CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 20509/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 35759_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 256 e 256-bis, d. Igs. n. 152/2006, deduce il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondati; rilevato, in particolare, che i giudici di appello hanno motivato il diniego dell'art. 62-bis, c.p., ritenendo ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche le modalità utilizzate dall'imputato per la commissione del reato, la personalità dello stesso, gravato da numerosi precedenti penali, pur risalenti, nonché la totale assenza di elementi di positiva valutazione desumibili dal suo contegno processuale, non avendo l'imputato mostrato segni di autentico ravvedimento, insistendo nel negare sia pure per legittimo intento difensivo, ogni addebito, fornendo una ricostruzione della vicenda del tutto inverosimile; ritenuto che tale motivazione non solo si presenta immune dai denunciati vizi, ma è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'obbligo di motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez. 2, sentenza n. 38383 del 10/07/2009 - dep. 01/10/2009, Rv. 245241 - 01), peraltro essendo giustificato il diniego quando fondato sulla presenza di precedenti penali (Sez. 5, sentenza n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Rv. 271269); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 gennaio 2023 Il con 1! lierl-stensore [OSCURATO:PERSONA]