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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 10864/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 173-38737/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il motivo unico di ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per manifesta infondatezza in diritto, avendo peraltro il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata.

1.1. La Corte di appello di Torino ha rigettato il motivo di gravame speso in tema di trattamento sanzionatorio e circostanziale, così confermando la sentenza impugnata, che in motivazione aveva argomentato anche in tema di divieto normativo di prevalenza (art. 69 comma quarto cod. pen.) delle circostanze attenuanti riconosciute in primo grado in regime di mera equivalenza rispetto alla recidiva qualificata di cui al comma quarto dell'art. 99 cod. pen..

1.2. Il motivo di ricorso (prevalenza delle pur riconosciute circostanze attenuanti generiche e di quelle di cui all'art, 62, primo comma, n. 4, cod. pen.) si palesa pertanto manifestamente infondato in diritto, essendo la richiesta prevalenza, nel giudizio di bilanciamento, preclusa dal testo letterale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen..

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 173-38737/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il motivo unico di ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per manifesta infondatezza in diritto, avendo peraltro il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1.1. La Corte di appello di Torino ha rigettato il motivo di gravame speso in tema di trattamento sanzionatorio e circostanziale, così confermando la sentenza impugnata, che in motivazione aveva argomentato anche in tema di divieto normativo di prevalenza (art. 69 comma quarto cod. pen.) delle circostanze attenuanti riconosciute in primo grado in regime di mera equivalenza rispetto alla recidiva qualificata di cui al comma quarto dell'art. 99 cod. pen.. 1.2. Il motivo di ricorso (prevalenza delle pur riconosciute circostanze attenuanti generiche e di quelle di cui all'art, 62, primo comma, n. 4, cod. pen.) si palesa pertanto manifestamente infondato in diritto, essendo la richiesta prevalenza, nel giudizio di bilanciamento, preclusa dal testo letterale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen.. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 10864/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris