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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 14295/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • SANTOIANNI Vincenzo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2020 della Corte di Appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 05/06/2020 la Corte di Appello di Potenza confermava la decisione del Tribunale di Lagonegro del 25/11/2015 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del contestato reato di estorsione.

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo con due motivi la violazione di legge: a) per l'omessa derubricazione del reato in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avendo agito per il recupero di un credito risarcitorio, in assenza di costrizione sulla vittima; b) per la mancata assunzione di una prova decisiva (escussione di un teste circa la sussistenza di una legittima pretesa da far valere giudizialmente).

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi che, peraltro, reiterano censure già prospettate in sede di merito e adeguatamente definite dalla corte territoriale.

4. I giudici di merito si sono infatti uniformati all'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte secondo cui ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente.

5. Nel caso di specie, dalla ricostruzione in fatto della fattispecie - immune da vizi logici, perché basata su una plausibile valutazione delle risultanze istruttorie, effettuata con doppia pronuncia conforme di condanna - si rileva: a) la pretesa risarcitoria alla quale il ricorrente fa riferimento si riferisce a terze persone (le dipendenti del night club), con effetti indiretti nella sfera giuridica del Santoianni; b) la somma pretesa (5.000 euro) non corrisponde in ogni caso al danno conseguente "a solo tre giorni di prognosi", secondo la certificazione medica in atti, con conseguente sproporzione e non corrispondenza del credito a ciò che in astratto l'ordinamento avrebbe potuto riconoscere ai soggetti danneggiati; c) le minacce rivolte alla vittima, di effettiva portata intimidatoria, escludono una valenza paritaria delle trattative e connotano la richiesta di portata estorsiva.

6. Circa il secondo motivo di ricorso, il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda, come nel caso in esame, su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Cass. sez.6, sent. n. 2972 del 4/12/2020 Rv. 280589).

7. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma il giorno 8 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te uigi Agos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • SANTOIANNI Vincenzo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2020 della Corte di Appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 05/06/2020 la Corte di Appello di Potenza confermava la decisione del Tribunale di Lagonegro del 25/11/2015 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del contestato reato di estorsione. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo con due motivi la violazione di legge: a) per l'omessa derubricazione del reato in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avendo agito per il recupero di un credito risarcitorio, in assenza di costrizione sulla vittima; b) per la mancata assunzione di una prova decisiva (escussione di un teste circa la sussistenza di una legittima pretesa da far valere giudizialmente). 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi che, peraltro, reiterano censure già prospettate in sede di merito e adeguatamente definite dalla corte territoriale. 4. I giudici di merito si sono infatti uniformati all'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte secondo cui ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente. 5. Nel caso di specie, dalla ricostruzione in fatto della fattispecie - immune da vizi logici, perché basata su una plausibile valutazione delle risultanze istruttorie, effettuata con doppia pronuncia conforme di condanna - si rileva: a) la pretesa risarcitoria alla quale il ricorrente fa riferimento si riferisce a terze persone (le dipendenti del night club), con effetti indiretti nella sfera giuridica del Santoianni; b) la somma pretesa (5.000 euro) non corrisponde in ogni caso al danno conseguente "a solo tre giorni di prognosi", secondo la certificazione medica in atti, con conseguente sproporzione e non corrispondenza del credito a ciò che in astratto l'ordinamento avrebbe potuto riconoscere ai soggetti danneggiati; c) le minacce rivolte alla vittima, di effettiva portata intimidatoria, escludono una valenza paritaria delle trattative e connotano la richiesta di portata estorsiva. 6. Circa il secondo motivo di ricorso, il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda, come nel caso in esame, su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Cass. sez.6, sent. n. 2972 del 4/12/2020 Rv. 280589). 7. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 8 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te uigi Agos
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