CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 03091/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2018 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Foggia in data 26 gennaio 2010, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente) e di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo b (truffa) rideterminando la pena irrogata, in relazione al reato di cui all'art. 455 cod. pen. (capo a), in quella di anni uno mesi sei di reclusione ed euro 270 di multa, con conferma delle restanti statuizioni adottate con la pronuncia di primo grado. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata [OSCURATO:PERSONA], denunciando carenza di motivazione in relazione all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Non verrebbe fornita alcuna motivazione sulla richiesta, avanzata all'udienza di discussione, né questa potrebbe evincersi dal complesso della motivazione. Peraltro l'istituto era entrato in vigore dopo la sentenza di primo grado e poteva richiedersene l'applicazione, in sede di appello, in presenza di modalità della condotta ed esiguità del danno o pericolo tale da considerare il fatto di particolare tenuità. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure prospettate sono manifestamente infondate. La valutazione della sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto attiene ad un potere rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, deve essere effettuata con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen. e non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Rv. 274647). Risulta, poi, condivisibile l'orientamento secondo cui la motivazione sulla sussistenza della causa di non punibilità invocata, può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice di secondo grado si sia già espresso in ordine ad indici di gravità oggettiva del reato e sull'entità e grado di colpevolezza dell'imputato, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., onde indicare le ragioni della ritenuta congruità dell'adottato trattamento sanzionatorio (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275635; Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Rv. 270033). Orbene, nel caso al vaglio, il giudice di appello ha sottolineato la sussistenza di una condotta reiterata, in sé ostativa all'applicazione della causa di non punibilità invocata per la quale, peraltro, con rilievo di ordine dirimente, si osserva che osta la pena edittale massima prevista per il reato per il quale si procede (art. 455, in relazione all'art. 453, comma 1, cod. pen., pari ad anni sei di pena detentiva). 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]