CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01781/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16305/16R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesa e rappresentata, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Tilla presso il cui studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino n.50 è elettivamente domiciliata; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sezione staccata di Latina n.7102/40/2015,depositata il 28/12/2015. IRPEF- [OSCURATO:PERSONA] 38 d.P.R. n.600 del 1973 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: nella controversia traente origine dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento, emesso ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n.600 del 1973, relativo a IRPEF dell’anno di imposta 2006, la Commissione tributaria regionale del Lazio-sezione staccata di Latina, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, riformava la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. In particolare, il Giudice di appello rilevava che la contribuente, a fronte degli idonei indicatori di capacità di spesa offerti dall’Ufficio, aveva offerto prove afferenti ad una generica disponibilità di denaro, senza tuttavia dimostrare quali somme di quelle presenti nei conti correnti e nei libretti postali cointestati, siano state impiegate per mantenere il proprio tenore di vita e, soprattutto, per finanziare gli investimenti dai quali era scaturito l’incremento patrimoniale per circa euro 70.000 nel2006. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.Con l’unica rubricazione: “ Violazione dell’art.53 della Costituzione-Violazione dell’art.42, comma 2 e dell’art.38, commi 4-8 d.P.R. n.600 del 1973-Violazione dell’art. 2697 del codice civile - Violazione della circolare ministeriale n.101/E del 30.04.1999- Violazione della circolare dell’Agenzia delle entrate n.49/E del 9agosto 2007-omesso esame di punto decisivo della controversia dedotto in giudizio”la ricorrente articola quattro censure.In particolare, sub I) la ricorrente deduce che , in caso di contribuente percipiente redditi da lavoro dipendente (come nella specie), l’accertamento induttivo dovrebbe basarsi su elementi dai quali potere desumere lo svolgimento dell’attività collaterale da cui provenga il reddito contestato. Sub II) si lamenta che , nell’avviso di accertamento, non era stata data la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificavano il ricorso al metodo sintetico. Sub III) la ricorrente lamenta che l’ U fficio abbia applicato il redditometro anche per la casa di abitazione, deducendo che la casa di abitazione non possa essere indice di riferimento.Sub IV), infine, si deduce, sulla scorta della circolare n.101/E del 1999 che, nel caso in esame, l’accertamento risulterebbe limitato a due anni senza alcun riferimento ai redditi dichiarati nell’anno precedente né ai redditi degli altri componenti del nucleo familiare. 1.1.Le censure sono in parte inammissibili e, in parte, infondate. E’ infondata la censura sub I) alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 22514/2013, id.n. 1519/2017, id n. 2432/2017) ferma nel ritenere che: «La presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari a norma dell'art.32 comma 1 n.2 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come è reso palese dal richiamo, operato dal citato art.32, anche all'art. 38 del medesimo d.P.R., riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche (attinente ad ogni tipologia di reddito di cui esse siano titolari)» E, peraltro, nel caso di specie, risulta,in atti e non costituisce oggetto di contestazione da parte della ricorrente,che la stessa fosse dipendente della stessa Società della quale deteneva una partecipazione pari al 40%.1.2 La censura sub II) appare inammissibile perché rivolta esclusivamente all’avviso di accertamento e non alla sentenza impugnata che, tra l’altro, sul punto tace. Va ribadito, al proposito, il consolidato orientamento di questa Corte (Cass.n.1063 del 19/01/2005; id. n. 8106 del 06/04/2006) secondo cui È inammissibile, poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione, il motivo di ricorso per cassazione con il quale, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione di norme di legge, con il richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano trascritte né le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate, né quella che -alla luce della giurisprudenza della stessa Corte di cassazione o della dottrina -si assume essere la corretta interpretazione di quelle stesse disposizioni di legge . 1.3.La terza e quarta censura sono anche esse inammissibili perché non si confrontano con il decisum e si risolvono, nella sostanza, in un’inammissibile, in questa sede, rivisitazione dell’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di merito. La C.T.R., invero, come emerge dal tenore della sentenza impugnata, ha confermato la legittimità dell’atto impositivo rilevando che l’accertamento era fondato, non solo sulla casa di abitazione, ma anche su altri indici quali la titolarità di altri immobili, di un’autovettura e dei servizi della collaboratrice domestica. Peraltro, va rilevato da un canto che Le circolari della P.A. sono atti interni destinati ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività degli organi inferiori e, quindi, hanno natura non normativa, ma di atti amministrativi, sicché la loro violazione non è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ. (Cass. n. 16644 del 10/08/2015 ; id. n. 19697 del 25/07/2018 ) e , dall’altro, che la dedotta violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973(sotto il profilo che l’accertamento si sarebbe limitato a due anni), nel difetto di specificità del ricorso e nel silenzio sul punto della sentenza impugnata, appare essere questione nuova inammissibilmente dedotta per la prima volta in questo giudizio. 2.In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente, soccombente, alle spese del giudizio nella misura liquidatacome in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese liquidate in complessivi euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quaterdel d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma de