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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 21745/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso, il provvedimento impugnato e la memoria successivamente depositata

1. Rilevato che le censure avverso il decreto con cui la Corte di Assise di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di commutazione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione, presentata da [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio di ammissibilità.

Il ricorrente non formula critiche sull'unica ragione posta a fondamento della decisione ossia il contenuto dell'istanza che la connota quale mera riproposizione di altra già esaminata con provvedimento del 22 marzo 2021, I cui ricorso è stato dichiarato inammissibile con ordinanza di questa Corte (Sez. 7, n. 29443 del 9 giugno 2022).

2. Va, comunque, rilevato d'ufficio (Sez.

U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650) l'inammissibilità dell'originaria istanza perché la questione dedotta, avente ad oggetto la mancata applicazione della "sentenza Scoppola", era già stata proposta più volte nei medesimi termini alla Corte assise di Salerno quale giudice dell'esecuzione che l'aveva rigettata con ordinanze del 10 maggio 2018, 22 marzo 2021 e 22 novembre 2021, divenute irrevocabili a seguito della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione proposti con ordinanze della settima sezione di questa Corte n. 8580 del 6 dicembre 2018, n. 31287 del 3 giugno 2021, n. 39621 del 23 settembre 2021 e del 9 giugno 2022.

Le ultime due ordinanze citate sono state, a loro volta, oggetto di ricorso straordinario dichiarato inammissibile dalla Sezione quinta di questa Corte di legittimità con sentenze n. 40806 del 22 settembre 2022 e n. 27992 in data 8 aprile 2022.

3. In ogni caso, motivi dedotti sono manifestamente infondati.

Invoca, in definitiva, il ricorrente l'applicazione dei principi che la Corte EDU aveva affermato nella decisione Scoppola c/Italia, ed afferma di avere diritto alla sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione di anni trenta.

L'art. 30, comma 1, lettera b), della legge n. 479 del 1999 (in vigore dal 2 gennaio 2000) aveva reintrodotto, per i reati puniti con l'ergastolo, il giudizio abbreviato e la sostituzione dell'ergastolo con la pena di trenta anni di reclusione.

L'art. 4-ter del d.l. n. 82 del 2000 aveva previsto che nei processi in corso, a termine scaduto per presentare la richiesta l'imputato avrebbe potuto chiedere il giudizio abbreviato nella «prima udienza utile successiva» all'entrata in vigore della legge n. 144 del 2000 (di conversione del d.l. n. 82 del 2000).

Il dl. n. 341 del 24 novembre 2000, entrato in vigore nella medesima data, e convertito dalla legge n. 4 del 2001, con l'art. 7 aveva, tuttavia, modificato nuovamente l'art. 442 cod. proc. pen., stabilendo, in via di interpretazione autentica, che l'espressione "pena dell'ergastolo" dovesse intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno (art. 7, comma 1) ed aggiungendo, alla fine dello stesso comma 2, la frase: «Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo» (art. 7, comma 2).

L'art. 8 della legge indicata aveva, altresì, previsto la possibilità di revocare la richiesta di rito abbreviato formulata.

Con la sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia della Grande Camera della Corte EDU, si è ravvisata una violazione degli artt. 6 e 7 della CEDU.

Ciò perché in quella fattispecie il ricorrente aveva chiesto il giudizio abbreviato prima dell'entrata in vigore dell'art. 7 del d.l. n. 341 del 2000,e ciò nonostante, per effetto della sopravvenuta norma d'interpretazione, era stato condannato all'ergastolo.

Sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Sezioni unite penali di questa Corte di cassazione, in relazione all'art. 7 del d.l. n. 341 del 2000, la Corte cost. (sentenza n. 210 del 2013), ha concluso affermando che occorresse rimuoverne gli effetti nei confronti di tutti i condannati che si fossero trovati nelle medesime condizioni del caso deciso.

Non era di ostacolo l'avvenuta formazione del giudicato che, in parte qua, risultava recessivo.

Il tutto sarebbe dovuto avvenire attraverso il procedimento esecutivo.

Nella specie, contrariamente, l'ammissione al giudizio abbreviato non si è formalizzata e Bove risulta, in definitiva, giudicato con il rito ordinario.

Ciò perché al momento dell'entrata in vigore della normativa cd. transitoria il ricorrente aveva già definito il processo.

