CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17025/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25/02/2020 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv . [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] i. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Palmi del 19 dicembre 2017, confermava la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di partecipazione alla associazione crimlnaie denominata ‘ndrangheta quale membro della omonima cosca Bellocco, PyL operante nel territorio del Comune calabrese di Rosarno ma anche in [OSCURATO:PERSONA] e Lombardia, composta da numerosi membri separatamente giudicati. La Corte escludeva l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod.pen. e rideterminava la pena in anni quattro di reclusione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge ed, in particolare, dell'art. 649 cod. proc. pen., con vizio di motivazione sul punto. Secondo il ricorrente egli sarebbe già stato giudicato per il medesimo fatto in altro procedimento penale (n. 2311/01 R.G.N.R. D.D.A. [OSCURATO:PERSONA]) nel quale era stato condannato per il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 cod.pen. con sentenza irrevocabile di applicazione della pena emessa il 19 settembre 2005. Si censura la sentenza impugnata per avere "operato un ragionamento di stampo marcatamente formalistico limitandosi a segnalare la diversità tra i fatti sussunti nelle diverse imputazioni" (fg. 3 del ricorso), senza tenere conto che le condotte indicate nella contestazione accusatoria odierna (compimento di estorsioni e favoreggiamento di latitanti) non sarebbero state in alcun modo provate, evidenziandosi, al più, solo una condotta di favoreggiamento o di procurata inosservanza di pena in favore di un congiunto, [OSCURATO:PERSONA]. L'unica condotta conducente in relazione alla prova del reato associativo di stampo mafioso, sarebbe quella inerente alla promozione e direzione di una associazione a delinquere dedita alle rapine per conto della cosca, esattamente corrispondente a quella coperta da giudicato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte avrebbe ritenuto provata una attività estorsiva di rilievo associativo commessa dall'imputato e consistente in sistematiche richieste di denaro a commercianti della zona di Rosarno, limitandosi a richiamare il contenuto di intercettazioni senza confrontarsi con le doglianze difensive volte a segnalarne l'inidoneità quanto alla prova di singoli reati-fine. In ordine alla condotta di "costruzione di bunker", contestata nella imputazione, la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto, già anticipato nel primo motivo, che si sarebbe trattato di un unico episodio integrante semmai il reato di favoreggiamento personale o di procurata inosservanza di pena, quest'ultimo ritenuto sussistente in procedimento connesso a carico di un coimputato della medesima condotta, circostanza comportante un profilo di incoerenza della sentenza impugnata. Quanto alla "direzione della sub-associazione dedita al compimento di rapine", il ricorrente ribadisce che si tratta di condotte già giudicate in precedente procedimento (convenzionalmente denominato [OSCURATO:PERSONA]) nel quale era stata esclusa ogni caratterizzazione mafiosa della condotta, escludendosi l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91 in allora contestata in quella differente sede processuale. La sentenza impugnata sarebbe, dunque, contraddittoria per avere valutato quelle stesse condotte in chiave associativa siccome significative di partecipazione al clan Bellocco. In sintesi, mancherebbero le prove di una condotta rilevante ex art. 416-bis cod.pen., che vada oltre la "contiguità familiare" e la disponibilità verso un singolo componente apicale del sodalizio come [OSCURATO:PERSONA], zio del ricorrente; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra l'odierno reato e quello già giudicato nel procedimento cosiddetto [OSCURATO:PERSONA] del quale si è detto nei precedenti motivi e proprio in considerazione del fatto che la Corte ha ritenuto quelle precedenti condotte di reato significative della partecipazione del ricorrente al delitto associativo di stampo mafioso oggi a processo, con conseguente identità di intenti criminosi originari; 4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Quanto al primo motivo, da lungo tempo si è rilevato, nella giurisprudenza di legittimità, che la struttura dell'associazione per delinquere non è, di per sé, incompatibile con la contemporanea adesione di uno stesso soggetto a più sodalizi criminosi, in special modo qualora una delle associazioni sia stata costituita con il consenso dell'altra ed opera sotto il suo controllo (Sez. 6, n. 1793 del 03/06/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 198578. Nella specie relativa all'associazione di tipo mafioso denominata "[OSCURATO:PERSONA]", la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione del concorso materiale dei reati associativi, unificati nel vincolo della continuazione ed ha rigettato la prospettata tesi del concorso apparente di norme, il quale, secondo il duplice criterio della specialità o dell'assorbimento, opera soltanto riguardo alla medesima fattispecie concreta). Più in generale, la regola processuale di cui all'art. 649 cod. proc. pen. impedisce che si possa di nuovo procedere, in un successivo processo, nei confronti di uno stesso soggetto già giudicato per il medesimo fatto, inteso, secondo i recenti arresti della giurisprudenza anche Costituzionale, in senso storico-naturalistico, comprensivo di tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento e nesso causale) InA ed avendo riguardo anche alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 2005, Corte Cost. n. 200 del 2016, nella quale si legge che in questa prospettiva, "l'idem storico è l'accadimento materiale frutto di un'addizione di elementi, la cui selezione è condotta secondo criteri normativi. Da ciò non può inferirsi che esso vada ristretto alla sola azione od omissione senza comprendere anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, o l'evento naturalistico che ne è conseguito, o ancora la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente; ogni scelta tra le possibili soluzioni è infatti compatibile con la concezione dell'idem factum; sulla base della triade condotta-nesso causale- evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, sicché non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un'unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell'integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico". 1.2. Fatte queste premesse in diritto, la Corte di appello ha correttamente escluso che fosse stato violato il divieto di bis in idem, mettendo a confronto le condotte concrete contestate al ricorrente nel presente processo con quelle per le quali egli era stato condannato in separata sede, rilevandone una diversità quanto alla portata oggettiva ed alla struttura del sodalizio. Nel presente processo, infatti, l'imputato è stato ritenuto responsabile di aver partecipato ad una associazione mafiosa ben più ampia e ramificata, quanto ad estensione territoriale e numero di membri, rispetto a quella dedita alla commissione di rapine di cui al precedente processo. Inoltre, in questa sede le condotte concrete commesse dal ricorrente e che la Corte ha ritenuto provate senza incorrere in censure - come si ribadirà trattando del secondo motivo di ricorso -- sono in parte diverse da quelle commesse nel precedente processo, avendo egli qui assunto un ruolo associativo mafioso, riconosciutogli dai giudici di merito, nella cura delle estorsioni ai commercianti di agrumi della zona di Rosarno e prestato il suo ausilio nella complessa attività di tutela dei latitanti attraverso la costruzione di appositi rifugi segreti. Di tal che, la diversità oggettiva, storico-naturalistica tra parte delle condotte commesse nei due processi rende infondata la questione sollevata dalla difesa con il primo motivo. 2. In ordine al secondo motivo, se ne deve rilevare la genericità. 2.1. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha messo in luce, attraverso un dettagliato esame interpretativo delle intercettazioni in atti - che il ricorso non richiama neanche in minima parte come l'imputato avesse avuto un ruolo operativo, sfociato anche in uno specifico episodio intimidatorio (cfr. fg. 27 della sentenza impugnata), nelle estorsioni ai commercianti di agrumi della zona di Rosarno nella quale il clan Bellocco era maggiormente operativo. Tale condotta illecita si inseriva in un preciso disegno egemonico del sodalizio volto anche a controllare il territorio a dispetto degli interessi di altro clan di 'ndrangheta, quello dei Pesce, così evidenziandosi la valenza specificamente significativa ai fini della prova del reato di cui all'art. 416-bis cod.pen.. L'unica circostanza segnalata in proposito in ricorso, circa l'assenza di contestazione di reati fine specifici in tema di estorsione, è giuridicamente ininfluente rispetto alla prova del reato associativo, stante la sua autonomia rispetto ai reati-fine. Infatti, in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine" dell'associazione, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Venere, Rv. 266710. Ed, inoltre, la prova della partecipazione all'associazione, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati "fine", può essere data con mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti, sicché non rileva, a tal fine, il fatto che l'imputato di reato associativo non sia stato condannato per i reati "fine" dell'associazione (Sez. 2, n. 24194 del 16/03/2010, Bilancia, Rv. 247660). 2.2. E' ancora generico il secondo motivo a proposito della condotta di costruzione di bunker per i latitanti, laddove, sebbene la prova a carico dell'imputato avesse riguardato uno specifico episodio in favore di un solo soggetto ([OSCURATO:PERSONA], zio del ricorrente) - il quale, tuttavia, rivestiva un ruolo apicale nella congrega criminale - la condotta è stata ritenuta inserita in un più vasto interesse della cosca, anche per le analoghe modalità di costruzione dei rifugi segreti nei singoli casi e per la scelta oculata dei soggetti attivi, volto alla copertura degli esponenti di vertice del clan. Su tale dimensione associativa della condotta del ricorrente, ben ricostruita a fg. :31 della sentenza impugnata, il ricorso ha sorvolato, anche in relazione alla differenza di posizioni tra il ricorrente ed altro correo separatamente giudicato per il reato specifico in favore di [OSCURATO:PERSONA], come è stato spiegato a fg. 32 della sentenza attraverso l'indicazione delle altre condotte di rilevanza mafiosa commesse dall'odierno imputato ma non dal correo, a giustificazione della diversità di trattamento tra le due posizioni processuali. 2.3. Infine, a proposito della commissione delle rapine, siccome espressive di organicità al sodalizio Bellocco, il ricorrente sorvola sulle intercettazioni che la Corte ha ritenuto rappresentative di questa prospettiva (fgg. 18-21 della sentenza impugnata), adottabile in totale autonomia rispetto alla decisione presa in altro processo a proposito della radice 'ndranghetista della associazione finalizzata al compimento di tali reati contro il patrimonio, della quale si sconoscono i supporti probatori. 3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. La questione in ordine alla sussistenza del vincolo della continuazione tra i fatti di reato di cui al separato processo più volte richiamato e quelli odierni, era stata introdotta con l'atto di appello in modo del tutto generico, tanto da non consentire in questa sede di valorizzare gli elementi di fatto che dovrebbero sorreggerla, i quali sono stati richiamati soltanto in ricorso e quindi sottratti al giudice deputato dall'ordinamento al loro esame. Ne consegue che la motivazione offerta dalla Corte di appello in proposito - volta ad evidenziare la mancanza di indici relativi alla medesimezza del disegno criminoso originario in capo al ricorrente - è ampiamente bastevole a far ritenere che il motivo non meriti accoglimento per la mancanza di elementi dimostrativi della ipotesi difensiva alla stregua dei parametri tracciati dalla giurisprudenza di Deve ricordarsi che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 2017, Gargiulo). 4. L'ultimo motivo, inerente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. La motivazione della Corte di Appello, sul punto, è ampiamente esauriente perché richiama, con considerazioni esenti da censure valutabili in questa sede, non solo la gravità del reato, ma anche i rilevanti precedenti penali dell'imputato; con espresso riferimento, quindi, ad alcuni parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (da ultimo, Se/. 2, o. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).hA Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.