CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00631/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uratore generale, L. Odello, che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Venezia, accertata lacollaborazione impossibile del condannato, ai sensi dell’art. 58-ter Ord. pen., ha rigettato laconcessione del beneficio della sospensione dell’esecuzione, ex art. 90 d.P.R. n. 309 del1990 (TU Stup.) e dell’affidamento in prova al servizio sociale.2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato,per il tramite del difensore, proponendo due motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 90 TU Stup. e viziodi motivazione con travisamento della prova, in relazione al rigetto dell’istanza disospensione della pena.Il Tribunale ha ritenuto non concedibile l’invocata sospensione sul presupposto che ilreato non era stato commesso in relazione alla condizione di tossicodipendenza, ma solo inconcomitanza con questa condizione, trattandosi di condanna ai sensi dell’art. 74 TU Stup.posto in essere con il ruolo di promotore del sodalizio.Il ricorrente deduce che tale conclusione è erronea in quanto la norma non operaalcuna preclusione oggettiva circa il titolo di reato, essendo, invece, sufficiente che ilsoggetto sia in stato di tossicodipendenza e che il reato sia direttamente motivato da talepatologica situazione, come avvenuto, nel caso al vaglio, e accertato in sede di cognizione.Ancora erroneamente il Tribunale ha ritenuto non sussistente la relazione finaleincorrendo in travisamento della prova. Il documento n. 7 è allegato all’stanza di misurealternative. Inoltre, si rimarca che nel documento allegato al n. 5 erano contenuti sia ilprogramma della comunità, sia il regolamento della struttura.Si elenca (v. p. 3 e ss. del ricorso) la documentazione allegata all’istanza di misurealternative e se ne contesta l’omesso esame, con specifico riferimento alla perizia e allaconsulenza psichiatrica, ai fini della determinazione della genesi dei reati commessi.La documentazione allegata dimostrerebbe, a parere del ricorrente, sia lo stato ditossicodipendenza, sia che tale stato, vista la peculiare situazione psicologica delcondannato, ha costituito la spinta criminogena per lo stesso, con sussistenza, dunque, dellegame richiesto dall’art. 90 cit. tra la condizione di dipendenza e i reati oggetto di espiazionedella pena cui la richiesta si riferisce.2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al diniegodell’affidamento in prova, non coerente con la documentazione acquisita né con la relazionefinale, non esaminata; ancora si deduce l’omessa considerazione del percorso comunitario.Il rilevato difetto di progettualità per sostenere la misura dell’affidamento in prova ècontraddittorio rispetto a quanto affermato nell’ordinanza circa l’accertamento dellacollaborazione da parte del detenuto.Questi ha partecipato attivamente alle offerte trattamentali, ha adempiuto con puntualitàalle mansioni lavorative, il suo nucleo familiare è inserito nel contesto sociale e costituiscevalido supporto, con dichiarazione di disponibilità all’accoglienza da parte dei genitori. Anchela compagna del ricorrente si è dichiarata disponibile a trasferirsi, con il figlio della coppia,presso i genitori, onde ricostruire il nucleo familiare e il Serd, nel gennaio 2024, ha accertatouna condizione di remissione protratta dall’uso di alcol e di sostanze.Sicché, si è dimostrato il pieno affrancamento dalla dipendenza, l’ampia collaborazionecon la giustizia, il supporto valido dai propri familiari, l’esigenza di essere una figura presenteper il figlio minore, lo svolgimento di attività lavorativa sia all’interno del carcere, sia durantegli arresti domiciliari, il riconosciuto disturbo borderline della personalità acclarato durante ilprocedimento penale, la progettualità emersa dalla relazione finale elaborata dalla comunitàterapeutica, della quale non vi è traccia nella ordinanza impugnata.Infine, si segnala che è stato omesso ogni esame del percorso comunitario svolto dalcondannato, per oltre due anni, ed è stata trascurata l’indicazione dell’orario in cui questiavrebbe svolto l’attività lavorativa, attestato dalla relazione UEPE, attività estranea aqualsiasi contatto diretto con la vita notturna perché avente ad oggetto attività prepapatorierispetto a manifestazioni culturali ed artistiche.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, L. Odello, ha concluso chiedendo ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.1.1. Il primo motivo è infondato.Ai sensi dell’art. 90, comma 1, TU Stup., il Tribunale di sorveglianza dispone, percinque anni, la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva "nei confronti di personache debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio statodi tossicodipendente", qualora, "all’esito dell’acquisizione della relazione finale di cuiall’articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programmaterapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od unastruttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116".Ai fini dell’applicabilità dell’istituto in esame è, dunque, necessario, innanzitutto, che ilbeneficiario sia stato condannato "per reati commessi in relazione al proprio stato ditossicodipendente", per tali dovendo intendersi, soltanto quelli commessi da una personache fosse "al momento del fatto in stato di tossicodipendenza ovvero quelli la cuicommissione sia stata direttamente motivata da detta patologica situazione" (Sez. 1, n.35678 del 14/06/2001, Lupo, Rv. 219754).È poi necessario che sia stato accertato l’esito positivo del programma terapeutico,socioriabilitativo, subordinato all’acquisizione della relazione prevista dal successivo art. 123(Sez. 1, n. 11050 del 14/12/2012, dep. 2013, Rv. 255302), che deve essere stato portato aconclusione.Le condizioni previste dal legislatore per l’ammissione del condannato al beneficio dellasospensione dell’esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell’art. 90, comma 1, TU Stup.,suppongono, dunque, il legame tra i reati per cui è stata irrogata la pena da espiare e lostato di tossicodipendente del condannato (Sez. 1, n. 11050 del 14/12/2012, dep. 2013, Rv.255302 – 01) e postulano l’accertamento dell’esito positivo del programma terapeutico esocioriabilitativo, secondo un procedimento istruttorio vincolato all’acquisizione dellarelazione prevista dall’art. 123 stesso T.U., a sua volta postulante precise modalità diredazione da parte di autori qualificati e specifici contenuti, puntualmente indicati nelmedesimo articolo (sulla necessità di acquisire la relazione prevista dall’art. 123 T.U. stup.come condizione non eludibile per l’ammissione al beneficio in esame: Sez. 1, n. 43484 del24/11/2010, Rv. 249057; Sez. 1, n. 45584 del 24/11/2010, Rv. 249171).Orbene, il provvedimento impugnato rende conto che, al momento del fatto, il detenutoera tossicodipendente. Si tratta, peraltro, di un dato di fatto non contestato. Tuttavia, lamotivazione dell’ordinanza, con ragionamento immune da illogicità manifesta, evidenzia chetra i reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione vi è anche quello associativo di cuiall’art. 74 TU Stup., al quale il ricorrente ha partecipato nella qualità di promotore.Dunque, la decisione negativa del Tribunale è motivata dalla carenza di relazione trareato e tossicodipendenza, sul presupposto che lo svolgimento del ruolo di promotore di unaarticolata associazione criminale finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, concomplessi compiti di gestione, non integrasse la necessaria relazione prevista dalla norma.Gli argomenti introdotti sono privi di illogicità manifesta e immuni da vizi di ogni tipo.Deve infatti ritenersi che il legislatore abbia inteso riferirsi soltanto alle violazioni della leggepenale commesse da soggetto in stato di tossicodipendenza al momento dellaconsumazione del reato, direttamente motivate da tale patologica situazione.Tale argomento della motivazione, sgancia totalmente dalla condizione ditossicodipendenza la condotta illecita. Sicché, anche se non è stata esaminata la relazionefinale sulla condizione patologica che, invece, la difesa assume essere stata allegata (doc.all. 7) in sede di merito, si finisce per denunciare un travisamento per omissione che non èdecisivo, mancando un requisito essenziale per applicare l’istituto invocato, cioè il legame trail reato per il quale è stata irrogata la pena in esecuzione e la condizione ditossicodipendenza, nel senso sin qui specificato.In tale ottica, quindi, appare non rilevante che il Tribunale non avvia apprezzato larelazione del 2 agosto 24 attestante il percorso effettuato.1.2. Il secondo motivo è infondato.Invero, nel provvedimento impugnato viene fatto richiamo, ancorché non espresso, alprincipio di gradualità delle misure e il riferimento all’inidoneità dell’offerta lavorativa rispettoal programma della misura. Si tratta di valutazioni di merito, non rivedibili nella presentesede.Del resto, il ricorrente si confronta con questa parte della decisione facendo leva suargomenti versati in fatto (in particolare sull’orario lavorativo non notturno e, quindi, a suoparere, sulla carenza di contatti con spettacoli e serate e, quindi, circa la collocazionenotturna di tali attività), non scrutinabili nella presente sede di legittimità.Appare ineccepibile il richiamo al criterio di gradualità nella concessione di beneficipenitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta, risponde a un razionaleapprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stessodel trattamento penitenziario; e ciò vale, particolarmente, quando il reato commesso siasintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità delcondannato con ambienti delinquenziali di elevato livello (tra le altre, Sez. 1, n. 27264 del14/01/2015, Sicari, Rv. 264037 – 01; Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv.212794 - 01).3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali con oscuramento dei dati sensibili tenuto conto delle condizioni personali e disalute del condannato che si commentano nel presente provvedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 04/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.