Sono, in ultimo, inammissibili perché estranei al devolutum e manifestamente infondate le questioni sull'illegalità della pena perpetua, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 1, n. 34199 del 12/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267656).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, il provvedimento impugnato e la memoria successivamente depositata 1. Rilevato che le censure avverso il decreto con cui la Corte di Assise di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di commutazione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione, presentata da [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio di ammissibilità. Il ricorrente non formula critiche sull'unica ragione posta a fondamento della decisione ossia il contenuto dell'istanza che la connota quale mera riproposizione di altra già esaminata con provvedimento del 22 marzo 2021, I cui ricorso è stato dichiarato inammissibile con ordinanza di questa Corte (Sez. 7, n. 29443 del 9 giugno 2022). 2. Va, comunque, rilevato d'ufficio (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650) l'inammissibilità dell'originaria istanza perché la questione dedotta, avente ad oggetto la mancata applicazione della "sentenza Scoppola", era già stata proposta più volte nei medesimi termini alla Corte assise di Salerno quale giudice dell'esecuzione che l'aveva rigettata con ordinanze del 10 maggio 2018, 22 marzo 2021 e 22 novembre 2021, divenute irrevocabili a seguito della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione proposti con ordinanze della settima sezione di questa Corte n. 8580 del 6 dicembre 2018, n. 31287 del 3 giugno 2021, n. 39621 del 23 settembre 2021 e del 9 giugno 2022. Le ultime due ordinanze citate sono state, a loro volta, oggetto di ricorso straordinario dichiarato inammissibile dalla Sezione quinta di questa Corte di legittimità con sentenze n. 40806 del 22 settembre 2022 e n. 27992 in data 8 aprile 2022. 3. In ogni caso, motivi dedotti sono manifestamente infondati. Invoca, in definitiva, il ricorrente l'applicazione dei principi che la Corte EDU aveva affermato nella decisione Scoppola c/Italia, ed afferma di avere diritto alla sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione di anni trenta. L'art. 30, comma 1, lettera b), della legge n. 479 del 1999 (in vigore dal 2 gennaio 2000) aveva reintrodotto, per i reati puniti con l'ergastolo, il giudizio abbreviato e la sostituzione dell'ergastolo con la pena di trenta anni di reclusione. L'art. 4-ter del d.l. n. 82 del 2000 aveva previsto che nei processi in corso, a termine scaduto per presentare la richiesta l'imputato avrebbe potuto chiedere il giudizio abbreviato nella «prima udienza utile successiva» all'entrata in vigore della legge n. 144 del 2000 (di conversione del d.l. n. 82 del 2000). Il dl. n. 341 del 24 novembre 2000, entrato in vigore nella medesima data, e convertito dalla legge n. 4 del 2001, con l'art. 7 aveva, tuttavia, modificato nuovamente l'art. 442 cod. proc. pen., stabilendo, in via di interpretazione autentica, che l'espressione "pena dell'ergastolo" dovesse intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno (art. 7, comma 1) ed aggiungendo, alla fine dello stesso comma 2, la frase: «Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo» (art. 7, comma 2). L'art. 8 della legge indicata aveva, altresì, previsto la possibilità di revocare la richiesta di rito abbreviato formulata. Con la sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia della Grande Camera della Corte EDU, si è ravvisata una violazione degli artt. 6 e 7 della CEDU. Ciò perché in quella fattispecie il ricorrente aveva chiesto il giudizio abbreviato prima dell'entrata in vigore dell'art. 7 del d.l. n. 341 del 2000,e ciò nonostante, per effetto della sopravvenuta norma d'interpretazione, era stato condannato all'ergastolo. Sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Sezioni unite penali di questa Corte di cassazione, in relazione all'art. 7 del d.l. n. 341 del 2000, la Corte cost. (sentenza n. 210 del 2013), ha concluso affermando che occorresse rimuoverne gli effetti nei confronti di tutti i condannati che si fossero trovati nelle medesime condizioni del caso deciso. Non era di ostacolo l'avvenuta formazione del giudicato che, in parte qua, risultava recessivo. Il tutto sarebbe dovuto avvenire attraverso il procedimento esecutivo. Nella specie, contrariamente, l'ammissione al giudizio abbreviato non si è formalizzata e Bove risulta, in definitiva, giudicato con il rito ordinario. Ciò perché al momento dell'entrata in vigore della normativa cd. transitoria il ricorrente aveva già definito il processo. Sono, in ultimo, inammissibili perché estranei al devolutum e manifestamente infondate le questioni sull'illegalità della pena perpetua, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 1, n. 34199 del 12/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267656). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
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