CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 settembre 2021
Cassazione n. 05350/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19415-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' COSTANTINO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 91/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 12/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 19415/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 12 febbraio 2020, la Corte d'appello di Messina dichiarava la notificazione del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado nei confronti dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione [OSCURATO:PERSONA], in quanto compiuta presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo anziché di Messina, non sanata mediante la sua rinnovazione: e pertanto della sentenza impugnata, con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.; 2. essa riteneva infondata l'eccezione di tardività dell'appello (depositato il 14 maggio 2019), avendo l'amministrazione contumace dimostrato di avere avuto conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 327, secondo comma c.p.c. per nullità della suddetta notificazione, soltanto con la nota di trasmissione 14 novembre 2018 dall'assessorato all'avvocatura distrettuale competente dell'atto di precetto intimato da Germanà il 6 novembre 2018; 3. con atto notificato il 6 luglio 2020, il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380b1s c.p.c.; l'Assessorato intimato non svolgeva difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, quale la formazione di giudicato sulla sentenza di primo grado (attestata dalla Cancelleria il 26 marzo 2019), non tempestivamente impugnata dall'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione [OSCURATO:PERSONA], nonostante la sua "regolare notificazione all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente" il 15-16 maggio 2018, idonea alla decorrenza del termine breve dell'art. 325 c.p.c. (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 161, 324, 325, 327 c.p.c., per la tardiva impugnazione dall'Assessorato (il 14 maggio 2019) della sentenza del Tribunale di Patti del 16 ottobre 2017, in giudicato, a seguito della sua valida notificazione il 15-16 maggio 2018 al contumace involontario, a seguito di nullità (non già inesistenza) della notificazione dell'atto di citazione (secondo motivo); RG 19415/2020 2. in assorbente via preliminare, la Corte rileva la notificazione del ricorso per cassazione all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione [OSCURATO:PERSONA], non già, come correttamente, all'Avvocatura Generale dello Stato (Cass. 6 agosto 2019, n. 20981), bensì presso l'avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina; 3. pertanto essa, siccome nulla, deve essere rinnovata all'Assessorato rimasto intimato presso l'Avvocatura Generale dello Stato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con il conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo; P.Q.M. La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione [OSCURATO:PERSONA] presso l'Avvocatura Generale dello Stato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo. Manda la Cancelleria alla comunicazione al ricorrente. Così deciso nella Adunanza camerale del 15 settembre 2021 Il Presidente