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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 ottobre 2025

Cassazione n. 31835/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7146/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 78/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/01/2024 R.G.N. 2745/2022; [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: trattamento economico posizione C3 super sulla base di precedente giudicato –opposizione pda RGN 7146/2024 Pag. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla ex carriera direttiva del Ministero del Tesoro, in servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, adiva il Tribunale per ottenere il pagamento delle differenze retributive dovute per il mancato riconoscimento, dal 03.01.2005 al 31.12.2009, della posizione economica C3 super rispetto a quella C3 ottenuta per effetto di pronuncia giudiziale definitiva. [OSCURATO:PERSONA], insieme con altri dipendenti, aveva ottenuto sentenza favorevole della Corte di appello di Roma n. 6808/2007 depositata il 17 febbraio 2009 che aveva accertato il suo diritto all'inquadramento nella IX qualifica funzionale, ora C3, con decorrenza giuridica ed economica dal 31.12.1990, con conseguente condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle relative differenze retributive oltre rivalutazione ed interessi.

Tale sentenza era stata confermata da questa Corte con decisione n. 7815/2014.

Nel successivo giudizio il predetto lamentava che l’Amministrazione aveva solo in parte adempiuto a tale sentenza non avendo riconosciuto la progressione economica C3 super.

2. Il Tribunale accoglieva la domanda.

3. Pronunciando sull’impugnazione del MEF, la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di prime cure, respingeva l’originario ricorso.

Riteneva infondata l’eccezione di tardività dell’appello sollevata dal Fasulo poiché la notificazione della sentenza di primo grado non era idonea a fare decorrere il termine breve, essendo stata effettuata all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] e quindi alla parte personalmente e non già ai funzionari costituiti in primo grado.

Nel merito, escludeva ogni automatismo, rilevando che il Fasulo avrebbe potuto conseguire la posizione economica C3 super soltanto se avesse RGN 7146/2024 Pag. presentato domanda di partecipazione - mediante invio della relativa scheda di partecipazione redatta dall’aspirante e della valutazione del dirigente - entro il 30.6.2000 e soltanto se si fosse poi collocato utilmente in graduatoria.

4. Avverso tale sentenza il dipendente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

5. Il MEF ha resistito con controricorso.

6. Con provvedimento del 9 novembre 2024 la Consigliera delegata ha formulato proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. rilevando l’inammissibilità delle censure.

7. Il ricorrente, opponendosi alla proposta, ha presentato istanza di decisione ex art. 380 - bis , comma 2, cod. proc. civ. evidenziando, in particolare, di aver rispettato gli oneri di specificazione e di allegazione imposti dal codice.

8. È stata, quindi, depositata memoria illustrativa nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, il Collegio dà atto che, come affermato nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 434 cod. proc. civ. con riferimento al D.L n. 179 del RGN 7146/2024 Pag. 2012, art. 16; violazione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 22 e D.L. n. 179 cit. art. 16, comma 12.

Censura il capo della sentenza impugnata che ha rigettato l’eccezione di tardività dell’appello proposto dal Ministero sostenendo che la notifica della sentenza appellata era stata ritualmente effettuata all’indirizzo di posta elettronica comunicato ai sensi del comma 12 dell’art. 16 citato.

3. Il motivo, come evidenziato in sede di proposta di definizione accelerata, è inammissibile perché formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. in quanto il ricorrente non ha riportato nel ricorso il contenuto degli atti processuali (che la Corte territoriale ha esaminato concludendo che nella specie si era in presenza di una notificazione indirizzata alla parte personalmente e non al funzionario che aveva rappresentato il Ministero nel giudizio di primo grado), né ha fornito specifiche indicazioni in merito alla loro localizzazione nel fascicolo di parte o d’ufficio.

4. Invero il ricorrente, in sede di opposizione alla proposta di definizione accelerata, insiste nel sostenere l’ammissibilità del primo motivo in quanto gli oneri di specificazione e di allegazione imposti dal codice sono stati rispettati poiché nel caso di specie trattasi di deposito della sola relata di notifica della sentenza che oltre ad essere facilmente rilevabile nel fascicolo di parte del secondo grado (“la dicitura completa è stata comunque riportata nel ricorso”) può essere sempre depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. in quanto documento prodotto nei precedenti gradi del processo.

Inoltre, in uno con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., il ricorrente ha depositato la relata di notifica della sentenza del Tribunale n. 5357/2022.

5. Le suddette argomentazioni non consentono di rivedere l’espresso giudizio di inammissibilità.

RGN 7146/2024 Pag.

