CassazionedecretoSezione 4Decisione del 26 dicembre 1977
Cassazione n. 31255/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/12/1977 avverso la sentenza del 22/02/2023 del G[[OSCURATO:PERSONA] di FROSINONE svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto Pasquale SERRAO D'AQUINO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, per difetto di autosufficienza dei motivi, non essendo dimostrata la diversità della richiesta concordata di pena rispetto alla pena applicata nella sentenza adi patteggiamento. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Frosinone ha applicato su richiesta a SALJO Alfred una pena per i reati di cui agli artt. 582 e 585, cod. pen. (così riqualificata l'originaria ipotesi di tentato omicidio) e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, ritenuta la recidiva e il vincolo della continuazione tra gli stessi, escludendo la sussistenza delle condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, chiesta personalmente dall'imputato presente, con esclusione della semi libertà. Sul punto, quel giudice ha ritenuto che la pericolosità dell'imputato, desunta dai numerosi precedenti penali - uno dei quali per evasione - e dalla condotta tenuta dopo il fatto, essendosi egli reso irreperibile, sfuggendo a un decreto di fermo mai eseguito, non consentisse di accedere alla richiesta, soprattutto con riferimento alle sole misure indicate. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di norme processuali, avendo il giudice escluso la sostituzione della pena, disattendendo così una richiesta che assume esser entrata nell'accordo. In particolare, a seguito dell'invito a modificare l'originario accordo, le parti erano addivenute alla versione definitiva di esso, inserendo la recidiva e la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica util tà o la detenzione domiciliare. Il giudice avrebbe recepito l'accordo limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) e alla pena, disattendendolo quanto alla sostituzione della pena, ciò che non avrebbe potuto, dovendo rigettare l'intero patto. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Pasquale SERRAO D'AQUINO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, per difetto di autosufficienza dei motivi, non essendo stata dimostrata la diversità della richiesta concordata di pena rispetto alla pena applicata nella sentenza adi patteggiamento. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le coordinate ermeneutiche per individuare i poteri del giudice rispetto al contenuto dell'accordo ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen. sono state recentemente ben delineate dal Supremo giudice della nomofilachia (chiamato a dirimere, tra l'altro, la questione del potere del giudice di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena a uno degli obblighi di cui all'art. 165, comma 1, cod. pen., pur in mancanza di esplicito consenso dell'imputato): l'elaborazione della giurisprudenza, quanto ai rapporti tra la base negoziale del rito e il potere decisionale del giudice, ha consentito di rinvenire l'equilibrio di tale modello processuale nella necessaria corrispondenza tra le due componenti menzionate. Si è, infatti, precisato che, nonostante il ruolo del giudice non possa considerarsi meramente "notarile" (egli esercitando comunque un potere tipicamente giurisdizionale nell'accogliere o rigettare la richiesta di patteggiamento), il suo orizzonte decisionale è tuttavia definito dal contenuto dell'accordo delle parti, residuando in suo favore spazi cognitivi autonomi limitatamente a quei contenuti estranei, per loro natura o per espressa volontà della legge, alla struttura negoziale del rito e la cui ampiezza varia, a causa del regime differenziato introdotto dalla legge n. 134/2003, in ragione dell'entità della pena in concreto concordata. Alla stregua di tale premessa, si è dunque affermato che l'essenza del patteggiamento non si esaurisce nella retribuzione premiale della rinunzia dell'imputato a contestare l'accusa ed al contraddittorio sulla prova, ma sia definita altresì dalla prevedibilità in concreto della decisione, ossia della possibilità offerta allo stesso imputato di avere il controllo sul contenuto della sentenza (Sez. U, n. 23400 del 27/1/2022, Boccardo, in motivazione). Anche successivamente, peraltro, si è chiarito che, in tema di patteggiamento, il giudice, nel ratificare l'accordo intervenuto tra le parti, non può alterarne il contenuto, per esempio, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo rimasto estraneo alla pattuizione, posto che, ove reputi l'imputato immeritevole del beneficio, in assenza del previo adempimento dell'obbligo a suo carico, non ha alcuna alternativa rispetto al rigetto dell'istanza (sez. 3, n. 19605 del 25/1/2023, Leone, Rv. 284614-01, in fattispecie in cui si è ritenuto che l'operatività del beneficio sospensivo non potesse essere subordinata alla demolizione delle opere abusivamente realizzate, con conseguente annullamento senza rinvio della decisione che aveva alterato l'accordo inter partes). 3. Nella specie, tuttavia, non si è prodotta la dedotta alterazione dell'accordo, al quale la richiesta rigettata dal giudice è rimasta estranea. Infatti, risulta dagli atti, ai quali questa Corte può accedere stante la natura della questione posta, che, nell'originaria proposta di patteggiamento, alla quale il pubblico ministero aveva prestato consenso in calce, non vi è alcun riferimento alla richiesta di sostituzione della pena detentiva; successivamente, la difesa ha depositato in data 19/2/2023 presso gli uffici della Procura della Repubblica di Frosinone, una integrazione della originaria istanza, con la quale ha chiesto al PM di consentire alla sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità; su tale istanza non si rinviene alcun consenso del PM; all'udienza del 23/2/2023, infine, le parti hanno concordato una modifica del prospetto della pena e il difensore e l'imputato presente, dal canto loro, hanno chiesto la sostituzione della pena concordata con i lavori di pubblica utilità o con la detenzione domiciliare, escluse altre pene sostitutive; non consta a verbale alcun consenso del pubblico ministero, neppure richiesto in tal senso dal giudice. Il ricorrente non ha allegato alcunché all'impugnazione, né dimostrato aliunde l'intervenuto accordo anche sulla sostituzione della pena detentiva, del quale neppure il giudice dà atto nella sentenza impugnata, con ciò incorrendo il ricorrente, come rilevato dal Procuratore generale, nella non autosufficienza del ricorso sul punto specifico. 4. Ne deriva la manifesta infondatezza del motivo, per insussistenza del denunciato difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, con declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale segue anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il P