CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01658/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ()MA 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Lecci, adito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., ha accolto l'appello del Pubblico ministero avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia di rigetto della richiesta cautelare personale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per plurimi delitti di spaccio di stupefacente del tipo hashish, fatti commessi dal 5 novembre 2019 al 5 maggio 2020. P' 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando un unico motivo di ricorso. Violazione di legge, in ordine alle esigenze cautelari, sia per l'assenza di attualità, in quanto le condotte contestate si sono esaurite nel giugno 2020; sia per l'assenza di proporzione rispetto alla reale offensività della condotta, connotata dal costituire piccolo spaccio di droghe leggere, che al di là della reiterazione nel tempo, del numero di dosi cedute e dell'organizzazione di persone, è qualificabile ai sensi dell'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, e il Procuratore generale ha depositato le conclusioni in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché generico e comunque presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. 2. Premesso che, in caso di ricorso in materia di misure cautelari, la Corte di cassazione è tenuta a verificare esclusivamente se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura e che nella specie non è contestata la gravità indiziaria, l'ordinanza impugnata ha correttamente desunto la pericolosità sociale di Curci dall'apprezzamento prognostico di fatti oggettivi quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e la sua personalità (Sez. 2, n. 34249 del 04/07/2022, Cesaruli, non massimata). Il giudizio cautelare, con motivazione congrua e completa, ha rilevato che dopo un'attività di intercettazione durata un anno (giugno 2019-giugno 2020) era risultato che il ricorrente avesse svolto professionalmente l'attività di spaccio di droghe leggere, con approvvigionamento continuo e una rete di acquirenti che aveva dichiarato di aver comprato da lui anche prima e dopo il monitoraggio oggetto di indagine. La continuatività della condotta illecita e la personalità di Curci, che risulta essere del tutto refrattario a rispettare i provvedimenti giudiziari (arrestato tre volte tra ottobre 2016 e agosto 2018, in flagranza di reato, per violazione dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 e di nuovo a marzo 2019), tanto che dopo l'ultimo arresto del dicembre 2019 ha ripreso immediatamente l'attività di spaccio nonostante sottoposto ad una misura non detentiva, hanno determinato il Collegio a ritenere la sussistenza delle esigenze cautelari nel loro massimo grado, in assenza di elementi che dimostrassero la recisione dei rapporti del ricorrente, plurirecidivo, con fornitori ed acquirenti di droga. Il provvedimento impugnato, nell'accertare l'attualità della pericolosità sociale di Curci e nel ritenere correttamente che non sia decorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati, contestata in termini molto generici dall'odierno ricorso, ha aderito ai principi affermati al riguardo da questa Corte di legittimità, in ordine all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., secondo cui non è richiesta la prova dell'imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma deve permanere la situazione di fatto che ha reso possibile, o comunque ha agevolato, la commissione del delitto per cui si procede in ragione delle peculiarità del caso di specie (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv.282891). 2.3. Il motivo di ricorso attinente all' offensività delle condotte, da qualificare ai sensi dell'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990, è assorbito da quello sopra esaminato della proporzione della misura cautelare proprio alla luce delle plurime e continue violazioni. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, non emergendo che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso il 2 dic