La sola prospettazione di cui al ricorso per cassazione non permette, infatti, di esaminare direttamente la relata di notificazione e verificare la circostanza se quest’ultima sia stata consegnata all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] ed a quale destinatario (nel fascicolo di merito disponibile nello ‘storico’ sul desk non sono presenti gli atti relativi alla notifica in questione).

Né potrebbe assumere decisivo rilievo la circostanza che nel caso di specie sia stato denunciato un error in procedendo.

Difatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno confermato il principio, già più volte affermato, secondo cui, allorquando sia denunciato un error in procedendo, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale.

Infatti, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli (Cass., Sez.

Un., n. 5640 del 26 febbraio 2019).

La regola, qui violata, non contrasta con il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, sancito dallaCEDU, in quanto è coerente con la natura di impugnazione a critica limitata e con l'assenza di istruttoria (Cass. n. 7455/2013; Cass., S.U., n. 7161/2010),si tratta di requisiti di ammissibilità di contenuto-forma, perfettamente consentiti dalla detta convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, posto che essi sono individuati in modo chiaro (tanto da doversi escludere che il ricorrente in cassazione, tramite la difesa tecnica, non sia in grado di percepirne il significato e le implicazioni) ed in armonia con il principio della idoneità dell'atto processuale al raggiungimento dello scopo (Cass. n. 27/2020).

RGN 7146/2024 Pag.

È pur vero che, secondo il più recente orientamento nomofilattico, l’autosufficienza del ricorso, corollario del requisito di specificità dei motivi, deve essere interpretata in maniera ‘tendenzialmente elastica’ (tra le altre Cass. n. 11325/2023), in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte - oggi recepita dal nuovo testo dell'art.366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 -e alla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi e altri c.

Italia), che lo ha ritenuto compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass. nr. 12481 del 2022).

Tuttavia, resta imprescindibile che il suo contenuto sia adeguatamente determinato in modo da essere reso comprensibile alla Corte, e che, comunque, sia soddisfatto il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso: a) evidenziare il contenuto dell'atto rilevante, trascrivendolo o riassumendolo; b) indicare la fase processuale ed il fascicolo di parte o d'ufficio da cui esso risulti.

Tanto non risulta essere stato adempiuto nel motivo di ricorso qui in esame che non offre in alcun modo al Collegio una chiara e completa cognizione dei fatti necessari ad apprezzare la decisività dei rilievi.

6. Né una carenza di specificità (afferente al contenuto del ricorso e non a ragioni di ammissibilità estrinseche) può essere colmata con un deposito di atti ex art. 372 cod. proc. civ.

Senza dire che anche i documenti concernenti l'ammissibilità del ricorso (e del controricorso) ovvero concernenti nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 cod. proc. civ. –id est 380 bis .1 cod. proc. civ - (Cass. n. 9411/2025; Cass.n. 25382/2019 in motiv., Cass. n. 28999/2018).

RGN 7146/2024 Pag.

7. Il secondo motivo, che denuncia “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” è parimenti inammissibile perché all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. rileva solo l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti ed il controllo sulla motivazione da parte della Corte di legittimità è limitato all’accertamento del rispetto del “minimo costituzionale” ed alla violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass.

S.U. n. 8053/2014 che ha inaugurato un orientamento ormai consolidato e ribadito da plurime pronunce successive delle stesse Sezioni Unite).

Si deve poi aggiungere che il motivo, sotto l’apparente deduzione del vizio motivazionale, mira a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie ed inoltre, nella parte in cui fa leva sull’inadempimento dell’amministrazione che avrebbe impedito la partecipazione alla procedura, non si confronta con il decisum della sentenza impugnata lì dove sottolinea che il riconoscimento al lavoratore pubblico di un determinato trattamento retributivo presuppone la realizzazione di tutte le condizioni richieste dalla contrattazione collettiva, nella specie pacificamente non sussistenti, mentre le considerazioni svolte sulle ragioni per le quali le stesse erano state impedite evocano una responsabilità risarcitoria.

Il ricorrente neppure fa cenno ad un’azione di risarcimento del danno da perdita di chance, ed insiste nell’originaria prospettazione della pretesa di natura retributiva, insussistente per le ragioni compiutamente espresse dalla Corte territoriale.

8. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.

9. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

10. Poiché all’esito dell’opposizione alla proposta di definizione anticipata o accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, deve essere applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., con la conseguente condanna ulteriore del ricorrente soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma RGN 7146/2024 Pag. equitativamente determinata nonché, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somme che si liquidano direttamente in dispositivo.

11. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 2.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito; condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, della somma equitativamente determinata in euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della ulteriore somma di euro 500,00, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.

In applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7146/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 78/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/01/2024 R.G.N. 2745/2022; [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: trattamento economico posizione C3 super sulla base di precedente giudicato –opposizione pda RGN 7146/2024 Pag. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla ex carriera direttiva del Ministero del Tesoro, in servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, adiva il Tribunale per ottenere il pagamento delle differenze retributive dovute per il mancato riconoscimento, dal 03.01.2005 al 31.12.2009, della posizione economica C3 super rispetto a quella C3 ottenuta per effetto di pronuncia giudiziale definitiva. [OSCURATO:PERSONA], insieme con altri dipendenti, aveva ottenuto sentenza favorevole della Corte di appello di Roma n. 6808/2007 depositata il 17 febbraio 2009 che aveva accertato il suo diritto all'inquadramento nella IX qualifica funzionale, ora C3, con decorrenza giuridica ed economica dal 31.12.1990, con conseguente condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle relative differenze retributive oltre rivalutazione ed interessi. Tale sentenza era stata confermata da questa Corte con decisione n. 7815/2014. Nel successivo giudizio il predetto lamentava che l’Amministrazione aveva solo in parte adempiuto a tale sentenza non avendo riconosciuto la progressione economica C3 super. 2. Il Tribunale accoglieva la domanda. 3. Pronunciando sull’impugnazione del MEF, la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di prime cure, respingeva l’originario ricorso. Riteneva infondata l’eccezione di tardività dell’appello sollevata dal Fasulo poiché la notificazione della sentenza di primo grado non era idonea a fare decorrere il termine breve, essendo stata effettuata all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] e quindi alla parte personalmente e non già ai funzionari costituiti in primo grado. Nel merito, escludeva ogni automatismo, rilevando che il Fasulo avrebbe potuto conseguire la posizione economica C3 super soltanto se avesse RGN 7146/2024 Pag. presentato domanda di partecipazione - mediante invio della relativa scheda di partecipazione redatta dall’aspirante e della valutazione del dirigente - entro il 30.6.2000 e soltanto se si fosse poi collocato utilmente in graduatoria. 4. Avverso tale sentenza il dipendente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. 5. Il MEF ha resistito con controricorso. 6. Con provvedimento del 9 novembre 2024 la Consigliera delegata ha formulato proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. rilevando l’inammissibilità delle censure. 7. Il ricorrente, opponendosi alla proposta, ha presentato istanza di decisione ex art. 380 - bis , comma 2, cod. proc. civ. evidenziando, in particolare, di aver rispettato gli oneri di specificazione e di allegazione imposti dal codice. 8. È stata, quindi, depositata memoria illustrativa nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, il Collegio dà atto che, come affermato nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 434 cod. proc. civ. con riferimento al D.L n. 179 del RGN 7146/2024 Pag. 2012, art. 16; violazione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 22 e D.L. n. 179 cit. art. 16, comma 12. Censura il capo della sentenza impugnata che ha rigettato l’eccezione di tardività dell’appello proposto dal Ministero sostenendo che la notifica della sentenza appellata era stata ritualmente effettuata all’indirizzo di posta elettronica comunicato ai sensi del comma 12 dell’art. 16 citato. 3. Il motivo, come evidenziato in sede di proposta di definizione accelerata, è inammissibile perché formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. in quanto il ricorrente non ha riportato nel ricorso il contenuto degli atti processuali (che la Corte territoriale ha esaminato concludendo che nella specie si era in presenza di una notificazione indirizzata alla parte personalmente e non al funzionario che aveva rappresentato il Ministero nel giudizio di primo grado), né ha fornito specifiche indicazioni in merito alla loro localizzazione nel fascicolo di parte o d’ufficio. 4. Invero il ricorrente, in sede di opposizione alla proposta di definizione accelerata, insiste nel sostenere l’ammissibilità del primo motivo in quanto gli oneri di specificazione e di allegazione imposti dal codice sono stati rispettati poiché nel caso di specie trattasi di deposito della sola relata di notifica della sentenza che oltre ad essere facilmente rilevabile nel fascicolo di parte del secondo grado (“la dicitura completa è stata comunque riportata nel ricorso”) può essere sempre depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. in quanto documento prodotto nei precedenti gradi del processo. Inoltre, in uno con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., il ricorrente ha depositato la relata di notifica della sentenza del Tribunale n. 5357/2022. 