CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 16013/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 5/05/2022, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Genova che ha condannato i ricorrenti alla pena di giustizia, in ordine ai reati di ricettazione e falsità in titolo di credito, aggravati dalla circostanza dell'essere stati commessi al fine di eseguire i reati di truffa consumata e tentata. Con un unico motivo eccepiscono la nullità della sentenza impugnata in riferimento all'art. 16 legge n. 15 del 2022 e all'art. 180 cod. proc. pen. per omessa notifica delle conclusioni scritte del Procuratore generale al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato di fiducia in data 8/04/2022, essendo invece state comunicate all'avv. [OSCURATO:PERSONA], legale in precedenza espressamente revocato. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria in data 3/02/2023, ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Risulta, infatti, che i ricorrenti in data 6/04/2022 ebbero a nominare difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], eleggendo domicilio presso il suo studio e revocando, al contempo, il precedente difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]); risulta altresì che le conclusioni del P.G. c/o la Corte di appello vennero depositate in data 29/04/2022 ed erroneamente comunicate il 04/05/2022 al precedente difensore nelle more revocato. Ciò premesso, va ribadito che, in tema di disciplina emergenziale da COVID- 19, nel giudizio cartolare d'appello, svolto ai sensi dell'art. 23-bis comma 2 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che attiene all'assistenza dell'imputato e va eccepita prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo (v.Sez.6, n.10216 del 3/3/2022 rv.283048). Trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio deve ritenersi anche tempestivamente dedotta con l'impugnazione della sentenza a norma dell'art. 180 cod. proc. pen. — essendosi il processo svolto in appello solo in forma cartolare e non potendosi ravvisare né una rinuncia espressa ad avvalersene e né una accettazione degli effetti dell'atto nullo nella mancata deduzione di detta nullità nelle conclusioni scritte, che possono essere depositate dal difensore anche telematicamente entro il quinto giorno antecedente l'udienza, a norma dell'art. 23- bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, trattandosi di nullità al cui verificarsi la parte non ha assistito, non soggetta ai limiti temporali di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (v. Sez. 6, n. 7069 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 282905; Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, Rv. 283901 - 01). 2. In conclusione, va annullata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appe