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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 06998/2026

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ORDINANZAsul ricorso 5027-2021 proposto da:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLARICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato edifeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati2025 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];5041 - controricorrente -avverso la sentenza n. 989/2020 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 02/12/2020 R.G.N. 1232/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5027/20211.

La Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza deNl umero sezionale 5041/2025Numero di raccolta generale 6998/2026Tribunale di Marsala che aveva parzialmente accolto il ricorso dDait a pubblicazione 24/03/2026Angelo [OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo l'immissione in ruolo a tempoindeterminato in qualità di docente, aveva domandato laricostruzione della carriera ed il riconoscimento del serviziopreruolo prestato in istituti paritari.

La pronuncia del Tribunaleera stata impugnata, in via principale, dal docente, il qualeaveva lamentato l'erroneo riconoscimento di soli due anni diservizio, a fronte della produzione di documenti che attestavanoun’attività che si era protratta per 5 anni.

Il Ministero conimpugnazione incidentale aveva contestato alla radice lafondatezza della pretesa, rilevando che il servizio prestato nellascuola paritaria non poteva essere equiparato a quello reso alledipendenze della scuola statale.2.

La Corte territoriale pur condividendo, in astratto, la tesidifensiva del Ministero, fondata anche su pronunce nelfrattempo rese da questa Corte, ha ritenuto di non poteraccogliere l'appello incidentale in ragione della sua tardività,perché il Ministero non aveva rispettato il termine a ritrosorispetto all'udienza del 21 maggio 2020 e aveva notificatol'appello incidentale solo il 20 maggio.3.

La cassazione della sentenza è domandata dal Ministerodell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con ricorso affidatoda un unico motivo cui resiste il dipendente con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso del Ministero con un unico motivo denuncia la nullitàdella sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 83,comma 2 del d.l. n. 18/2020, come modificato dall’art. 36 deld.l. n. 23/2020 in combinato disposto con l’art. 436, commi 2 e3, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c..Numero registro generale 5027/2021Sostiene, in sintesi, che il termine decadenziale valorizzato dallaN umero sezionale 5041/2025Numero di raccolta generale 6998/2026Corte territoriale non poteva operare nella fattispecie, perchDéat a pubblicazione 24/03/2026scadeva nel periodo di sospensione e, pertanto, ciò avrebbeimposto il differimento della udienza come espressamenteprevisto dall’art. 83, comma 3 del citato d.l. 18/2020.1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

L’art. 83 del d.l. n. 18/2020 nel testo applicabile allafattispecie ratione temporis stabilisce quanto segue:1.

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze deiprocedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli ufficigiudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile2020.2.

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso deitermini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civilie penali.

Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, itermini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, perl'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loromotivazione, per la proposizione degli atti introduttivi delgiudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, ingenere, tutti i termini procedurali.

Ove il decorso del termineabbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso èdifferito alla fine di detto periodo.

Quando il termine ècomputato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo disospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre iltermine in modo da consentirne il rispetto.

Si intendono altresìsospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i terminiper la notifica del ricorso in primo grado innanzi alleCommissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis,comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

Peril periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 siconsidera sospeso il decorso del termine di cui all'articoloN u1m2er4o r egistro generale 5027/2021Numero sezionale 5041/2025del codice penale.

Numero di raccolta generale 6998/20261.3.

Il successivo art. 36 del d.l. n. 23/2020 ha prorogato Dialt a pubblicazione 24/03/2026termine di sospensione prevedendo che: il termine del 15 aprile2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020.Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dalcomma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020.

Ledisposizioni del presente articolo si applicano, in quantocompatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo83 del decreto-legge n. 18 del 2020.1.4 Orbene, alla luce del chiaro tenore delle norme sopratrascritte l’udienza del 21 maggio 2020 non poteva che esseredifferita, perché il termine a ritroso per la costituzionedell’appellato e per la proposizione di appello incidentalericadeva nel periodo di sospensione.La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Cortedi appello di Palermo, in diversa composizione, che procederàad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto sopraenunciato e provvedendo anche al regolamento delle spese delgiudizio di cassazione.1 Numero registro generale 5027/2021Numero sezionale 5041/2025Numero di raccolta generale 6998/2026Data pubblicazione 24/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E TARDIVITA’APPELLOSEZIONE LAVOROINCIDENTALEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:ART. 83 D.L. N.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - 83/2020Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere- R.G.N. 5027/2021Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep.Ud. 03/12/2025Dott. [OSCURATO:PERSONA]' - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 5027-2021 proposto da:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLARICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato edifeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati2025 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];5041 - controricorrente -avverso la sentenza n. 989/2020 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 02/12/2020 R.G.N. 1232/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5027/20211.

La Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza deNl umero sezionale 5041/2025Numero di raccolta generale 6998/2026Tribunale di Marsala che aveva parzialmente accolto il ricorso dDait a pubblicazione 24/03/2026Angelo [OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo l'immissione in ruolo a tempoindeterminato in qualità di docente, aveva domandato laricostruzione della carriera ed il riconoscimento del serviziopreruolo prestato in istituti paritari.

La pronuncia del Tribunaleera stata impugnata, in via principale, dal docente, il qualeaveva lamentato l'erroneo riconoscimento di soli due anni diservizio, a fronte della produzione di documenti che attestavanoun’attività che si era protratta per 5 anni.

Il Ministero conimpugnazione incidentale aveva contestato alla radice lafondatezza della pretesa, rilevando che il servizio prestato nellascuola paritaria non poteva essere equiparato a quello reso alledipendenze della scuola statale.2.

La Corte territoriale pur condividendo, in astratto, la tesidifensiva del Ministero, fondata anche su pronunce nelfrattempo rese da questa Corte, ha ritenuto di non poteraccogliere l'appello incidentale in ragione della sua tardività,perché il Ministero non aveva rispettato il termine a ritrosorispetto all'udienza del 21 maggio 2020 e aveva notificatol'appello incidentale solo il 20 maggio.3.

La cassazione della sentenza è domandata dal Ministerodell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con ricorso affidatoda un unico motivo cui resiste il dipendente con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso del Ministero con un unico motivo denuncia la nullitàdella sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 83,comma 2 del d.l. n. 18/2020, come modificato dall’art. 36 deld.l. n. 23/2020 in combinato disposto con l’art. 436, commi 2 e3, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c..Numero registro generale 5027/2021Sostiene, in sintesi, che il termine decadenziale valorizzato dallaN umero sezionale 5041/2025Numero di raccolta generale 6998/2026Corte territoriale non poteva operare nella fattispecie, perchDéat a pubblicazione 24/03/2026scadeva nel periodo di sospensione e, pertanto, ciò avrebbeimposto il differimento della udienza come espressamenteprevisto dall’art. 83, comma 3 del citato d.l. 18/2020.1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

L’art. 83 del d.l. n. 18/2020 nel testo applicabile allafattispecie ratione temporis stabilisce quanto segue:1.

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze deiprocedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli ufficigiudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile2020.2.

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso deitermini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civilie penali.

Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, itermini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, perl'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loromotivazione, per la proposizione degli atti introduttivi delgiudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, ingenere, tutti i termini procedurali.

Ove il decorso del termineabbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso èdifferito alla fine di detto periodo.

Quando il termine ècomputato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo disospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre iltermine in modo da consentirne il rispetto.

Si intendono altresìsospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i terminiper la notifica del ricorso in primo grado innanzi alleCommissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis,comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

Peril periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 siconsidera sospeso il decorso del termine di cui all'articoloN u1m2er4o r egistro generale 5027/2021Numero sezionale 5041/2025del codice penale.

Numero di raccolta generale 6998/20261.3.

Il successivo art. 36 del d.l. n. 23/2020 ha prorogato Dialt a pubblicazione 24/03/2026termine di sospensione prevedendo che: il termine del 15 aprile2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020.Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dalcomma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020.

Ledisposizioni del presente articolo si applicano, in quantocompatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo83 del decreto-legge n. 18 del 2020.1.4 Orbene, alla luce del chiaro tenore delle norme sopratrascritte l’udienza del 21 maggio 2020 non poteva che esseredifferita, perché il termine a ritroso per la costituzionedell’appellato e per la proposizione di appello incidentalericadeva nel periodo di sospensione.La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Cortedi appello di Palermo, in diversa composizione, che procederàad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto sopraenunciato e provvedendo anche al regolamento delle spese delgiudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di Palermo in diversa composizione alla qualedemanda di provvedere anche al regolamento delle spese delgiudizio di cassazione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3/12/2025La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 5027/2021Numero sezionale 5041/2025Numero di raccolta generale 6998/2026Data pubblicazione 24/03/2026P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di Palermo in diversa composizione alla qualedemanda di provvedere anche al regolamento delle spese delgiudizio di cassazione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3/12/2025La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 5027/2021Numero sezionale 5041/2025Numero di raccolta generale 6998/2026Data pubblicazione 24/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 5027-2021 proposto da:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLARICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato edifeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati2025     [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];5041 - controricorrente -avverso la sentenza n. 989/2020 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 02/12/2020 R.G.N. 1232/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5027/20211. La Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza deNl umero sezionale 5041/2025Numero di raccolta generale 6998/2026Tribunale di Marsala che aveva parzialmente accolto il ricorso dDait a pubblicazione 24/03/2026Angelo [OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo l'immissione in ruolo a tempoindeterminato in qualità di docente, aveva domandato laricostruzione della carriera ed il riconoscimento del serviziopreruolo prestato in istituti paritari. La pronuncia del Tribunaleera stata impugnata, in via principale, dal docente, il qualeaveva lamentato l'erroneo riconoscimento di soli due anni diservizio, a fronte della produzione di documenti che attestavanoun’attività che si era protratta per 5 anni. Il Ministero conimpugnazione incidentale aveva contestato alla radice lafondatezza della pretesa, rilevando che il servizio prestato nellascuola paritaria non poteva essere equiparato a quello reso alledipendenze della scuola statale.2. La Corte territoriale pur condividendo, in astratto, la tesidifensiva del Ministero, fondata anche su pronunce nelfrattempo rese da questa Corte, ha ritenuto di non poteraccogliere l'appello incidentale in ragione della sua tardività,perché il Ministero non aveva rispettato il termine a ritrosorispetto all'udienza del 21 maggio 2020 e aveva notificatol'appello incidentale solo il 20 maggio.3. La cassazione della sentenza è domandata dal  Ministerodell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con ricorso affidatoda un unico motivo cui resiste il dipendente con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso del Ministero con un unico motivo denuncia la nullitàdella sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 83,comma 2 del d.l. n. 18/2020, come modificato dall’art. 36 deld.l. n. 23/2020 in combinato disposto con l’art. 436, commi 2 e3, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c..Numero registro generale 5027/2021Sostiene, in sintesi, che il termine decadenziale valorizzato dallaN umero sezionale 5041/2025Numero di raccolta generale 6998/2026Corte territoriale non poteva operare nella fattispecie, perchDéat a pubblicazione 24/03/2026scadeva nel periodo di sospensione e, pertanto, ciò avrebbeimposto il differimento della udienza come espressamenteprevisto dall’art. 83, comma 3 del citato d.l. 18/2020.1.1. Il motivo è fondato.1.2. L’art. 83 del d.l. n. 18/2020 nel testo applicabile allafattispecie ratione temporis stabilisce quanto segue:1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze deiprocedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli ufficigiudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile2020.2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso deitermini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civilie penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, itermini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, perl'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loromotivazione, per la proposizione degli atti introduttivi delgiudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, ingenere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termineabbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso èdifferito alla fine di detto periodo. Quando il termine ècomputato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo disospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre iltermine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresìsospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i terminiper la notifica del ricorso in primo grado innanzi alleCommissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis,comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Peril periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 siconsidera sospeso il decorso del termine di cui all'articoloN u1m2er4o r egistro generale 5027/2021Numero sezionale 5041/2025del codice penale. Numero di raccolta generale 6998/20261.3. Il successivo art. 36 del d.l. n. 23/2020 ha prorogato Dialt a pubblicazione 24/03/2026termine di sospensione prevedendo che: il termine del 15 aprile2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020.Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dalcomma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Ledisposizioni del presente articolo si applicano, in quantocompatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo83 del decreto-legge n. 18 del 2020.1.4 Orbene, alla luce del chiaro tenore delle norme sopratrascritte l’udienza del 21 maggio 2020 non poteva che esseredifferita, perché il termine a ritroso per la costituzionedell’appellato e per la proposizione di appello incidentalericadeva nel periodo di sospensione.La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Cortedi appello di Palermo, in diversa composizione, che procederàad un nuovo esame attenendosi  al principio di diritto sopraenunciato e provvedendo anche al regolamento delle spese delgiudizio di cassazione.1 Numero registro generale 5027/2021Numero sezionale 5041/2025Numero di raccolta generale 6998/2026Data pubblicazione 24/03/2026AULA 'B'OggettoL A  C O R T E  S U P R E M A  D I  C A S S A Z I O N E  TARDIVITA’APPELLOSEZIONE LAVOROINCIDENTALEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:ART. 83 D.L. N.