5. Le suddette argomentazioni non consentono di rivedere l’espresso giudizio di inammissibilità. RGN 7146/2024 Pag. La sola prospettazione di cui al ricorso per cassazione non permette, infatti, di esaminare direttamente la relata di notificazione e verificare la circostanza se quest’ultima sia stata consegnata all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] ed a quale destinatario (nel fascicolo di merito disponibile nello ‘storico’ sul desk non sono presenti gli atti relativi alla notifica in questione). Né potrebbe assumere decisivo rilievo la circostanza che nel caso di specie sia stato denunciato un error in procedendo. Difatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno confermato il principio, già più volte affermato, secondo cui, allorquando sia denunciato un error in procedendo, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale. Infatti, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli (Cass., Sez. Un., n. 5640 del 26 febbraio 2019). La regola, qui violata, non contrasta con il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, sancito dallaCEDU, in quanto è coerente con la natura di impugnazione a critica limitata e con l'assenza di istruttoria (Cass. n. 7455/2013; Cass., S.U., n. 7161/2010),si tratta di requisiti di ammissibilità di contenuto-forma, perfettamente consentiti dalla detta convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, posto che essi sono individuati in modo chiaro (tanto da doversi escludere che il ricorrente in cassazione, tramite la difesa tecnica, non sia in grado di percepirne il significato e le implicazioni) ed in armonia con il principio della idoneità dell'atto processuale al raggiungimento dello scopo (Cass. n. 27/2020). RGN 7146/2024 Pag. È pur vero che, secondo il più recente orientamento nomofilattico, l’autosufficienza del ricorso, corollario del requisito di specificità dei motivi, deve essere interpretata in maniera ‘tendenzialmente elastica’ (tra le altre Cass. n. 11325/2023), in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte - oggi recepita dal nuovo testo dell'art.366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 -e alla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi e altri c. Italia), che lo ha ritenuto compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass. nr. 12481 del 2022). Tuttavia, resta imprescindibile che il suo contenuto sia adeguatamente determinato in modo da essere reso comprensibile alla Corte, e che, comunque, sia soddisfatto il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso: a) evidenziare il contenuto dell'atto rilevante, trascrivendolo o riassumendolo; b) indicare la fase processuale ed il fascicolo di parte o d'ufficio da cui esso risulti. Tanto non risulta essere stato adempiuto nel motivo di ricorso qui in esame che non offre in alcun modo al Collegio una chiara e completa cognizione dei fatti necessari ad apprezzare la decisività dei rilievi. 6. Né una carenza di specificità (afferente al contenuto del ricorso e non a ragioni di ammissibilità estrinseche) può essere colmata con un deposito di atti ex art. 372 cod. proc. civ. Senza dire che anche i documenti concernenti l'ammissibilità del ricorso (e del controricorso) ovvero concernenti nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 cod. proc. civ. –id est 380 bis .1 cod. proc. civ - (Cass. n. 9411/2025; Cass.n. 25382/2019 in motiv., Cass. n. 28999/2018). RGN 7146/2024 Pag. 7. Il secondo motivo, che denuncia “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” è parimenti inammissibile perché all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. rileva solo l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti ed il controllo sulla motivazione da parte della Corte di legittimità è limitato all’accertamento del rispetto del “minimo costituzionale” ed alla violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014 che ha inaugurato un orientamento ormai consolidato e ribadito da plurime pronunce successive delle stesse Sezioni Unite). Si deve poi aggiungere che il motivo, sotto l’apparente deduzione del vizio motivazionale, mira a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie ed inoltre, nella parte in cui fa leva sull’inadempimento dell’amministrazione che avrebbe impedito la partecipazione alla procedura, non si confronta con il decisum della sentenza impugnata lì dove sottolinea che il riconoscimento al lavoratore pubblico di un determinato trattamento retributivo presuppone la realizzazione di tutte le condizioni richieste dalla contrattazione collettiva, nella specie pacificamente non sussistenti, mentre le considerazioni svolte sulle ragioni per le quali le stesse erano state impedite evocano una responsabilità risarcitoria. Il ricorrente neppure fa cenno ad un’azione di risarcimento del danno da perdita di chance, ed insiste nell’originaria prospettazione della pretesa di natura retributiva, insussistente per le ragioni compiutamente espresse dalla Corte territoriale. 8. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile. 9. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. 10. Poiché all’esito dell’opposizione alla proposta di definizione anticipata o accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, deve essere applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., con la conseguente condanna ulteriore del ricorrente soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma RGN 7146/2024 Pag. equitativamente determinata nonché, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somme che si liquidano direttamente in dispositivo. 11. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 2.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito; condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, della somma equitativamente determinata in euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della ulteriore somma di euro 500,00, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. In applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titol
Sentenza Cassazione n. 31835/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris