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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16183/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 4275-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza t-L 10867/4/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 17/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino la cartella di pagamento recante l'iscrizione al ruolo di importi dovuti a seguito di un controllo automatizzato per gli anni di imposta 2003 e dell'omesso versamento degli importi liquidati in base all'art. 9 della legge 289/2002 disciplinante il cosiddetto condono tombale cui il ricorrente aveva aderito. 2.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso rilevando l'invalidità notifica della cartella di pagamento 3.La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Campania rigettava l'appello confermando le ragioni di invalidità della notifica della cartella di pagamento e rilevando che il vizio della notifica, avuto riguardo alla circostanza che il contribuente si era costituito al solo scopo di farla valere, comportasse per ciò solo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione Agenzia delle Entrate articolando due motivi.

Il contribuente non ha svolto attività difensive. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 04275 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -2- 1.Con primo il motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 nr. 602/1973, 7 1.890/1982, 2700, cc , 139 e 221 cpc in relazione all'art. 360 10 comma nr. 3 cpc per avere la CTR erroneamente rilevato l'invalidità della notifica della cartella di pagamento. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 26 nr 602/1973, 7 1.890/1982, 156 cpc, 360 16 comma nr. 3 cpc, si sostiene che la notifica, quantunque invalida, aveva comunque raggiunto lo scopo dal momento che la contribuente aveva tempestivamente impugnato l'atto muovendo censure di natura formale e sostanziale. 2.11 secondo motivo, da esaminarsi prioritariamente, è fondato, con assorbimento del primo. 2.1 Questa Corte ha affermato che, nell'ipotesi di invalidità della notifica dell'atto impositivo tale nullità <<è sanata, a norma dell'art. 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato,>> (Cass. n. 1238/2014 e 21071/2018).

Ciò in quanto <<la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicchè il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo>> (Cass. n. 654/2014). 2.2 Si è ulteriormente precisato che la sanatoria«non esplica alcun effetto sui requisiti di validità ed esistenza dell'avviso di accertamento, non potendo, quindi, impedire il decorso del termine di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio della Ric. 2020 n. 04275 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -3- potestà impositiva, eventualmente maturato precedentemente al fatto sanante" (Cass. n. 10445/2011). 2.3 Nel caso di specie può certamente affermarsi che la notifica dell'atto ha raggiunto il suo scopo avendo il contribuente proposto tempestiva impugnazione adducendo motivi formali, tra i quali la stessa invalidità della notifica, e sostanziali relativi alla fondatezza della pretesa fiscale. 2.4 Non ha, quindi, la contribuente eccepito la decadenza del potere accertativo o la prescrizione del credito non interrotti dalla notifica invalida 2.5 La CTR, quindi, nell'annullare l'atto ritenendo che il contribuente lo ha impugnato al solo scopo di far valere l'invalidità della notifica, non si è attenuta ai principi giurisprudenziali di cui sopra si è dato conto.

3. Dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso deriva la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame nel merito della vicenda processuale, alla competente CTR, in diversa composizione, che provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte; accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella Camera di Consiglio dell'8 marzo 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 4275-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza t-L 10867/4/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 17/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino la cartella di pagamento recante l'iscrizione al ruolo di importi dovuti a seguito di un controllo automatizzato per gli anni di imposta 2003 e dell'omesso versamento degli importi liquidati in base all'art. 9 della legge 289/2002 disciplinante il cosiddetto condono tombale cui il ricorrente aveva aderito. 2.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso rilevando l'invalidità notifica della cartella di pagamento 3.La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Campania rigettava l'appello confermando le ragioni di invalidità della notifica della cartella di pagamento e rilevando che il vizio della notifica, avuto riguardo alla circostanza che il contribuente si era costituito al solo scopo di farla valere, comportasse per ciò solo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione Agenzia delle Entrate articolando due motivi. Il contribuente non ha svolto attività difensive. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 04275 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- 1.Con primo il motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 nr. 602/1973, 7 1.890/1982, 2700, cc , 139 e 221 cpc in relazione all'art. 360 10 comma nr. 3 cpc per avere la CTR erroneamente rilevato l'invalidità della notifica della cartella di pagamento. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 26 nr 602/1973, 7 1.890/1982, 156 cpc, 360 16 comma nr. 3 cpc, si sostiene che la notifica, quantunque invalida, aveva comunque raggiunto lo scopo dal momento che la contribuente aveva tempestivamente impugnato l'atto muovendo censure di natura formale e sostanziale. 2.11 secondo motivo, da esaminarsi prioritariamente, è fondato, con assorbimento del primo. 2.1 Questa Corte ha affermato che, nell'ipotesi di invalidità della notifica dell'atto impositivo tale nullità <<è sanata, a norma dell'art. 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato,>> (Cass. n. 1238/2014 e 21071/2018). Ciò in quanto <<la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicchè il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo>> (Cass. n. 654/2014). 2.2 Si è ulteriormente precisato che la sanatoria«non esplica alcun effetto sui requisiti di validità ed esistenza dell'avviso di accertamento, non potendo, quindi, impedire il decorso del termine di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio della Ric. 2020 n. 04275 sez. MT - ud. 08-03-2022 -3- potestà impositiva, eventualmente maturato precedentemente al fatto sanante" (Cass. n. 10445/2011). 2.3 Nel caso di specie può certamente affermarsi che la notifica dell'atto ha raggiunto il suo scopo avendo il contribuente proposto tempestiva impugnazione adducendo motivi formali, tra i quali la stessa invalidità della notifica, e sostanziali relativi alla fondatezza della pretesa fiscale. 2.4 Non ha, quindi, la contribuente eccepito la decadenza del potere accertativo o la prescrizione del credito non interrotti dalla notifica invalida 2.5 La CTR, quindi, nell'annullare l'atto ritenendo che il contribuente lo ha impugnato al solo scopo di far valere l'invalidità della notifica, non si è attenuta ai principi giurisprudenziali di cui sopra si è dato conto. 3. Dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso deriva la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame nel merito della vicenda processuale, alla competente CTR, in diversa composizione, che provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte; accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di Consiglio dell'8 marzo 20
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