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - 83/2020Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere- R.G.N. 5027/2021Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]  - Consigliere - Rep.Ud. 03/12/2025Dott. [OSCURATO:PERSONA]' - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]   - Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 5027-2021 proposto da:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLARICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato edifeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati2025     [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];5041 - controricorrente -avverso la sentenza n. 989/2020 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 02/12/2020 R.G.N. 1232/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5027/20211. La Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza deNl umero sezionale 5041/2025Numero di raccolta generale 6998/2026Tribunale di Marsala che aveva parzialmente accolto il ricorso dDait a pubblicazione 24/03/2026Angelo [OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo l'immissione in ruolo a tempoindeterminato in qualità di docente, aveva domandato laricostruzione della carriera ed il riconoscimento del serviziopreruolo prestato in istituti paritari. La pronuncia del Tribunaleera stata impugnata, in via principale, dal docente, il qualeaveva lamentato l'erroneo riconoscimento di soli due anni diservizio, a fronte della produzione di documenti che attestavanoun’attività che si era protratta per 5 anni. Il Ministero conimpugnazione incidentale aveva contestato alla radice lafondatezza della pretesa, rilevando che il servizio prestato nellascuola paritaria non poteva essere equiparato a quello reso alledipendenze della scuola statale.2. La Corte territoriale pur condividendo, in astratto, la tesidifensiva del Ministero, fondata anche su pronunce nelfrattempo rese da questa Corte, ha ritenuto di non poteraccogliere l'appello incidentale in ragione della sua tardività,perché il Ministero non aveva rispettato il termine a ritrosorispetto all'udienza del 21 maggio 2020 e aveva notificatol'appello incidentale solo il 20 maggio.3. La cassazione della sentenza è domandata dal  Ministerodell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con ricorso affidatoda un unico motivo cui resiste il dipendente con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso del Ministero con un unico motivo denuncia la nullitàdella sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 83,comma 2 del d.l. n. 18/2020, come modificato dall’art. 36 deld.l. n. 23/2020 in combinato disposto con l’art. 436, commi 2 e3, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c..Numero registro generale 5027/2021Sostiene, in sintesi, che il termine decadenziale valorizzato dallaN umero sezionale 5041/2025Numero di raccolta generale 6998/2026Corte territoriale non poteva operare nella fattispecie, perchDéat a pubblicazione 24/03/2026scadeva nel periodo di sospensione e, pertanto, ciò avrebbeimposto il differimento della udienza come espressamenteprevisto dall’art. 83, comma 3 del citato d.l. 18/2020.1.1. Il motivo è fondato.1.2. L’art. 83 del d.l. n. 18/2020 nel testo applicabile allafattispecie ratione temporis stabilisce quanto segue:1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze deiprocedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli ufficigiudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile2020.2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso deitermini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civilie penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, itermini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, perl'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loromotivazione, per la proposizione degli atti introduttivi delgiudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, ingenere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termineabbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso èdifferito alla fine di detto periodo. Quando il termine ècomputato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo disospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre iltermine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresìsospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i terminiper la notifica del ricorso in primo grado innanzi alleCommissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis,comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Peril periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 siconsidera sospeso il decorso del termine di cui all'articoloN u1m2er4o r egistro generale 5027/2021Numero sezionale 5041/2025del codice penale. Numero di raccolta generale 6998/20261.3. Il successivo art. 36 del d.l. n. 23/2020 ha prorogato Dialt a pubblicazione 24/03/2026termine di sospensione prevedendo che: il termine del 15 aprile2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020.Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dalcomma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Ledisposizioni del presente articolo si applicano, in quantocompatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo83 del decreto-legge n. 18 del 2020.1.4 Orbene, alla luce del chiaro tenore delle norme sopratrascritte l’udienza del 21 maggio 2020 non poteva che esseredifferita, perché il termine a ritroso per la costituzionedell’appellato e per la proposizione di appello incidentalericadeva nel periodo di sospensione.La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Cortedi appello di Palermo, in diversa composizione, che procederàad un nuovo esame attenendosi  al principio di diritto sopraenunciato e provvedendo anche al regolamento delle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di Palermo in diversa composizione alla qualedemanda di provvedere anche al regolamento delle spese delgiudizio di cassazione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3/12/2025La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 5027/2021Numero sezionale 5041/2025Numero di raccolta generale 6998/2026Data pubblicazione 24/03/2026P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di Palermo in diversa composizione alla qualedemanda di provvedere anche al regolamento delle spese delgiudizio di cassazione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3/12/2025La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 5027/2021Numero sezionale 5041/2025Numero di raccolta generale 6998/2026Data pubblicazione 24/03/2026
Sentenza Cassazione n. 06998/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris