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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 39152/2025

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nunciato la seguente Sent.n.sez. 745/2025 UP -10/09/2025 R.G.N.12640/2025 SENTENZA sulricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette leconclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ALDOESPOSITO, che ha concluso per l ’ inammissibi lità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformatola pronuncia resa dal [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Novara, emessa il 22 giugno 2023nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per aver riqualificato i fatti a lui ascritti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e, in conseguenza, rideterminato la pena. 2.Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato mediante l’articolazione dei seguenti tre motivi con cui deduce:

2.1. Mancata applicazione della disciplina prevista dagli artt. 63 e 191 cod. proc. pen, in relazione alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e conseguente mancata assoluzione dell’imputato dal reato di cui al capo 1) di imputazione. [OSCURATO:PERSONA] di appello avrebbe errato nel ritenere utilizzabili le anzidette dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], definito dal Tribunale “noto assuntore e spacciatore di stupefacenti”, altresì considerato che la quantità di sostanza stupefacente su llo stesso rinvenuta s uper a i limit i dell’uso personale. [OSCURATO:PERSONA], quindi,non avrebbe dovuto essere sentito come persona informata sui fatti, ma come indagato assistito da difensore;

2.2. Contraddittorietà della motivazione e conseguente errata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione al capo 5) di imputazione.

La difesa sostiene che non vi sia prova che l’imputatoabbia ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina a NicolaAnello, posto che non è stata effettuata alcuna attività di o.c.p., non vi è stataalcuna intercettazione, non è stata rinvenuta sulla persona dell’[OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente, né vi è prova che l’[OSCURATO:PERSONA] si sia recato in data 5 marzo 2021 presso l’abitazionedell’imputato;

2.3. Contraddittorietà della motivazione in ordine all’applicazione dell’art. 133 cod. pen. in punto di dosimetria della pena, per avere ritenuto utilizzabili le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e confermato la condanna per il capo 5). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 2.Il primo motivo, oltre ad essere generico perché fondato su mere congetture, è meramente reiterativo della medesima doglianza espressa in grado di appello e rispetto alla quale la sentenza impugnata ha fatto corretta a pplicazione, richiamandol o , de l principio di diritto a mente del quale “ L'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale: ne consegue la utilizzabilità delle dichiarazioni rese in tale veste” (Sez.U, n. 21832 del 22/02/2007 , Morea, Rv. 236370 ; così anche Sez.2, n. 47081 del 04/10/2022 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284191 , massimata nei seguenti termini: “Sono utilizzabili le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, in qualità di persona informata dei fatti, dall'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di un uso non personale, dal momento che –come affermato dalla sentenza della Corte cost. n. 148 del 2022 –le sanzioni previste dall'art. 75, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non hanno natura punitiva, ma preventiva, sicché non è applicabile il principio espresso, in tema di diritto al silenzio nell'ambito di procedimenti amministrativi funzionali all'irrogazione di sanzioni di natura punitiva, dalla Corte di giustizia con sentenza 2 febbraio 2021 (causa C-481/19 D.B. contro [OSCURATO:PERSONA])”.

Ha conseguentemente affermatoche la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] fosse colto in possesso di 2,5 grammi di eroina, «in assenza di alcun ulteriore elemento indiziante», non costituiva p resupposto per ritenere lo stesso dedito all'attività di narcotraffico; egli veniva pertanto sentito quale mera in persona informata dei fatti, esclusala sussistenza di alcuna inutilizzabilità delle sue dichiarazioni.

Si tratta, all’evidenza, di motivazione corretta in diritto e non manifestamente illogica.Va peraltro aggiunto che la sentenza impugnata ha valorizzato, ai fini della ritenuta responsabilità per il capo 1), ulteriori elementi, a conforto delle predette dichiarazioni (p. 9 sent. app.).

Il secondo motivo risulta manifestamente infondato alla luce delle emergenze investigative di cui ha pienamente dato atto la sentenza di primo grado ove , con riferimento al capo 5) di imputazione,si legge che , in data 5 marzo 2021 , l’imputato veniva contatto da [OSCURATO:PERSONA] il quale gli chiedeva se fosse provvisto di “birra” per la serata; il [OSCURATO:PERSONA] rispondeva affermativamente ed invitava l’[OSCURATO:PERSONA] a recarsi presso la sua abitazione all’ora in cui era più comodo .

Osserva il primo [OSCURATO:PERSONA] , con argomentazione non manifestamente illogica e dunque incensurabile in sede di legittimità, che la specifica allusione alla “birra ” (termine specificamente indicato dal [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] come riferito alla sostanza stupefacente ) «induce a ritener e provata la contestata cessione di sostanza stupefacente».

Inammissibile è anche il terzo motivo sulladosimetria della pena che parte dall’erroneo presupposto della inutilizzabilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e dall’insussistenza del reato di cui al capo 5) di cui al secondo motivo di ricorso. 3.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente Sent.n.sez. 745/2025 UP -10/09/2025 R.G.N.12640/2025 SENTENZA sulricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette leconclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ALDOESPOSITO, che ha concluso per l ’ inammissibi lità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformatola pronuncia resa dal [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Novara, emessa il 22 giugno 2023nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per aver riqualificato i fatti a lui ascritti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e, in conseguenza, rideterminato la pena. 2.Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato mediante l’articolazione dei seguenti tre motivi con cui deduce: 2.1. Mancata applicazione della disciplina prevista dagli artt. 63 e 191 cod. proc. pen, in relazione alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e conseguente mancata assoluzione dell’imputato dal reato di cui al capo 1) di imputazione. [OSCURATO:PERSONA] di appello avrebbe errato nel ritenere utilizzabili le anzidette dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], definito dal Tribunale “noto assuntore e spacciatore di stupefacenti”, altresì considerato che la quantità di sostanza stupefacente su llo stesso rinvenuta s uper a i limit i dell’uso personale. [OSCURATO:PERSONA], quindi,non avrebbe dovuto essere sentito come persona informata sui fatti, ma come indagato assistito da difensore; 2.2. Contraddittorietà della motivazione e conseguente errata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione al capo 5) di imputazione. La difesa sostiene che non vi sia prova che l’imputatoabbia ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina a NicolaAnello, posto che non è stata effettuata alcuna attività di o.c.p., non vi è stataalcuna intercettazione, non è stata rinvenuta sulla persona dell’[OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente, né vi è prova che l’[OSCURATO:PERSONA] si sia recato in data 5 marzo 2021 presso l’abitazionedell’imputato; 2.3. Contraddittorietà della motivazione in ordine all’applicazione dell’art. 133 cod. pen. in punto di dosimetria della pena, per avere ritenuto utilizzabili le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e confermato la condanna per il capo 5). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2.Il primo motivo, oltre ad essere generico perché fondato su mere congetture, è meramente reiterativo della medesima doglianza espressa in grado di appello e rispetto alla quale la sentenza impugnata ha fatto corretta a pplicazione, richiamandol o , de l principio di diritto a mente del quale “ L'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale: ne consegue la utilizzabilità delle dichiarazioni rese in tale veste” (Sez.U, n. 21832 del 22/02/2007 , Morea, Rv. 236370 ; così anche Sez.2, n. 47081 del 04/10/2022 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284191 , massimata nei seguenti termini: “Sono utilizzabili le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, in qualità di persona informata dei fatti, dall'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di un uso non personale, dal momento che –come affermato dalla sentenza della Corte cost. n. 148 del 2022 –le sanzioni previste dall'art. 75, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non hanno natura punitiva, ma preventiva, sicché non è applicabile il principio espresso, in tema di diritto al silenzio nell'ambito di procedimenti amministrativi funzionali all'irrogazione di sanzioni di natura punitiva, dalla Corte di giustizia con sentenza 2 febbraio 2021 (causa C-481/19 D.B. contro [OSCURATO:PERSONA])”. Ha conseguentemente affermatoche la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] fosse colto in possesso di 2,5 grammi di eroina, «in assenza di alcun ulteriore elemento indiziante», non costituiva p resupposto per ritenere lo stesso dedito all'attività di narcotraffico; egli veniva pertanto sentito quale mera in persona informata dei fatti, esclusala sussistenza di alcuna inutilizzabilità delle sue dichiarazioni. Si tratta, all’evidenza, di motivazione corretta in diritto e non manifestamente illogica.Va peraltro aggiunto che la sentenza impugnata ha valorizzato, ai fini della ritenuta responsabilità per il capo 1), ulteriori elementi, a conforto delle predette dichiarazioni (p. 9 sent. app.). Il secondo motivo risulta manifestamente infondato alla luce delle emergenze investigative di cui ha pienamente dato atto la sentenza di primo grado ove , con riferimento al capo 5) di imputazione,si legge che , in data 5 marzo 2021 , l’imputato veniva contatto da [OSCURATO:PERSONA] il quale gli chiedeva se fosse provvisto di “birra” per la serata; il [OSCURATO:PERSONA] rispondeva affermativamente ed invitava l’[OSCURATO:PERSONA] a recarsi presso la sua abitazione all’ora in cui era più comodo . Osserva il primo [OSCURATO:PERSONA] , con argomentazione non manifestamente illogica e dunque incensurabile in sede di legittimità, che la specifica allusione alla “birra ” (termine specificamente indicato dal [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] come riferito alla sostanza stupefacente ) «induce a ritener e provata la contestata cessione di sostanza stupefacente». Inammissibile è anche il terzo motivo sulladosimetria della pena che parte dall’erroneo presupposto della inutilizzabilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e dall’insussistenza del reato di cui al capo 5) di cui al secondo motivo di ricorso. 3.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.
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