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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09910/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difesa ope legis;– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante protempore [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità disocio unico, rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del forodi [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti– controricorrenti –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabrian. 1536/02/2022, depositata il 9.5.2022, notificata il 10.5.2022.Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] alla pubblicaudienza del 5.2.2026;udita la Procura Generale, in persona del Sost. proc. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 17841/2022Numero sezionale 83/2026Numero di raccolta generale 9910/2026Data pubblicazione 17/04/2026udita per la ricorrente l’Avvocatura Generale dello Stato, in personadell’avv. [OSCURATO:PERSONA];udito per la controricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA];1.La C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso proposto dalla societàCALABRIA LAVORO [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento n.TD9030100291, emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provincialedi [OSCURATO:PERSONA], con il quale venivano accertati, per quel che quiinteressa, maggiori ricavi non dichiarati in relazione al sottoconto“finanziamenti attivi a terzi”, qualificati dall’Ufficio sopravvenienze attive –proventi straordinari, recuperati a tassazione a fini IRAP e IRES, oltreinteressi e sanzioni.

Riteneva il giudice di primo grado che non vi fosseprova del dedotto collegamento societario, nella specie dell’esistenza del“gruppo Morelli”, asseritamente composto da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e che, in ogni caso, non erastato presentato il bilancio consolidato.

La C.T.P. rigettava altresì il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], unica socia della [OSCURATO:SOCIETA]., laquale aveva impugnato l’avviso di accertamento con il quale erano statiaccertati maggiori redditi IRPEF e relative addizionali, oltre interessi esanzioni, derivanti dalla presunzione di avvenuta distribuzione di utili nondichiarati.2.La C.T.R. di [OSCURATO:PERSONA], adita dalle parti soccombenti, riunite leimpugnazioni, accoglieva entrambi gli appelli, ritenendo, in sintesi,sussistenti i presupposti previsti dall’art. 2359, commi 2 e 3, c.c., inragione del rapporto di parentela che legava i soci di ciascuna delle tresocietà e della circostanza che tutte e tre avessero nominato il medesimoprocuratore speciale, anch’egli legato da vincolo di parentela ai soci, comedel resto affermato dall’A.F., richiamando una pronuncia di legittimità ealtre norme di natura fiscale che davano rilievo ai rapporti di parentela.Numero registro generale 17841/2022Numero sezionale 83/2026Numero di raccolta generale 9910/2026Data pubblicazione 17/04/2026Emergeva dunque, a dire dei giudici di appello, che la gestione delle tresocietà faceva capo ad un unico soggetto giuridico, che provvedeva aripianare i debiti delle altre società collegate.

A ragionare diversamente, sisarebbe configurata una doppia imposizione, in quanto le medesimemovimentazioni, frutto di incassi già sottoposti ad imposizione fiscale –sarebbero stati ulteriormente tassati sia all’atto di conferimento delleliquidità, che all’atto della restituzione, con evidente violazione del divietodi doppia imposizione.3.L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a quattromotivi.4.

Le parti intimate resistono con controricorso.5.

E’ stata fissata l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità dellaquale la società controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bisc.p.c..

Con ordinanza interlocutoria la trattazione della causa è statarimessa alla pubblica udienza.6.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.7.

La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art.53 del decreto legislativo n. 546/1992, nonché dell’art. 342 c.p.c. e art.101 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» l’Ufficio assumeche la C.T.R. ha errato nel ritenere ammissibile l’atto di appello dellasocietà, nonostante fosse del tutto generico, essendosi la societàappellante limitata a riproporre il primo motivo del ricorso introduttivo.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che nel processo tributariola sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità deimotivi, prevista dall’art.. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n.546, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limitaNumero registro generale 17841/2022Numero sezionale 83/2026Numero di raccolta generale 9910/2026Data pubblicazione 17/04/2026l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto siacomunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado,l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (tra le tante, daultime: Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 15gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass.,Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2020, n.27496; Cas., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 10marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852;Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14873).; -l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art. 53,comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, non deve consistere inuna rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello,richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anchese sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delleragioni della doglianza (Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30341).2.Con il secondo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2359, comma 3, c.c. e 2729 c.c., degli articoli 5 e 118 del D.P.R.917/1986, nonché degli art. 4 del.

D.l. 167/1990 e 1, comma 70 dellalegge n. 145/2018», in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrentededuce, in sintesi, che la C.T.R. aveva erroneamente interpretato ipresupposti previsti dall’art. 2359 c.c. in materia di collegamentosocietario, laddove aveva ritenuto sufficiente il mero rapporto di parentelatra soci, il quali non avevano partecipazioni societarie nelle altre duesocietà, richiamando norme e precedenti giurisprudenziali inconferenti esenza prendere neppure in considerazione il dato dirimente della mancatapresentazione del bilancio consolidato da parte di alcuna delle tre societàasseritamente facenti parte del “gruppo Morelli”.2.1.

Il motivo è fondato.Numero registro generale 17841/2022Numero sezionale 83/2026Numero di raccolta generale 9910/2026Data pubblicazione 17/04/20262.2.

Pur non esistendo nell’ordinamento italiano una definizione unitaria di“gruppo d’imprese” con valore generale, il concetto è riconosciuto indiverse norme settoriali, tra cui l’art. 2497 c.c. (responsabilità da direzionee coordinamento); l’art. 2359 c.c. (nozione di società controllata ecollegata); il D.Lgs. 58/1998 ([OSCURATO:PERSONA] della Finanza); il D.Lgs.209/2005 (Codice delle Assicurazioni); l’art. 117 T.U.I.R. (consolidatofiscale nazionale e mondiale).2.2.

L’elemento strutturale del “gruppo”, secondo unanime dottrina, è lapresenza di una società capogruppo (holding o controllante), che esercitaun’influenza dominante su una o più società controllate, attraversorapporti partecipativi o contrattuali, determinando scelte strategichecomuni.

È così definito dunque l'insieme di imprese e/o di società che,seppur distinte per soggettività giuridica, sono direttamente collegate sulpiano finanziario ed organizzativo (ad esempio, a ciascuna corrisponde undistinto settore di attività o una distinta fase del processo produttivo).

Diregola, una società (detta capogruppo, o holding) è posta al vertice delgruppo, con funzioni di direzione e controllo delle sottoposte o attraverso ilpossesso del pacchetto di maggioranza del capitale sociale (controllo didiritto), oppure con la possibilità di imporre la propria volontà inassemblea (controllo di fatto).2.3.

L’attività di direzione e coordinamento è disciplinata dall’art. 2497 eseguenti del codice civile e si configura quando una società esercita,direttamente o indirettamente, un potere direttivo sistematico su un’altra,indirizzandone le scelte imprenditoriali.

Il legislatore riconosce il fenomenoe ne legittima l’esercizio, ma lo sottopone a un regime di responsabilitàspecifico, volto a tutelare gli interessi della società eterodiretta, gliinteressi dei soci di minoranza e i creditori sociali.2.4.

In particolare, la società o l’ente che esercita attività di direzione ecoordinamento risponde in caso di danno arrecato alla societàeterodiretta per atti compiuti in esecuzione di tale attività, salvo prova cheNumero registro generale 17841/2022Numero sezionale 83/2026Numero di raccolta generale 9910/2026Data pubblicazione 17/04/2026il danno sia stato successivamente eliminato o compensato.La responsabilità può essere solidale con gli amministratori della societàeterodiretta, qualora abbiano partecipato al compimento dell’attodannoso.2.5.

Per garantire la trasparenza del fenomeno, l’art. 2497-bis c.c. imponepoi precisi obblighi di pubblicità e informazione.

In particolare: gliamministratori delle società sottoposte a direzione e coordinamentodevono indicarlo negli atti e nella corrispondenza; l’esistenza di taledeve contenere un’analisi dei rapporti intercorsi con la società capogruppo,ai sensi dell’art. 2497-bis, comma 3, c.c.

In mancanza di tale pubblicità,si presume che la società eserciti direzione e coordinamento sulle propriecontrollate, salvo prova contraria.2.6.

In ambito fallimentare, il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs.14/2019) riconosce la possibilità di trattare i gruppi in crisi in manieracoordinata, attraverso il concordato preventivo di gruppo el’amministrazione straordinaria di gruppo, con obiettivi di semplificazione etrattamento unitario del dissesto.

Particolare attenzione è infine riservataai gruppi in ambito bancario e assicurativo, dove le autorità di vigilanzaesercitano poteri di controllo e richiedono obblighi informativi estesi.2.7.

Sotto il profilo fiscale, l’ordinamento riconosce i gruppi d’imprese117 e ss.

TUIR), che consentono di determinare un’unica base imponibilecomplessiva, evenienza da escludersi nel caso di specie, per comeincontroverso.3.

Il concetto di controllo assume dunque un ruolo centrale nellaconfigurazione del gruppo.

Dottrina e giurisprudenza distinguono tra:controllo di diritto, quando una società dispone della maggioranza dei votiesercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra società; controllo di fatto,quando, anche in assenza della maggioranza, sussiste un’influenzaNumero registro generale 17841/2022Numero sezionale 83/2026Numero di raccolta generale 9910/2026Data pubblicazione 17/04/2026dominante per effetto di particolari vincoli contrattuali o dellapartecipazione significativa al capitale sociale; controllo contrattuale, neicasi in cui l’influenza dominante deriva da patti parasociali, accordi didirezione o contratti specifici.3.1.

Mentre la relazione di collegamento societario interno si presume, aisensi dell’art. 2359 comma 3 c.c., ove una delle società eserciti almenoun quinto dei voti nell’assemblea dell’altra o, comunque, si può desumeredall’assetto statutario della società soggetta all’influenza, il collegamentosocietario esterno è invece una situazione di fatto da accertarsi di volta involta, verificando se, in concreto, sussistano o meno le condizioni didipendenza economica che generano la possibilità dell’eserciziodell’influenza notevole in assemblea.3.2.

L’accertamento dell’esistenza del collegamento societario non implicatuttavia di per sé anche l’esistenza del gruppo societario.

Il collegamentosocietario è una relazione unilaterale intercorrente unicamente tra lasocietà che subisce l’influenza e la società che la esercita, operante alivello assembleare e non comporta la presunzione legale relativa diesercizio da parte della società dominante dell’attività di direzione ecoordinamento che è l’essenza del gruppo societario nella disciplinacodicistica.

La previsione dell’art. 2497 sexies c.c., che sancisce lapresunzione legale relativa di esercizio da parte dell’ente dominantedell’attività di direzione e coordinamento in presenza della relazione dicontrollo societario è, infatti, chiara nel richiamare solo la parte dell’art.2359 c.c. che disciplina la relazione di controllo societario, così escludendoil richiamo dell’art 2359 comma 3 c.c., concernente il collegamentosocietario.3.3.

Non è, dunque, sufficiente dimostrare l’esistenza del collegamentosocietario esterno per affermare la ricorrenza di un gruppo societario,essendo piuttosto necessaria la prova rigorosa dell’esercizio dell’attività didirezione e coordinamento da parte di una determinata società sulle altre.Numero registro generale 17841/2022Numero sezionale 83/2026Numero di raccolta generale 9910/2026Data pubblicazione 17/04/20263.4.

Il mero rapporto di parentela fra i soci di società diverse, per potersitradurre nel collegamento societario esterno di cui all’art. 2359 comma 3c.c., deve esprimersi, in concreto, nell’esercizio effettivo di un’influenzanotevole sulle decisioni assembleari da parte di una ben determinatasocietà sulle altre e presuppone, dunque, l’individuazione dell’entedominante, del tipo e delle modalità di influenza nelle assemblee dellesocietà collegate determinate dal rapporto di parentela con il sociodell’ente dominante.3.5.

Non è, quindi, sufficiente la mera constatazione del rapporto diparentela fra soci di società diverse per ravvisare il collegamentosocietario, che presuppone l’accertamento di tutti gli altri elementi di fattonecessari alla prova dell’effettiva influenza esercitata da un determinatoente all’interno dell’assemblea dell’altro nell’adozione di ben precisedecisioni strategiche dell’impresa.

In altri termini, per l’accertamento delcollegamento societario tra società partecipate da soggetti diversi ènecessario verificare non solo il rapporto di parentela, ma anche come ledinamiche dei rapporti familiari tra soci di società diverse si siano tradottein influenza notevole sulle decisioni strategiche dell’assemblea di unaspecifica società e in intese dirette a realizzare ben precise finalitàeconomiche comuni.3.6.

Lo stesso precedente di legittimità richiamato nella sentenzaimpugnata (Cass. n. 7554/2011) ha riconosciuto la possibile rilevanza deirapporti familiari tra i soci nell’esercizio dell’influenza notevole, affermandoil principio secondo cui “A norma dell'art. 2359, terzo comma, cod. civ., siconsiderano collegate le società sulle quali un'altra società esercitaun'influenza notevole; tale situazione - che la norma considera presuntaove nell'assemblea ordinaria possa essere esercitato almeno un quinto deivoti ovvero un decimo, se si tratta di società quotate in borsa - puòsussistere anche in presenza di società a ristretta base azionaria efamiliare, in virtù del vincolo di complicità che - secondo l'"id quodNumero registro generale 17841/2022Numero sezionale 83/2026Numero di raccolta generale 9910/2026Data pubblicazione 17/04/2026plerumque accidit" - connota i rapporti dei parenti di primo e secondogrado, facendone derivare intese dirette a realizzare finalità comuni”.

Ma ilsuddetto arresto si riferisce, come già evidente dal tenore della massima,ad un contesto di compartecipazione reciproca dei soci legati da vincoli diparentela alle compagini sociali delle società coinvolte e, dunque, ad unasituazione di fatto ove il legame familiare non era l’unico elemento posto afondamento dell’accertamento del collegamento societario.

La circostanzaemerge dalla motivazione, ove la Corte chiarisce che il collegamento deveconsistere in un rapporto intercorrente tra società o imprese, tale dagiustificare la situazione della "influenza notevole" e tale situazione è statariscontrata nella fattispecie, in considerazione della posizione di F.L., cheera socia in misura di un quinto del capitale sociale della societàacquirente ed in misura del 95% del capitale sociale della societàalienante che sarebbe successivamente fallita.3.7.

In ogni caso, come già chiarito, la prova dell’esistenza delcollegamento societario, ai sensi dell’art. 2359 comma 3 c.c., nondetermina la presunzione di esistenza del gruppo societario di cuipotrebbe, al più, costituire un indizio.

L’accertamento dell’esistenza delgruppo societario esige, infatti, la prova rigorosa dell’esercizio dell’attivitàdi direzione e coordinamento da parte della società capogruppo,di indirizzo della gestione delle consociate.3.8.

In definitiva, il rapporto di parentela o affinità tra soggetti che sianosoci di società diverse non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l’esistenzadel collegamento societario esterno fra gli enti, ai sensi dell’art. 2359comma 3 c.c., essendo necessario l’accertamento, in concreto,dell’esercizio di un’influenza notevole da parte di una società determinatasulle decisioni assembleari strategiche dell’altra e, in ogni caso,l’accertamento del collegamento societario non vale a far presumerel’esistenza di un gruppo societario, che richiede la prova rigorosaNumero registro generale 17841/2022Numero sezionale 83/2026Numero di raccolta generale 9910/2026Data pubblicazione 17/04/2026dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte dellasocietà capogruppo sulle altre consociate.4.

Nel caso di specie, la CTR non ha fatto corretta applicazione dei principirichiamati laddove, dapprima ha ritenuto la relazione di parentela frasoggetti che sono tutti componenti di compagini sociali diverse, sufficientea dimostrare il collegamento societario, senza neanche individuare qualeente dei tre avrebbe esercitato l’influenza notevole, in virtù di quali intesee per quali specifiche finalità comuni e, di poi, ha confuso il collegamentosocietario con il gruppo societario, traendo dall’accertamento delcollegamento societario conseguenze giuridiche proprie solodell’accertamento dell’esistenza del gruppo di imprese, che non ha inalcun modo compiuto; senza, peraltro, dare alcun rilievo al dato, pacifico,della mancanza di un bilancio consolidato.5.Con il terzo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione degliarticoli 36, comma 2 del decreto legislativo n. 546/92 e 132, n. 4 c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» l’Ufficio assume che lamotivazione della sentenza sarebbe meramente apparente nella parte incui, a meno di non ritenerlo mero obiter dictum, aveva ritenuto che iversamenti effettuati alla [OSCURATO:SOCIETA]. nel corso del 2014 erano frutto diincassi già stati sottoposti ad imposizione fiscale, senza indicare la fontedel proprio convincimento.5.1.

Il motivo è fondato.5.2.

La C.T.R. ha affermato che, ove si fossero ritenute imponibili lemovimentazioni infragruppo, si sarebbe configurata una doppiaimposizione in quanto le medesime movimentazioni, frutto di incassi giàsottoposti ad imposizione fiscale – sarebbero stati ulteriormente tassati siaall’atto di conferimento delle liquidità, che all’atto della restituzione, conevidente violazione del divieto di doppia imposizione.5.3.

L’art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973 (attualmente art. 163), haintrodotto il principio del divieto della doppia imposizione in materiaNumero registro generale 17841/2022Numero sezionale 83/2026Numero di raccolta generale 9910/2026Data pubblicazione 17/04/2026tributaria, prevedendo che la stessa imposta non può essere applicata piùvolte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti disoggetti diversi.

In termini generali, può dirsi che la duplicazione diimposta, allorchè si verifica il medesimo presupposto, sia nei confrontidello stesso soggetto, sia nei confronti di soggetti diversi, costituiscesostanziale violazione della legge, la cui osservanza il legislatore richiedefin dalla fase dell’accertamento.5.4.

Senonchè, i giudici di appello non hanno in alcun modo spiegato inquale parte dell’avviso di accertamento risultasse ripresa a tassazione duevolte la stessa somma, quale ricavo non dichiarato, né tanto meno daquale fonte di prova abbiano tratto il convincimento che gli incassiriversati dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla società [OSCURATO:SOCIETA]. fossero giàstati assoggettati a tassazione da parte della società appellante.6.Con il quarto ed ultimo motivo si deduce «violazione dell’art. 88, comma4, T.U.I.R.», in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ignoratoche “non si considerano sopravvenienze attive – soltanto - i versamenti indenaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società edagli enti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, né gliapporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni“,disposizione di favore di stretta interpretazione, anche in ragione della suanatura eccezionale, che non poteva trovare applicazione nella fattispecie inesame, ove i versamenti in denaro venivano effettuati da ciascuna societàin favore delle altre due, di cui però non erano socie.

Si trattava dunque dimovimentazioni in entrata relative ad operazioni di finanziamento prive digiustificazione economica e non legittimate dalle previsioni statutarie, daqualificarsi sopravvenienze attive – proventi straordinari – ai sensi dell’art.88, comma 3, T.U.I.R., come correttamente ritenuto dagli accertatori,giacchè la [OSCURATO:SOCIETA]. non era socia delle [OSCURATO:SOCIETA]. eneppure quest’ultima era socia della prima.6.1.

Il motivo è fondato.Numero registro generale 17841/2022Numero sezionale 83/2026Numero di raccolta generale 9910/2026Data pubblicazione 17/04/20266.2.

L’art. 88, comma 4, del T.U.I.R è norma di stretta interpretazione inquanto introduce un’esenzione fiscale.

Questa Corte, nella sentenza n.22917/2014 (v. anche Cass. n. 35768/2022, con riferimento ad unasomma accreditata sul conto corrente di una società da parte del padredei soci), ha spiegato che, in tema di determinazione del redditod'impresa, l'esenzione prevista dall'art. 88, quarto comma, del d.P.R. n. 22dicembre 1986 n. 917, che, nella versione "ratione temporis" applicabile,non considera sopravvenienze attive i versamenti dei soci in denaro o innatura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società in nomecollettivo o in accomandita semplice, pur estendendosi, in virtù delcombinato disposto degli artt. 95, primo comma, e 87, primo comma, delmedesimo d.P.R. n. 917 del 1986 alle società di capitali, non è applicabileai conferimenti effettuati da soggetti diversi dai soci della beneficiata,anche se da questi ultimi delegati al pagamento nell'ambito di operazionitra società del medesimo gruppo, in quanto trattandosi di disposizionefiscale di favore, che sottrae a tassazione le suddette tipologie diversamenti, è norma di natura eccezionale e, pertanto, di strettainterpretazione.

Tale interpretazione è stata avallata dalla CorteCostituzionale, nella sentenza n. 264/2017.7.

In conclusione, accolti i motivi secondo, terzo e quarto, respinto ilprimo, la sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per unnuovo e motivato esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, rigettatoil primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversaNumero registro generale 17841/2022Numero sezionale 83/2026Numero di raccolta generale 9910/2026Data pubblicazione 17/04/2026composizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per liquidare lespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.2.2026.Il consigliere estensore Il Presidente( [OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difesa ope legis;– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante protempore [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità disocio unico, rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del forodi [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti– controricorrenti –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabrian. 1536/02/2022, depositata il 9.5.2022, notificata il 10.5.2022.Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] alla pubblicaudienza del 5.2.2026;udita la Procura Generale, in persona del Sost. proc. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 17841/2022Numero sezionale 83/2026Numero di raccolta generale 9910/2026Data pubblicazione 17/04/2026udita per la ricorrente l’Avvocatura Generale dello Stato, in personadell’avv. [OSCURATO:PERSONA];udito per la controricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA];1.La C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso proposto dalla societàCALABRIA LAVORO [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento n.TD9030100291, emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provincialedi [OSCURATO:PERSONA], con il quale venivano accertati, per quel che quiinteressa, maggiori ricavi non dichiarati in relazione al sottoconto“finanziamenti attivi a terzi”, qualificati dall’Ufficio sopravvenienze attive –proventi straordinari, recuperati a tassazione a fini IRAP e IRES, oltreinteressi e sanzioni. Riteneva il giudice di primo grado che non vi fosseprova del dedotto collegamento societario, nella specie dell’esistenza del“gruppo Morelli”, asseritamente composto da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e che, in ogni caso, non erastato presentato il bilancio consolidato. La C.T.P. rigettava altresì il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], unica socia della [OSCURATO:SOCIETA]., laquale aveva impugnato l’avviso di accertamento con il quale erano statiaccertati maggiori redditi IRPEF e relative addizionali, oltre interessi esanzioni, derivanti dalla presunzione di avvenuta distribuzione di utili nondichiarati.2.La C.T.R. di [OSCURATO:PERSONA], adita dalle parti soccombenti, riunite leimpugnazioni, accoglieva entrambi gli appelli, ritenendo, in sintesi,sussistenti i presupposti previsti dall’art. 2359, commi 2 e 3, c.c., inragione del rapporto di parentela che legava i soci di ciascuna delle tresocietà e della circostanza che tutte e tre avessero nominato il medesimoprocuratore speciale, anch’egli legato da vincolo di parentela ai soci, comedel resto affermato dall’A.F., richiamando una pronuncia di legittimità ealtre norme di natura fiscale che davano rilievo ai rapporti di parentela.Numero registro generale 17841/2022Numero sezionale 83/2026Numero di raccolta generale 9910/2026Data pubblicazione 17/04/2026Emergeva dunque, a dire dei giudici di appello, che la gestione delle tresocietà faceva capo ad un unico soggetto giuridico, che provvedeva aripianare i debiti delle altre società collegate. A ragionare diversamente, sisarebbe configurata una doppia imposizione, in quanto le medesimemovimentazioni, frutto di incassi già sottoposti ad imposizione fiscale –sarebbero stati ulteriormente tassati sia all’atto di conferimento delleliquidità, che all’atto della restituzione, con evidente violazione del divietodi doppia imposizione.3.L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a quattromotivi.4. Le parti intimate resistono con controricorso.5. E’ stata fissata l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità dellaquale la società controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bisc.p.c.. Con ordinanza interlocutoria la trattazione della causa è statarimessa alla pubblica udienza.6. Entrambe le parti hanno depositato memorie.7. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art.53 del decreto legislativo n. 546/1992, nonché dell’art. 342 c.p.c. e art.101 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» l’Ufficio assumeche la C.T.R. ha errato nel ritenere ammissibile l’atto di appello dellasocietà, nonostante fosse del tutto generico, essendosi la societàappellante limitata a riproporre il primo motivo del ricorso introduttivo.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Questa Corte ha ripetutamente affermato che nel processo tributariola sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità deimotivi, prevista dall’art.. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n.546, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limitaNumero registro generale 17841/2022Numero sezionale 83/2026Numero di raccolta generale 9910/2026Data pubblicazione 17/04/2026l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto siacomunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado,l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (tra le tante, daultime: Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 15gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass.,Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2020, n.27496; Cas., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 10marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852;Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14873).; -l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art. 53,comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, non deve consistere inuna rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello,richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anchese sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delleragioni della doglianza (Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30341).2.Con il secondo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2359, comma 3, c.c. e 2729 c.c., degli articoli 5 e 118 del D.P.R.917/1986, nonché degli art. 4 del. D.l. 167/1990 e 1, comma 70 dellalegge n. 145/2018», in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrentededuce, in sintesi, che la C.T.R. aveva erroneamente interpretato ipresupposti previsti dall’art. 2359 c.c. in materia di collegamentosocietario, laddove aveva ritenuto sufficiente il mero rapporto di parentelatra soci, il quali non avevano partecipazioni societarie nelle altre duesocietà, richiamando norme e precedenti giurisprudenziali inconferenti esenza prendere neppure in considerazione il dato dirimente della mancatapresentazione del bilancio consolidato da parte di alcuna delle tre societàasseritamente facenti parte del “gruppo Morelli”.2.1. Il motivo è fondato.Numero registro generale 17841/2022Numero sezionale 83/2026Numero di raccolta generale 9910/2026Data pubblicazione 17/04/20262.2. Pur non esistendo nell’ordinamento italiano una definizione unitaria di“gruppo d’imprese” con valore generale, il concetto è riconosciuto indiverse norme settoriali, tra cui l’art. 2497 c.c. (responsabilità da direzionee coordinamento); l’art. 2359 c.c. (nozione di società controllata ecollegata); il D.Lgs. 58/1998 ([OSCURATO:PERSONA] della Finanza); il D.Lgs.209/2005 (Codice delle Assicurazioni); l’art. 117 T.U.I.R. (consolidatofiscale nazionale e mondiale).2.2. L’elemento strutturale del “gruppo”, secondo unanime dottrina, è lapresenza di una società capogruppo (holding o controllante), che esercitaun’influenza dominante su una o più società controllate, attraversorapporti partecipativi o contrattuali, determinando scelte strategichecomuni. È così definito dunque l'insieme di imprese e/o di società che,seppur distinte per soggettività giuridica, sono direttamente collegate sulpiano finanziario ed organizzativo (ad esempio, a ciascuna corrisponde undistinto settore di attività o una distinta fase del processo produttivo). Diregola, una società (detta capogruppo, o holding) è posta al vertice delgruppo, con funzioni di direzione e controllo delle sottoposte o attraverso ilpossesso del pacchetto di maggioranza del capitale sociale (controllo didiritto), oppure con la possibilità di imporre la propria volontà inassemblea (controllo di fatto).2.3. L’attività di direzione e coordinamento è disciplinata dall’art. 2497 eseguenti del codice civile e si configura quando una società esercita,direttamente o indirettamente, un potere direttivo sistematico su un’altra,indirizzandone le scelte imprenditoriali. Il legislatore riconosce il fenomenoe ne legittima l’esercizio, ma lo sottopone a un regime di responsabilitàspecifico, volto a tutelare gli interessi della società eterodiretta, gliinteressi dei soci di minoranza e i creditori sociali.2.4. In particolare, la società o l’ente che esercita attività di direzione ecoordinamento risponde in caso di danno arrecato alla societàeterodiretta per atti compiuti in esecuzione di tale attività, salvo prova cheNumero registro generale 17841/2022Numero sezionale 83/2026Numero di raccolta generale 9910/2026Data pubblicazione 17/04/2026il danno sia stato successivamente eliminato o compensato.La responsabilità può essere solidale con gli amministratori della societàeterodiretta, qualora abbiano partecipato al compimento dell’attodannoso.2.5. Per garantire la trasparenza del fenomeno, l’art. 2497-bis c.c. imponepoi precisi obblighi di pubblicità e informazione. In particolare: gliamministratori delle società sottoposte a direzione e coordinamentodevono indicarlo negli atti e nella corrispondenza; l’esistenza di taledeve contenere un’analisi dei rapporti intercorsi con la società capogruppo,ai sensi dell’art. 2497-bis, comma 3, c.c. In mancanza di tale pubblicità,si presume che la società eserciti direzione e coordinamento sulle propriecontrollate, salvo prova contraria.2.6. In ambito fallimentare, il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs.14/2019) riconosce la possibilità di trattare i gruppi in crisi in manieracoordinata, attraverso il concordato preventivo di gruppo el’amministrazione straordinaria di gruppo, con obiettivi di semplificazione etrattamento unitario del dissesto. Particolare attenzione è infine riservataai gruppi in ambito bancario e assicurativo, dove le autorità di vigilanzaesercitano poteri di controllo e richiedono obblighi informativi estesi.2.7. Sotto il profilo fiscale, l’ordinamento riconosce i gruppi d’imprese117 e ss. TUIR), che consentono di determinare un’unica base imponibilecomplessiva, evenienza da escludersi nel caso di specie, per comeincontroverso.3. Il concetto di controllo assume dunque un ruolo centrale nellaconfigurazione del gruppo. Dottrina e giurisprudenza distinguono tra:controllo di diritto, quando una società dispone della maggioranza dei votiesercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra società; controllo di fatto,quando, anche in assenza della maggioranza, sussiste un’influenzaNumero registro generale 17841/2022Numero sezionale 83/2026Numero di raccolta generale 9910/2026Data pubblicazione 17/04/2026dominante per effetto di particolari vincoli contrattuali o dellapartecipazione significativa al capitale sociale; controllo contrattuale, neicasi in cui l’influenza dominante deriva da patti parasociali, accordi didirezione o contratti specifici.3.1. Mentre la relazione di collegamento societario interno si presume, aisensi dell’art. 2359 comma 3 c.c., ove una delle società eserciti almenoun quinto dei voti nell’assemblea dell’altra o, comunque, si può desumeredall’assetto statutario della società soggetta all’influenza, il collegamentosocietario esterno è invece una situazione di fatto da accertarsi di volta involta, verificando se, in concreto, sussistano o meno le condizioni didipendenza economica che generano la possibilità dell’eserciziodell’influenza notevole in assemblea.3.2. L’accertamento dell’esistenza del collegamento societario non implicatuttavia di per sé anche l’esistenza del gruppo societario. Il collegamentosocietario è una relazione unilaterale intercorrente unicamente tra lasocietà che subisce l’influenza e la società che la esercita, operante alivello assembleare e non comporta la presunzione legale relativa diesercizio da parte della società dominante dell’attività di direzione ecoordinamento che è l’essenza del gruppo societario nella disciplinacodicistica. La previsione dell’art. 2497 sexies c.c., che sancisce lapresunzione legale relativa di esercizio da parte dell’ente dominantedell’attività di direzione e coordinamento in presenza della relazione dicontrollo societario è, infatti, chiara nel richiamare solo la parte dell’art.2359 c.c. che disciplina la relazione di controllo societario, così escludendoil richiamo dell’art 2359 comma 3 c.c., concernente il collegamentosocietario.3.3. Non è, dunque, sufficiente dimostrare l’esistenza del collegamentosocietario esterno per affermare la ricorrenza di un gruppo societario,essendo piuttosto necessaria la prova rigorosa dell’esercizio dell’attività didirezione e coordinamento da parte di una determinata società sulle altre.Numero registro generale 17841/2022Numero sezionale 83/2026Numero di raccolta generale 9910/2026Data pubblicazione 17/04/20263.4. Il mero rapporto di parentela fra i soci di società diverse, per potersitradurre nel collegamento societario esterno di cui all’art. 2359 comma 3c.c., deve esprimersi, in concreto, nell’esercizio effettivo di un’influenzanotevole sulle decisioni assembleari da parte di una ben determinatasocietà sulle altre e presuppone, dunque, l’individuazione dell’entedominante, del tipo e delle modalità di influenza nelle assemblee dellesocietà collegate determinate dal rapporto di parentela con il sociodell’ente dominante.3.5. Non è, quindi, sufficiente la mera constatazione del rapporto diparentela fra soci di società diverse per ravvisare il collegamentosocietario, che presuppone l’accertamento di tutti gli altri elementi di fattonecessari alla prova dell’effettiva influenza esercitata da un determinatoente all’interno dell’assemblea dell’altro nell’adozione di ben precisedecisioni strategiche dell’impresa. In altri termini, per l’accertamento delcollegamento societario tra società partecipate da soggetti diversi ènecessario verificare non solo il rapporto di parentela, ma anche come ledinamiche dei rapporti familiari tra soci di società diverse si siano tradottein influenza notevole sulle decisioni strategiche dell’assemblea di unaspecifica società e in intese dirette a realizzare ben precise finalitàeconomiche comuni.3.6. Lo stesso precedente di legittimità richiamato nella sentenzaimpugnata (Cass. n. 7554/2011) ha riconosciuto la possibile rilevanza deirapporti familiari tra i soci nell’esercizio dell’influenza notevole, affermandoil principio secondo cui “A norma dell'art. 2359, terzo comma, cod. civ., siconsiderano collegate le società sulle quali un'altra società esercitaun'influenza notevole; tale situazione - che la norma considera presuntaove nell'assemblea ordinaria possa essere esercitato almeno un quinto deivoti ovvero un decimo, se si tratta di società quotate in borsa - puòsussistere anche in presenza di società a ristretta base azionaria efamiliare, in virtù del vincolo di complicità che - secondo l'"id quodNumero registro generale 17841/2022Numero sezionale 83/2026Numero di raccolta generale 9910/2026Data pubblicazione 17/04/2026plerumque accidit" - connota i rapporti dei parenti di primo e secondogrado, facendone derivare intese dirette a realizzare finalità comuni”. Ma ilsuddetto arresto si riferisce, come già evidente dal tenore della massima,ad un contesto di compartecipazione reciproca dei soci legati da vincoli diparentela alle compagini sociali delle società coinvolte e, dunque, ad unasituazione di fatto ove il legame familiare non era l’unico elemento posto afondamento dell’accertamento del collegamento societario. La circostanzaemerge dalla motivazione, ove la Corte chiarisce che il collegamento deveconsistere in un rapporto intercorrente tra società o imprese, tale dagiustificare la situazione della "influenza notevole" e tale situazione è statariscontrata nella fattispecie, in considerazione della posizione di F.L., cheera socia in misura di un quinto del capitale sociale della societàacquirente ed in misura del 95% del capitale sociale della societàalienante che sarebbe successivamente fallita.3.7. In ogni caso, come già chiarito, la prova dell’esistenza delcollegamento societario, ai sensi dell’art. 2359 comma 3 c.c., nondetermina la presunzione di esistenza del gruppo societario di cuipotrebbe, al più, costituire un indizio. L’accertamento dell’esistenza delgruppo societario esige, infatti, la prova rigorosa dell’esercizio dell’attivitàdi direzione e coordinamento da parte della società capogruppo,di indirizzo della gestione delle consociate.3.8. In definitiva, il rapporto di parentela o affinità tra soggetti che sianosoci di società diverse non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l’esistenzadel collegamento societario esterno fra gli enti, ai sensi dell’art. 2359comma 3 c.c., essendo necessario l’accertamento, in concreto,dell’esercizio di un’influenza notevole da parte di una società determinatasulle decisioni assembleari strategiche dell’altra e, in ogni caso,l’accertamento del collegamento societario non vale a far presumerel’esistenza di un gruppo societario, che richiede la prova rigorosaNumero registro generale 17841/2022Numero sezionale 83/2026Numero di raccolta generale 9910/2026Data pubblicazione 17/04/2026dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte dellasocietà capogruppo sulle altre consociate.4. Nel caso di specie, la CTR non ha fatto corretta applicazione dei principirichiamati laddove, dapprima ha ritenuto la relazione di parentela frasoggetti che sono tutti componenti di compagini sociali diverse, sufficientea dimostrare il collegamento societario, senza neanche individuare qualeente dei tre avrebbe esercitato l’influenza notevole, in virtù di quali intesee per quali specifiche finalità comuni e, di poi, ha confuso il collegamentosocietario con il gruppo societario, traendo dall’accertamento delcollegamento societario conseguenze giuridiche proprie solodell’accertamento dell’esistenza del gruppo di imprese, che non ha inalcun modo compiuto; senza, peraltro, dare alcun rilievo al dato, pacifico,della mancanza di un bilancio consolidato.5.Con il terzo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione degliarticoli 36, comma 2 del decreto legislativo n. 546/92 e 132, n. 4 c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» l’Ufficio assume che lamotivazione della sentenza sarebbe meramente apparente nella parte incui, a meno di non ritenerlo mero obiter dictum, aveva ritenuto che iversamenti effettuati alla [OSCURATO:SOCIETA]. nel corso del 2014 erano frutto diincassi già stati sottoposti ad imposizione fiscale, senza indicare la fontedel proprio convincimento.5.1. Il motivo è fondato.5.2. La C.T.R. ha affermato che, ove si fossero ritenute imponibili lemovimentazioni infragruppo, si sarebbe configurata una doppiaimposizione in quanto le medesime movimentazioni, frutto di incassi giàsottoposti ad imposizione fiscale – sarebbero stati ulteriormente tassati siaall’atto di conferimento delle liquidità, che all’atto della restituzione, conevidente violazione del divieto di doppia imposizione.5.3. L’art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973 (attualmente art. 163), haintrodotto il principio del divieto della doppia imposizione in materiaNumero registro generale 17841/2022Numero sezionale 83/2026Numero di raccolta generale 9910/2026Data pubblicazione 17/04/2026tributaria, prevedendo che la stessa imposta non può essere applicata piùvolte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti disoggetti diversi. In termini generali, può dirsi che la duplicazione diimposta, allorchè si verifica il medesimo presupposto, sia nei confrontidello stesso soggetto, sia nei confronti di soggetti diversi, costituiscesostanziale violazione della legge, la cui osservanza il legislatore richiedefin dalla fase dell’accertamento.5.4. Senonchè, i giudici di appello non hanno in alcun modo spiegato inquale parte dell’avviso di accertamento risultasse ripresa a tassazione duevolte la stessa somma, quale ricavo non dichiarato, né tanto meno daquale fonte di prova abbiano tratto il convincimento che gli incassiriversati dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla società [OSCURATO:SOCIETA]. fossero giàstati assoggettati a tassazione da parte della società appellante.6.Con il quarto ed ultimo motivo si deduce «violazione dell’art. 88, comma4, T.U.I.R.», in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ignoratoche “non si considerano sopravvenienze attive – soltanto - i versamenti indenaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società edagli enti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, né gliapporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni“,disposizione di favore di stretta interpretazione, anche in ragione della suanatura eccezionale, che non poteva trovare applicazione nella fattispecie inesame, ove i versamenti in denaro venivano effettuati da ciascuna societàin favore delle altre due, di cui però non erano socie. Si trattava dunque dimovimentazioni in entrata relative ad operazioni di finanziamento prive digiustificazione economica e non legittimate dalle previsioni statutarie, daqualificarsi sopravvenienze attive – proventi straordinari – ai sensi dell’art.88, comma 3, T.U.I.R., come correttamente ritenuto dagli accertatori,giacchè la [OSCURATO:SOCIETA]. non era socia delle [OSCURATO:SOCIETA]. eneppure quest’ultima era socia della prima.6.1. Il motivo è fondato.Numero registro generale 17841/2022Numero sezionale 83/2026Numero di raccolta generale 9910/2026Data pubblicazione 17/04/20266.2. L’art. 88, comma 4, del T.U.I.R è norma di stretta interpretazione inquanto introduce un’esenzione fiscale. Questa Corte, nella sentenza n.22917/2014 (v. anche Cass. n. 35768/2022, con riferimento ad unasomma accreditata sul conto corrente di una società da parte del padredei soci), ha spiegato che, in tema di determinazione del redditod'impresa, l'esenzione prevista dall'art. 88, quarto comma, del d.P.R. n. 22dicembre 1986 n. 917, che, nella versione "ratione temporis" applicabile,non considera sopravvenienze attive i versamenti dei soci in denaro o innatura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società in nomecollettivo o in accomandita semplice, pur estendendosi, in virtù delcombinato disposto degli artt. 95, primo comma, e 87, primo comma, delmedesimo d.P.R. n. 917 del 1986 alle società di capitali, non è applicabileai conferimenti effettuati da soggetti diversi dai soci della beneficiata,anche se da questi ultimi delegati al pagamento nell'ambito di operazionitra società del medesimo gruppo, in quanto trattandosi di disposizionefiscale di favore, che sottrae a tassazione le suddette tipologie diversamenti, è norma di natura eccezionale e, pertanto, di strettainterpretazione. Tale interpretazione è stata avallata dalla CorteCostituzionale, nella sentenza n. 264/2017.7. In conclusione, accolti i motivi secondo, terzo e quarto, respinto ilprimo, la sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per unnuovo e motivato esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, rigettatoil primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversaNumero registro generale 17841/2022Numero sezionale 83/2026Numero di raccolta generale 9910/2026Data pubblicazione 17/04/2026composizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per liquidare lespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.2.2026.Il consigliere estensore Il Presidente( [OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 09910/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris