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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 41605/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -)figle - conclusioni del PG, A.‹.16.- 41/4 cui y i [OSCURATO:PERSONA]44-°4-",, letter 9 ct 4"

444. 4-c-

4. (L.m., G 1) 4 va-4~ ' j'.£ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza n. 4806/2021 del 12/05/2021 (proc. pen. n. 2019/13575 SIUS) resa dal Tribunale di sorveglianza di Milano che, nel procedimento avente ad oggetto il ricorso avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha dichiarato estinto il procedimento, dichiarando altresì il "non luogo a provvedere".

2. Il ricorso consta di tre motivi con cui il ricorrente deduce:

2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 99 T.U. spese di giustizia, nonché agli artt. 702- bis cod. proc. civ., 14 L. 150/2011, art. 45-bis e 146-bis disp. att. cod. proc. pen. e all'art. 127 cod. proc. pen.

Posto che il procedimento di impugnazione di cui si tratta è caratterizzato dalla sommarietà della trattazione e dalla difesa anche personale della parte, si lamenta che il Guarino non sia stato messo nelle condizioni di presenziare all'udienza per la mancata attivazione del collegamento audio-video con l'istituto carcerario ove è detenuto.

2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 99 T.U. spese di giustizia, nonché agli artt. 702- bis cod. proc. civ., 14 L. 150/2011 ed erronea applicazione degli artt. 309 e 181 cod. proc. civ.

Premesso che l'art. 14 L. 150/2011 prevede che le parti possano stare in giudizio personalmente, rappresentando il difensore una figura meramente eventuale, il Tribunale avrebbe dovuto decidere sull'istanza anche qualora nessuna delle parti interessate fosse stata presente, senza che ciò significasse rinuncia tacita all'azione.

2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 99 T.U. spese di giustizia, nonché agli artt. 702- bis cod. proc. civ., omessa motivazione del provvedimento di "non luogo a provvedere".

3. Il ricorso è fondato.

4. I motivi possono essere trattati congiuntamente perché riguardano vizi del procedimento, sotto lo specifico profilo della violazione del diritto di difesa, sia personale (della parte), sia tecnica (del difensore).

Per quello che riguarda il primo aspetto, l'ordinanza è priva di motivazione laddove ritiene in qualche modo superflua la presenza personale del Guarino.

Con riferimento poi alla difesa tecnica, sussiste il vizio denunciato dal ricorrente poiché la mancata comparizione all'udienza non comporta l'automatica estinzione del procedimento bensì, in caso di rituale notifica, la fissazione di altra udienza ex artt. 309 e 181 c.p.c.

Va, inoltre, osservato che la pronuncia di estinzione e la pronuncia di non luogo a provvedere sull'impugnazione appaiono tra loro incompatibili.

Le anzidette ragioni di invalidità del provvedimento assorbono anche la questione riguardante la terminologia usata dal Giudice concernente il "non luogo a provvedere".5.

Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano.

Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -)figle - conclusioni del PG, A.‹.16.- 41/4 cui y i [OSCURATO:PERSONA]44-°4-",, letter 9 ct 4" 444. 4-c- 4. (L.m., G 1) 4 va-4~ ' j'.£ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza n. 4806/2021 del 12/05/2021 (proc. pen. n. 2019/13575 SIUS) resa dal Tribunale di sorveglianza di Milano che, nel procedimento avente ad oggetto il ricorso avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha dichiarato estinto il procedimento, dichiarando altresì il "non luogo a provvedere". 2. Il ricorso consta di tre motivi con cui il ricorrente deduce: 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 99 T.U. spese di giustizia, nonché agli artt. 702- bis cod. proc. civ., 14 L. 150/2011, art. 45-bis e 146-bis disp. att. cod. proc. pen. e all'art. 127 cod. proc. pen. Posto che il procedimento di impugnazione di cui si tratta è caratterizzato dalla sommarietà della trattazione e dalla difesa anche personale della parte, si lamenta che il Guarino non sia stato messo nelle condizioni di presenziare all'udienza per la mancata attivazione del collegamento audio-video con l'istituto carcerario ove è detenuto. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 99 T.U. spese di giustizia, nonché agli artt. 702- bis cod. proc. civ., 14 L. 150/2011 ed erronea applicazione degli artt. 309 e 181 cod. proc. civ. Premesso che l'art. 14 L. 150/2011 prevede che le parti possano stare in giudizio personalmente, rappresentando il difensore una figura meramente eventuale, il Tribunale avrebbe dovuto decidere sull'istanza anche qualora nessuna delle parti interessate fosse stata presente, senza che ciò significasse rinuncia tacita all'azione. 2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 99 T.U. spese di giustizia, nonché agli artt. 702- bis cod. proc. civ., omessa motivazione del provvedimento di "non luogo a provvedere". 3. Il ricorso è fondato. 4. I motivi possono essere trattati congiuntamente perché riguardano vizi del procedimento, sotto lo specifico profilo della violazione del diritto di difesa, sia personale (della parte), sia tecnica (del difensore). Per quello che riguarda il primo aspetto, l'ordinanza è priva di motivazione laddove ritiene in qualche modo superflua la presenza personale del Guarino. Con riferimento poi alla difesa tecnica, sussiste il vizio denunciato dal ricorrente poiché la mancata comparizione all'udienza non comporta l'automatica estinzione del procedimento bensì, in caso di rituale notifica, la fissazione di altra udienza ex artt. 309 e 181 c.p.c. Va, inoltre, osservato che la pronuncia di estinzione e la pronuncia di non luogo a provvedere sull'impugnazione appaiono tra loro incompatibili. Le anzidette ragioni di invalidità del provvedimento assorbono anche la questione riguardante la terminologia usata dal Giudice concernente il "non luogo a provvedere".5. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consigliere esten
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