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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2022

Cassazione n. 36407/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea 6 marzo 2019 in relazione a truffa.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, NIRTA Michele .

3. Le contestazioni, avanzate anche con le memorie depositate in data 21/28 giugno 2022, aventi ad oggetto la penale responsabilità e interamente articolate in fatto, risultano inammissibili in quanto finalizzate ad una mera rilettura a fronte di una motivazione logica e congrua che valorizza la complessiva condotta dell'imputato caratterizzata da dichiarazioni e presentazione di documentazione artatamente finalizzate a dare una falsa immagine di affidabilità e solvibilità.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea 6 marzo 2019 in relazione a truffa. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, NIRTA Michele . 3. Le contestazioni, avanzate anche con le memorie depositate in data 21/28 giugno 2022, aventi ad oggetto la penale responsabilità e interamente articolate in fatto, risultano inammissibili in quanto finalizzate ad una mera rilettura a fronte di una motivazione logica e congrua che valorizza la complessiva condotta dell'imputato caratterizzata da dichiarazioni e presentazione di documentazione artatamente finalizzate a dare una falsa immagine di affidabilità e solvibilità. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]