla stessa data che il ricorrente indica come cessata la condotta partecipativa (15.6.2015). 4.7. Fondato, invece, deve ritenersi il settimo motivo di ricorso, in esso assorbito il nono motivo di impugnazione. Ed invero la corte territoriale, nell'accogliere un motivo di appello articolato dallo Sciortino in punto di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, rideterminava la pena inflitta a quest'ultimo nei seguenti termini: "pena base per il delitto previsto dall'art. 416 bis, co. 1, c.p., anni 12 di reclusione + anni tre di reclusione, ex art. 81, co. 2, c.p., per il delitto di cui al capo 4)= anni 15-1/3 peri! rito= anni 10 di reclusione", giungendo in tal modo a una pena complessivamente meno grave di quella inflitta all'imputato dal giudice di primo grado, pari ad anni dieci di reclusione ed euro 8000,00 di multa. (cfr. p. 53). Orbene, come correttamente rilevato dal ricorrente, tale ragionamento appare viziato sotto il profilo del divieto di reformatio in peius, in quanto, mentre il giudice di primo grado aveva comminato per il tentativo di estorsione, di cui al capo n. 4) dell'imputazione, aggravato ai sensi dell'art. 629, co. 2, in relazione all'art. 628, co. 3, n. 3), c.p., reato ritenuto più grave, la pena-base di anni dieci di reclusione ed euro 9000,00 di multa, il giudice di appello ha applicato per il reato ritenuto più grave, la partecipazione all'associazione di stampo mafioso, la pena base di anni dodici di reclusione, operando un aumento per la continuazione con il tentativo di estorsione pari a tre anni di reclusione, laddove il giudice di primo grado aveva fissato in solo un anno di reclusione l'aumento a titolo di continuazione con il reato associativo (cfr. p. 247 della sentenza di primo grado). In ciò, ad avviso del Collegio, si annida un duplice errore di diritto. Da un lato, infatti, nel mutare la struttura del reato continuato, individuando nel reato di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, il reato più grave e fissando la pena-base detentiva per tale reato in misura superiore a quella di specie corrispondente determinata dal giudice di primo grado per il tentativo di estorsione, la corte di appello non ha considerato che, come evidenziato da un condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità, le disposizioni di cui all'art. 597 terzo comma, c.p.p. (divieto di "reformatio in peius") e 597 quarto comma, c.p.p. (obbligo di diminuzione della pena complessiva irrogata, in caso di accoglimento di appello relativo a circostanze o a reati concorrenti) interagiscono e il giudice deve tener conto anche dell'effetto devolutivo dell'appello, per cui non può intervenire su elementi di pena in relazione a capi o a punti in alcun modo coinvolti. E nel caso in esame l'appellante non aveva messo in discussione l'applicazione della disciplina della continuazione da parte del giudice di primo grado, che aveva individuato nel tentativo di estorsione di cui al capo n. 4) dell'imputazione, aggravato ai sensi dell'art. 629, co. 2, in relazione all'art. 628, co. 3, n. 3), c.p., il reato più grave (cfr. p. 247 della sentenza di primo grado), né sul punto era stato proposto appello dall'ufficio del pubblico ministero. Dall'altro, pur essendo mutata la struttura del reato continuato, per effetto di una diversa individuazione del reato più grave, ed irrogata una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, è stato, tuttavia, applicato per il reato satellite - già unificato dalla continuazione - un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata. Ciò ha determinato un'ulteriore violazione del divieto della reformatio in peius, atteso che la struttura del reato continuato non cambia nonostante la mutata qualificazione della violazione più grave (cfr. Cass., Sez. 5, n. 41188 del 10/07/2014, Rv. 261035; Cass., Sez. 2, n. 34387 del 06/05/2016, Rv. 267853; Cass., Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Rv. 281217; Cass., Sez. 5, n. 34497 del 07/07/2021, Rv. 281831; Cass., Sez. 2, n. 16995 del 28/01/2022, Rv. 283113). Sul punto, pertanto, premesso che, come è noto, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 4, n. 41585 del 04/11/2010, Rv. 248549), la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Palermo, che provvederà a emendare gli evidenziati errori, conformemente ai principi di diritto in precedenza indicati e al principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (cfr. Cass., Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269). 5. La non completa soccombenza dello Sciortino, implica che lo stesso non sia condannato al pagamento delle spese del presente procedimento, cui va, invece, condannato il Damiani. Entrambi gli imputati vanno, altresì, condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge, per quella rappresentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; in euro 3510,00, oltre accessori di legge, per quella rappresentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; in euro 5728,50, oltre accessori di legge, per quelle rappresentate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezio