CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32831/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da! Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna il 13 dicembre 2021, in parziale riforma della decisione con cui il Tribunale di Bologna il 12 novembre 2018 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., per avere, alla guida di un'auto [OSCURATO:PERSONA], per negligenza, imprudenza e colpa specifica, consistite nell'omettere di rispettare l'obbligo di dare la precedenza e nel mantenere una velocità di marcia non adeguata alle condizioni di tempo e di luogo e, comunque, tale da non consentire un immediato arresto del veicolo, provocato una collisione con un altro veicolo, Citroen C3, condotto da [OSCURATO:PERSONA], così cagionando la morte di [OSCURATO:PERSONA], trasportato a bordo del veicolo [OSCURATO:PERSONA], che, fuoriuscito dall'abitacolo a seguito dell'impatto, ha riportato lesioni personali mortali, fatto commesso il 12 settembre 2016, in conseguenza condannandolo, applicate sia le attenuanti generiche sia quella di cui al comma 7 dell'art. 589-bis cod. pen., alla pena di giustizia, ha riconosciuto anche l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., ha rideterminato, riducendola, la pena inflitta e ha revocato la disposta revoca della patente, applicando all'imputato la sospensione della stessa per due anni; con conferma nel resto. Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo motivo l'imputato lamenta promiscuamente inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, con riferimento all'art. 133 cod. pen. e alla diminuzione di pena operata per l'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., diminuzione che si assume troppo tenue: nello specifico, l'imputato contesta la valutazione operata da entrambi i Giudici di merito in ordine al grado della colpa dell'odierno ricorrente in relazione alla misura dell'incidenza del concorso di colpa del sig. [OSCURATO:PERSONA] nel causare l'evento. Con il secondo motivo contesta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e, nel contempo, vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena accessoria della sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 222 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. In particolare, la Corte territoriale, ad avviso del ricorrente, avrebbe omesso di motivare circa l'individuazione della durata della sospensione della patente, ben potendo determinare la durata in un termine inferiore. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto concerne esclusivamente profili inerenti al trattamento sanzionatorio che, in realtà, sono stati già adeguatamente vagliati dai Giudici di merito con motivazione che risulta non incongrua e non illogica. Quanto specificamente al primo motivo, si osserva che la Corte territoriale e, prima ancora, il Tribunale hanno fornito puntuale e congrua motivazione in ordine alla definizione della pena da applicare, tenuto conto della peculiare dinamica del sinistro. Infatti, sebbene l'[OSCURATO:PERSONA], che è entrato in collisione con l'odierno imputato, avesse superato la velocità consentita, di circa dieci o, al massimo, venti chilometri orari, non va, tuttavia, trascurata la condotta gravemente colposa dell'imputato, il quale, come logicamente evidenziato sia dal Giudice di primo grado che dalla Corte territoriale (p. 2), ha attraversato il crocevia senza prestare un minimo grado di attenzione, attenzione che avrebbe evitato il sinistro, dal momento che non concedeva la precedenza e, in ogni caso, non rallentava al fine di verificare che nessuno provenisse dalla propria destra. Inoltre, l'odierno ricorrente avrebbe potuto, come evidenziato dalla Corte di appello, scorgere senza problemi l'autovettura dell'[OSCURATO:PERSONA], con cui è entrato in collisione, giacché essa era ben visibile, ciò essendo confermato dalle ottime condizioni di visibilità e di avvistamento, essendo avvenuto il fatto in pieno giorno, in un tratto rettilineo, in aperta campagna, senza alcun ostacolo e in assenza di traffico. Sicché, se, da un lato, non può trascurarsi il concorso di colpa dell'[OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, procedeva ad una velocità leggermente superiore al limite, va altresì preso atto che tale circostanza - si è ritenuto - non ha assunto una valenza di peculiare rilievo nella determinazione del nesso causale, dal momento che la condotta dell'imputato è, già di per sé, connotata da particolare pericolosità, in considerazione, come messo in evidenza dai Giudici di appello (pp. 2-3), sia del mancato rispetto dell'obbligo di dare la precedenza sia delle condizioni di visibilità che avrebbero impedito all'imputato, se avesse rispettato la precedenza e rallentato, il sinistro avvenuto. Dunque, la Corte territoriale ha fornito congrua motivazione in ordine al computo della pena sulla scorta dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., tenendo - sì - in considerazione il concorso di colpa dell'[OSCURATO:PERSONA] nella causazione del sinistro ma evidenziando, con logica argomentazione, che la condotta dell'odierno ricorrente era, di per sé, pericolosa dal momento che non ha rispettato una regola di cautela che, se onorata, avrebbe consentito di evitare l'evento lesivo. Alla luce di tali rilievi e tenuto conto della puntuale motivazione fornita dalla Corte di merito, non vi sono ragioni per cui debba essere ritenuto non congruo il trattamento sanzionatorio definito in sede di merito e peraltro parzialmente riformato, in me/ius, in sede di appello. Donde la manifesta infondatezza del primo motivo. Anche l'ulteriore motivo di ricorso è manifestamente infondato. Invero, la Corte territoriale ha fornito motivazione, sia pure stringata, logica e congrua in ordine alla durata della sospensione della patente, avendo disposto la revoca della precedente sanzione (revoca della patente) e, in ossequio a quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 99 del 2020, applicato la misura della sospensione della patente, la cui durata (due anni) è stata individuata tenendo conto dell'elevato grado di pericolosità della condotta descritta in sentenza (pp. 2-3): si tratta di motivazione da leggere in relazione a quanto la Corte territoriale ha affermato in precedenza in ordine all'elevato grado di pericolosità della condotta, essendosi, appunto, osservato che se l'odierno ricorrente avesse prestato maggiore attenzione e rispettato la precedenza, il sinistro sarebbe stato evitato. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13/06/2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del