CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2025
Cassazione n. 38037/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza del 27 marzo 2025, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, ha confermato la sentenza del 19 febbraio 2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all'art. 79, lettera c), del medesimo d.P.R.; che avverso la sentenza di appello l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, denunciando, con unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e lamentando che l'omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto sarebbe stato erroneamente escluso dai giudici di merito, in ragione della sussistenza della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale in luogo della contestata e ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale. Considerato che il motivo non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito, nonché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; che, sebbene il giudice d'appello abbia erroneamente ritenuto sussistente la specificità della recidiva, il giudizio di gravità del fatto, non muta, poiché la recidiva reiterata infraquinquennale, effettivamente sussistente nel caso in esame, è comunque sintomo di accentuata pericolosità sociale; che il giudice d'appello ha fondato la propria opinione correttamente su una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, ed ha altresì tenuto conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p., delle concrete modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno, derivante dall'effettiva ammissione del soggetto al patrocinio a spese dello Stato. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 19 settem