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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09227/2022

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ente Rep.

ORDINANZA tk-)71/kci • LL sul ricorso iscritto al numero 14290 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 38H16 F839N), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51D28 F546K) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68P53 F839G) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA], in rap- presentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: 0079960158), rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50R10 L378I) [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA], in rap- presentanza di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70L30 H501T) Ric. n. 14290/2019 - Sez. 3 - Ad. 24 gennaio 2022 - Ordinanza - Pagina 1 di 7 [OSCURATO:PERSONA] E GIOVO - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] Soc.

Coop. (P.I.: 00158680223), in persona del Presidente del Consiglio di amministrazio- ne, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61P26 L378P) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Tren- to n. 260/2018, pubblicata in data 30 ottobre 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobi- liare promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Mezzolombardo e [OSCURATO:PERSONA]- chele all'Adige B.C.C., nel quale sono intervenute la [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]., la società debitri- ce esecutata St.

Louis di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c..

L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Trento.

La Corte di Appello di Trento ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA].

Louis di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi.

Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rap- presentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (società che ha incor- porato la [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:SOCIETA]., in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]. (per le posizioni soggettive azionate da [OSCURATO:SOCIETA].), nonché [OSCURATO:PERSONA] e Giovo B.C.C. - [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]- rale di Mezzolombardo e [OSCURATO:PERSONA] all'Adige B.C.C.).

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Ric. n. 14290/2019 - Sez. 3 - Ad. 24 gennaio 2022 - Ordinanza - Pagina 2 di 7 Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Entrambi i motivi del ricorso hanno ad oggetto gli interessi di mora pretesi dalle banche che hanno agito in via esecutiva sulla base di contratti di mutuo e, in particolare, la questione della legittimità del relativo tasso.

Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione dell'art. 1815, comma 2° c.c. in relazione agli artt. 644 c.p. e 2

I. n. 108 del 1996 e ciò in forza dell'art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c.».

Secondo la società ricorrente, onde valutare l'eventuale natu- ra usuraria del tasso degli interessi di mora pattuiti in un con- tratto di mutuo, tale tasso andrebbe sommato a quello degli interessi corrispettivi.

Il giudice di primo grado avrebbe, invece, assunto come soglia massima, al fine di escludere l'usura, il tasso soglia valido per gli interessi corrispettivi, aumentato di 2,1 punti percentuali, applicando le istruzioni emanate in proposito dalla Banca d'Italia in data 3 luglio 2013: la corte di appello avrebbe poi (ancora una volta erroneamente, secondo la ricorrente) rite- nuto corretta tale operazione.

Con il secondo motivo si denunzia, in via subordinata, «ulte- riore violazione dell'art. 1815, comma 2° c.c. in relazione agli artt. 644 c.p. e 2, commi 2 e 4

I. n. 108 del 1996 e ciò in for- za dell'art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c.».

La società ricorrente deduce (in subordine, per il caso di man- cato accoglimento del primo motivo) che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia in funzione dell'usura nei contratti di mutuo, per gli interessi di mora, avrebbe dovuto comunque farsi riferimento al relativo T.E.G.M. netto, senza alcuna maggiorazione, mentre nella specie tale tasso-soglia sarebbe stato individuato considerando il T.E.G.M., maggiora- Ric. n. 14290/2019 - Sez. 3 - Ad. 24 gennaio 2022 - Ordinanza - Pagina 3 di 7 to del 50% e di ulteriori 2,1 punti percentuali, maggiorazione quest'ultima pari a quella mediamente convenuta per gli inte- ressi di mora rispetto a quelli corrispettivi, secondo le rileva- zioni effettuate dalla Banca d'Italia.

2. I due motivi del ricorso possono essere esaminati congiun- tamente, in quanto hanno entrambi ad oggetto le modalità di calcolo necessarie per la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura, in relazione agli in- teressi di mora convenzionalmente pattuiti dalle parti in un contratto di mutuo.

Essi sono infondati. 2.1 La decisione impugnata è infatti da ritenersi, sotto tale aspetto, conforme ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020, Rv. 658833 - 01), secondo i quali, per gli inte- ressi di mora «il tasso-soglia sarà dato dal T.E.G.M., incre- mentato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleran- za, dal quarto comma dell'art. 2 della

I. n. 108 del 1996».

Dunque, il tasso-soglia in funzione antiusura, con riguardo agli interessi di mora, va effettivamente calcolato (come fatto dai giudici di merito) aggiungendo a quello previsto per gli inte- ressi corrispettivi (cioè il T.E.G.M. maggiorato del 50%), la percentuale di incremento degli interessi di mora rispetto agli interessi corrispettivi mediamente convenuta, secondo le rile- vazioni disponibili.

Poiché, nella specie, anche tali ultime rilevazioni risultavano disponibili, esse sono state correttamente prese in considera- zione dalla corte di appello. 2.2 A scopo di completezza espositiva, è opportuno precisare che la corte di appello ha espressamente affermato, nella de- cisione impugnata, di avere effettuato la comparazione tra il Ric. n. 14290/2019 - Sez. 3 - Ad. 24 gennaio 2022 - Ordinanza - Pagina 4 di 7 T.E.G. di ciascun singolo rapporto e il T.E.G.M. ratione tempo- ris rilevato, aumentato del 5Q% nonché dell'ulteriore maggio- razione degli interessi di mora media rilevata statisticamente e di avere quindi accertato che, in base a tale comparazione, il tasso-soglia in funzione dell'usura, con riguardo agli interessi di mora, non risultava mai superato, per nessuno dei contratti di mutuo posti a base dell'azione esecutiva.

Orbene, è appena il caso di osservare, in proposito, che l'esistenza e l'entità della rilevazione statistica sia del T.E.G.M. che delle ulteriori maggiorazioni rilevanti con riguardo agli in- teressi di mora, nonché l'individuazione del T.E.G. e la compa- razione di tali dati, per il singolo rapporto, costituiscono accer- tamenti di fatto riservati ai giudici del merito.

Inoltre, si tratta di accertamenti di fatto che, nella specie, ol- tre ad essere sostenuti da adeguata motivazione (non appa- rente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede), non hanno in realtà formato oggetto di specifiche censure nel ricorso, che prospet- ta esclusivamente censure in diritto attinenti al criterio da adottare, in astratto, nella valutazione della natura usuraria del tasso di mora, non alla corretta esecuzione del relativo calcolo e della comparazione, in concreto, con i dati di ciascun rapporto obbligatorio, sulla base di detto criterio.

Di conseguenza, ai fini della decisione del presente ricorso è sufficiente rilevare che la corte di appello ha chiaramente enunciato i criteri astratti, in diritto, sulla base dei quali ha ef- fettuato la verifica della natura usuraria del tasso di mora, cri- teri che risultano tutto conformi ai principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite di questa Corte (e che il ricorso, del resto, non offre ragioni idonee a rimeditare), mentre il concreto svi- luppo del relativo calcolo con riguardo a ciascun singolo rap- porto (in applicazione degli indicati astratti e corretti criteri di diritto) costituisce un accertamento di fatto, nella specie ade- Ric. n. 14290/2019 - Sez. 3 - Ad. 24 gennaio 2022 - Ordinanza - Pagina 5 di 7 guatamente motivato con il richiamo alle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, come tale non sindacabile nella presente sede e, comunque, non oggetto di censure sufficien- temente specifiche nel ricorso.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle società controricor- renti, liquidandole, rispettivamente, per [OSCURATO:SOCIETA]. e per la [OSCURATO:PERSONA] e Giovo B.C.C. - Società cooperativa, in complessivi C 7.800,00, nonché, per In- trum [OSCURATO:SOCIETA]., in C 6.000,00, oltre, per tutte, C 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Ric. n. 14290/2019 - Sez. 3 - Ad. 24 gennaio 2022 - Ordinanza - Pagina 6 di 7 Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 24

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. ORDINANZA tk-)71/kci • LL sul ricorso iscritto al numero 14290 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 38H16 F839N), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51D28 F546K) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68P53 F839G) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA], in rap- presentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: 0079960158), rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50R10 L378I) [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA], in rap- presentanza di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70L30 H501T) Ric. n. 14290/2019 - Sez. 3 - Ad. 24 gennaio 2022 - Ordinanza - Pagina 1 di 7 [OSCURATO:PERSONA] E GIOVO - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] Soc. Coop. (P.I.: 00158680223), in persona del Presidente del Consiglio di amministrazio- ne, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61P26 L378P) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Tren- to n. 260/2018, pubblicata in data 30 ottobre 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobi- liare promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Mezzolombardo e [OSCURATO:PERSONA]- chele all'Adige B.C.C., nel quale sono intervenute la [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]., la società debitri- ce esecutata St. Louis di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Trento. La Corte di Appello di Trento ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA]. Louis di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi. Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rap- presentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (società che ha incor- porato la [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:SOCIETA]., in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]. (per le posizioni soggettive azionate da [OSCURATO:SOCIETA].), nonché [OSCURATO:PERSONA] e Giovo B.C.C. - [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]- rale di Mezzolombardo e [OSCURATO:PERSONA] all'Adige B.C.C.). Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Ric. n. 14290/2019 - Sez. 3 - Ad. 24 gennaio 2022 - Ordinanza - Pagina 2 di 7 Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Entrambi i motivi del ricorso hanno ad oggetto gli interessi di mora pretesi dalle banche che hanno agito in via esecutiva sulla base di contratti di mutuo e, in particolare, la questione della legittimità del relativo tasso. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione dell'art. 1815, comma 2° c.c. in relazione agli artt. 644 c.p. e 2 I. n. 108 del 1996 e ciò in forza dell'art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c.». Secondo la società ricorrente, onde valutare l'eventuale natu- ra usuraria del tasso degli interessi di mora pattuiti in un con- tratto di mutuo, tale tasso andrebbe sommato a quello degli interessi corrispettivi. Il giudice di primo grado avrebbe, invece, assunto come soglia massima, al fine di escludere l'usura, il tasso soglia valido per gli interessi corrispettivi, aumentato di 2,1 punti percentuali, applicando le istruzioni emanate in proposito dalla Banca d'Italia in data 3 luglio 2013: la corte di appello avrebbe poi (ancora una volta erroneamente, secondo la ricorrente) rite- nuto corretta tale operazione. Con il secondo motivo si denunzia, in via subordinata, «ulte- riore violazione dell'art. 1815, comma 2° c.c. in relazione agli artt. 644 c.p. e 2, commi 2 e 4 I. n. 108 del 1996 e ciò in for- za dell'art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c.». La società ricorrente deduce (in subordine, per il caso di man- cato accoglimento del primo motivo) che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia in funzione dell'usura nei contratti di mutuo, per gli interessi di mora, avrebbe dovuto comunque farsi riferimento al relativo T.E.G.M. netto, senza alcuna maggiorazione, mentre nella specie tale tasso-soglia sarebbe stato individuato considerando il T.E.G.M., maggiora- Ric. n. 14290/2019 - Sez. 3 - Ad. 24 gennaio 2022 - Ordinanza - Pagina 3 di 7 to del 50% e di ulteriori 2,1 punti percentuali, maggiorazione quest'ultima pari a quella mediamente convenuta per gli inte- ressi di mora rispetto a quelli corrispettivi, secondo le rileva- zioni effettuate dalla Banca d'Italia. 2. I due motivi del ricorso possono essere esaminati congiun- tamente, in quanto hanno entrambi ad oggetto le modalità di calcolo necessarie per la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura, in relazione agli in- teressi di mora convenzionalmente pattuiti dalle parti in un contratto di mutuo. Essi sono infondati. 2.1 La decisione impugnata è infatti da ritenersi, sotto tale aspetto, conforme ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020, Rv. 658833 - 01), secondo i quali, per gli inte- ressi di mora «il tasso-soglia sarà dato dal T.E.G.M., incre- mentato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleran- za, dal quarto comma dell'art. 2 della I. n. 108 del 1996». Dunque, il tasso-soglia in funzione antiusura, con riguardo agli interessi di mora, va effettivamente calcolato (come fatto dai giudici di merito) aggiungendo a quello previsto per gli inte- ressi corrispettivi (cioè il T.E.G.M. maggiorato del 50%), la percentuale di incremento degli interessi di mora rispetto agli interessi corrispettivi mediamente convenuta, secondo le rile- vazioni disponibili. Poiché, nella specie, anche tali ultime rilevazioni risultavano disponibili, esse sono state correttamente prese in considera- zione dalla corte di appello. 2.2 A scopo di completezza espositiva, è opportuno precisare che la corte di appello ha espressamente affermato, nella de- cisione impugnata, di avere effettuato la comparazione tra il Ric. n. 14290/2019 - Sez. 3 - Ad. 24 gennaio 2022 - Ordinanza - Pagina 4 di 7 T.E.G. di ciascun singolo rapporto e il T.E.G.M. ratione tempo- ris rilevato, aumentato del 5Q% nonché dell'ulteriore maggio- razione degli interessi di mora media rilevata statisticamente e di avere quindi accertato che, in base a tale comparazione, il tasso-soglia in funzione dell'usura, con riguardo agli interessi di mora, non risultava mai superato, per nessuno dei contratti di mutuo posti a base dell'azione esecutiva. Orbene, è appena il caso di osservare, in proposito, che l'esistenza e l'entità della rilevazione statistica sia del T.E.G.M. che delle ulteriori maggiorazioni rilevanti con riguardo agli in- teressi di mora, nonché l'individuazione del T.E.G. e la compa- razione di tali dati, per il singolo rapporto, costituiscono accer- tamenti di fatto riservati ai giudici del merito. Inoltre, si tratta di accertamenti di fatto che, nella specie, ol- tre ad essere sostenuti da adeguata motivazione (non appa- rente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede), non hanno in realtà formato oggetto di specifiche censure nel ricorso, che prospet- ta esclusivamente censure in diritto attinenti al criterio da adottare, in astratto, nella valutazione della natura usuraria del tasso di mora, non alla corretta esecuzione del relativo calcolo e della comparazione, in concreto, con i dati di ciascun rapporto obbligatorio, sulla base di detto criterio. Di conseguenza, ai fini della decisione del presente ricorso è sufficiente rilevare che la corte di appello ha chiaramente enunciato i criteri astratti, in diritto, sulla base dei quali ha ef- fettuato la verifica della natura usuraria del tasso di mora, cri- teri che risultano tutto conformi ai principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite di questa Corte (e che il ricorso, del resto, non offre ragioni idonee a rimeditare), mentre il concreto svi- luppo del relativo calcolo con riguardo a ciascun singolo rap- porto (in applicazione degli indicati astratti e corretti criteri di diritto) costituisce un accertamento di fatto, nella specie ade- Ric. n. 14290/2019 - Sez. 3 - Ad. 24 gennaio 2022 - Ordinanza - Pagina 5 di 7 guatamente motivato con il richiamo alle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, come tale non sindacabile nella presente sede e, comunque, non oggetto di censure sufficien- temente specifiche nel ricorso. 3. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle società controricor- renti, liquidandole, rispettivamente, per [OSCURATO:SOCIETA]. e per la [OSCURATO:PERSONA] e Giovo B.C.C. - Società cooperativa, in complessivi C 7.800,00, nonché, per In- trum [OSCURATO:SOCIETA]., in C 6.000,00, oltre, per tutte, C 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Ric. n. 14290/2019 - Sez. 3 - Ad. 24 gennaio 2022 - Ordinanza - Pagina 6 di 7 Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 24
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