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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2005

ECLI:EU:C:2005:33
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]27/02

[OSCURATO:PERSONA]

contro

[OSCURATO:PERSONA]H

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA]) «[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles — Domanda d’interpretazione degli artt. 5, punti 1 e 3, nonché 13, primo comma, punto 3 — Diritto del consumatore destinatario di una pubblicità ingannevole di esigere in giudizio il premio apparentemente vinto — Qualificazione — Azione di natura contrattuale contemplata dall’art. 13, primo comma, punto 3, o dall’art. 5, punto 1, ovvero derivante da un delitto contemplata dall’art. 5, punto 3 — Presupposti» Conclusioni dell’avvocato generale F.G.

Jacobs, presentate l’8 luglio 2004 ? Sentenza della Corte (Secondo Sezione) 20 gennaio 2005 ? Massime della sentenza

1. [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori — Art. 13, primo comma, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] — Presupposti per l’applicabilità — Azione di un consumatore domiciliato in uno Stato membro intesa a far condannare una società di vendita per corrispondenza avente sede in un altro Stato membro alla consegna di un premio apparentemente vinto — Azione che non costituisce, in assenza di un nesso con un contratto avente ad oggetto una fornitura di beni mobili materiali o di servizi, un’azione di natura contrattuale ai sensi della detta disposizione ([OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, art. 13, primo comma, punto 3)

2. [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Competenze speciali — Competenza in materia contrattuale — Azione di natura contrattuale — Nozione — Azione di un consumatore domiciliato in uno Stato membro intesa a far condannare una società di vendita per corrispondenza avente sede in un altro Stato membro alla consegna di un premio apparentemente vinto — Inclusione — Presupposti — Missiva inviata al consumatore in cui quest’ultimo viene designato per nome come vincitore del premio — Accettazione della promessa da parte del consumatore e richiesta di versamento del premio — Indipendenza dell’attribuzione del premio da un ordinativo di merci e assenza di un tale ordinativo — Irrilevanza ([OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, art. 5, punto 1)

1. Per quanto riguarda l’art. 13, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982 relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989 relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla [OSCURATO:PERSONA] 29 novembre 1996 relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, relativo alla competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori, il punto 3 di tale disposizione trova applicazione solo, in primo luogo, quando il ricorrente è un consumatore finale privato, non impegnato in attività commerciali o professionali, in secondo luogo, quando l’azione giudiziale è collegata ad un contratto concluso tra tale consumatore ed un venditore professionista, che ha ad oggetto una fornitura di beni mobili materiali o servizi e che ha dato origine ad obbligazioni reciproche ed interdipendenti tra le due parti del contratto e, in terzo luogo, quando ricorrono parimenti i due specifici presupposti elencati dall’art. 13, primo comma, punto 3, lett. a) e b).

Di conseguenza, in una situazione in cui un venditore professionista si è rivolto ad un consumatore inviandogli una lettera personalizzata contenente una promessa di attribuzione di un premio alla quale era accluso un catalogo accompagnato da un buono d’ordine che proponeva in vendita suoi beni mobili materiali nello Stato contraente in cui risiede il consumatore al fine di indurlo a dare seguito alla sollecitazione del professionista, ma il comportamento di quest’ultimo non è stato seguito dalla conclusione di un contratto tra il consumatore ed il venditore professionista riguardante uno degli oggetti specifici cui si riferisce l’art. 13, primo comma, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] e nel cui ambito le parti avessero assunto impegni sinallagmatici, l’azione proposta dal consumatore e mirante al versamento del premio non può essere considerata avere natura contrattuale ai sensi della detta disposizione. (v. punti 34, 36, 38)

2. Le norme in materia di competenza enunciate dalla [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla [OSCURATO:PERSONA] 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, devono essere interpretate nel modo seguente: — l’azione giudiziaria con la quale un consumatore mira a far condannare, ai sensi della normativa dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato, una società di vendita per corrispondenza, avente sede in un altro Stato contraente, alla consegna di un premio da esso apparentemente vinto è di natura contrattuale, ai sensi dell’art 5, punto 1, della detta [OSCURATO:PERSONA], purché, da un lato, la detta società, al fine di indurre il consumatore a stipulare un contratto, gli abbia inviato una missiva che lo designa per nome idonea a suscitare l’impressione che gli verrà attribuito un premio nell’ipotesi in cui restituisca il «buono di pagamento» allegato a tale lettera e purché, d’altro lato, il detto consumatore accetti le condizioni stipulate dal venditore e reclami effettivamente il versamento della vincita promessa; — per contro, quand’anche tale missiva contenga inoltre un catalogo pubblicitario di prodotti della stessa società accompagnato da un modulo di «domanda di prova senza impegno», la duplice circostanza che l’attribuzione del premio non dipenda dall’ordinativo di merci e che il consumatore non abbia di fatto effettuato un tale ordinativo è irrilevante ai fini dell’interpretazione supra menzionata. (v. punto 61 e dispositivo) SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 20 gennaio 2005 (1) «[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles – Domanda d'interpretazione degli artt. 5, punti 1 e 3, nonché 13, primo comma, punto 3 – Diritto del consumatore destinatario di una pubblicità ingannevole di esigere in giudizio il premio apparentemente vinto – Qualificazione – Azione di natura contrattuale contemplata dall'art. 13, primo comma, punto 3, o dall'art. 5, punto 1, ovvero derivante da delitto contemplata dall'art. 5, punto 3 – Presupposti» Nella causa C‑27/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'[OSCURATO:PERSONA] (Austria) con decisione 14 gennaio 2002, pervenuta alla cancelleria il 31 gennaio 2002, nel procedimento

[OSCURATO:PERSONA]

contro

[OSCURATO:PERSONA]H

, LA CORTE (Seconda Sezione),, composta dal sig.

