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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 10329/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria difensiva del ricorrente; considerato che non risulta inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si censura la mancanza di una motivazione rafforzata, avuto riguardo alla contestata forza persuasiva superiore della sentenza di appello, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, a fronte di quanto ragionevolmente esposto in primo grado, e di conferire alla decisione la maggiore solidità possibile (Sez. 6, n. 22086 del 04/06/2021, Iaccarino, non massimata; cfr. anche Sez. 2, n. 33544 del 30/05/2023, G., non massimata; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056; Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272082); ritenuto che il termine di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. risulta decorso in data 27 aprile 2023, di modo che occorre rilevare immediatamente, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non risultando evidenti cause di proscioglimento nel merito, l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato; che la suddetta declaratoria determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, con assorbimento delle residue censure.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il onpigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria difensiva del ricorrente; considerato che non risulta inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si censura la mancanza di una motivazione rafforzata, avuto riguardo alla contestata forza persuasiva superiore della sentenza di appello, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, a fronte di quanto ragionevolmente esposto in primo grado, e di conferire alla decisione la maggiore solidità possibile (Sez. 6, n. 22086 del 04/06/2021, Iaccarino, non massimata; cfr. anche Sez. 2, n. 33544 del 30/05/2023, G., non massimata; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056; Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272082); ritenuto che il termine di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. risulta decorso in data 27 aprile 2023, di modo che occorre rilevare immediatamente, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non risultando evidenti cause di proscioglimento nel merito, l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato; che la suddetta declaratoria determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, con assorbimento delle residue censure. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il onpigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10329/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris