CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32415/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la memoria del 28 maggio 2026;[OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso sono generici per indeterminatezza perchéprivi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. inquanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamentecorretta, non indicano gli elementi posti alla base delle censure formulate, nonconsentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi edesercitare il proprio sindacato;[OSCURATO:PERSONA] che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principiaffermati da questa Corte secondo cui la prova dell'elemento soggettivo deldelitto di ricettazione può essere desunta anche dall'omessa o inattendibileindicazione della provenienza della cosa ricevuta, circostanza idonea aevidenziare la volontà di occultamento compatibile con un acquisto in mala fede(Sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265-01);[OSCURATO:PERSONA] che parimenti corretta è l’applicazione del principio secondo cuil'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiedel'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoiautori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza01);Rilevato che, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello haeffettuato una compiuta valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, laquale integra una questione di fatto che non può essere rivalutata in sede dilegittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, nonsussistenti nel caso di specie;[OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso non si confrontano con le argomentazionisviluppate nella sentenza impugnata e si traducono, pertanto, in una criticasoltanto apparente, inidonea ad assolvere la funzione propria del ricorso percassazione, consistente nell'individuazione di specifici vizi della decisionecensurata;[OSCURATO:PERSONA] che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità, la mancanza di specificità del motivo, cui l'art. 591, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell'inammissibilità, ricorre allorchédifetti la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnatae le censure prospettate dal ricorrente, con conseguente omissione di una criticaeffettiva e mirata alla motivazione della sentenza impugnata;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, non apportando le argomentazioni svolte nella memoria difensivadel 28 maggio 2026 elementi idonei a superare le considerazioni che precedono,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]