C.W.A.

Timmermans, presidente di sezione, dai sigg.

C. Gulmann e R. Schintgen (relatore), giudici, avvocato generale: sig.

F.G.

Jacobs cancelliere: sig.ra M.-F.

Contet, amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell'udienza del 26 maggio 2004, viste le osservazioni scritte presentate: – per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dai sigg.

K.-H.

Plankel e S. Ganahl, Rechtsanwälte; – per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, dal sig.

A. Matt, Rechtsanwalt; – per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente, assistita dal sig.

A. Klauser, Rechtsanwalt; – per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra A.-M.

Rouchaud e dal sig.

W. Bogensberger, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 luglio 2004, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di decisione pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 5, punti 1 e 3, nonché 13, primo comma, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e – testo modificato – pag. 77), dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), e dalla [OSCURATO:PERSONA] 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles»). 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che vede opposti la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], cittadina austriaca residente in Lustenau (Austria), e la società, di diritto tedesco, di vendita per corrispondenza [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), con sede in Langenfeld (Germania), riguardo ad un’azione diretta a far condannare quest’ultima a consegnare alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] una vincita, poiché la detta società, con una lettera indirizzatale nominativamente, aveva suscitato nella sig.ra [OSCURATO:PERSONA] l’impressione che le fosse stato attribuito un premio.

Contesto normativo [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles 3 Le norme sulla competenza stabilite dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles figurano nel titolo II di questa, costituito dagli artt. 2‑24. 4 L’art. 2, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, che fa parte del titolo II della stessa, sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», enuncia la seguente norma di principio: «Salve le disposizioni della presente [OSCURATO:PERSONA], le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato». 5 L’art. 3, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, che figura nella stessa sezione, dispone: «Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni da 2 a 6 del presente titolo». 6 Gli artt. 5-18 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, che costituiscono le sezioni 2-6 del suo titolo II, prevedono regole di competenza speciale, imperativa o esclusiva. 7 Così, ai sensi dell’art. 5, contenuto nella sezione 2, intitolata «Competenze speciali», del titolo II della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles: «Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: 1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; (...) (...) 2) in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto; (...)». 8 All’interno del medesimo titolo II della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, gli artt. 13‑15 della stessa costituiscono la sezione 4, dal titolo: «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori». 9 L’art. 13 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles così dispone: «In materia di contratti conclusi da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in appresso denominata “consumatore”, la competenza è regolata dalla presente sezione, salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5: 1) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali, 2) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni, 3) qualora si tratti di un altro contratto che abbia per oggetto una fornitura di servizio o di beni mobili materiali se: a) la conclusione del contratto è stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio e se b) il consumatore ha compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto.

Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato contraente, ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra filiale in uno Stato contraente, essa è considerata, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di tale Stato.

La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto». 10 Ai sensi dell’art. 14, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles: «L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio tale parte ha il proprio domicilio, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il consumatore». 11 Può derogarsi alla citata norma di competenza solo nel rispetto delle condizioni enunciate all’art. 15 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles.

Le disposizioni nazionali pertinenti 12 L’art. 5 j della legge austriaca sulla tutela dei consumatori (BGBl.

I, 1979, pag. 140) dispone quanto segue: «Gli imprenditori che inviano ad un determinato consumatore promesse di assegnazione di un premio o altre analoghe comunicazioni e con i termini di tale comunicazione suscitano l’impressione che il consumatore abbia vinto un determinato premio devono consegnare al consumatore detto premio; esso può anche essere richiesto in via giudiziaria». 13 Tale disposizione è stata aggiunta alla legge sulla tutela dei consumatori dall’art. 4 della legge austriaca sui contratti a distanza (BGBl.

I, 1999/185) in occasione del recepimento, nel diritto austriaco, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19). 14 Tale disposizione è entrata in vigore il 1° ottobre 1999. 15 L’[OSCURATO:PERSONA] precisa, nella sua ordinanza di rinvio, che l’obiettivo del detto art. 5 j è quello di accordare al consumatore il diritto a proporre un’azione per ottenere giudizialmente l’esecuzione di una «promessa di vincita» allorché è stato indotto in errore per il fatto che un operatore professionale lo ha contattato personalmente suscitandogli l’impressione di aver vinto un premio, laddove l’obiettivo effettivo dell’operazione, consistente nell’indurlo ad ordinare prodotti, appariva unicamente in indicazioni in caratteri piccoli o in una collocazione poco visibile nell’ambito della lettera e in termini difficilmente comprensibili.

Controversia principale e questione pregiudiziale 16 Risulta dal fascicolo della causa principale che all’inizio dell’anno 2001 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA], che esercita attività di vendita per corrispondenza di merci, una lettera inviata da quest’ultima e indirizzata personalmente al suo domicilio.

Tale lettera conteneva, da un lato, un «buono di pagamento» la cui forma e il cui contenuto hanno indotto la destinataria a credere di aver vinto, nell’ambito di un’«estrazione di premi in denaro» organizzata dalla detta società, un premio di ATS 455 000 e, d’altro lato, un catalogo dei prodotti commercializzati da tale società – che apparentemente si presentava anche nelle sue relazioni con i clienti sotto il nome di «[OSCURATO:PERSONA] GmbH» –, catalogo accompagnato da un modulo di «domanda di prova senza impegno».

Nel prospetto pubblicitario inviato alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] indicava di poter essere contattata anche per Internet all’indirizzo seguente: www.janus-versand.com. 17 Sul «buono di pagamento» compariva quale titolo il termine «conferma» nonché, in grassetto, il numero vincente.

Il nome e l’indirizzo della destinataria beneficiaria di tale buono erano quelli della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], tutto ciò accompagnato dalla menzione «personale – non cedibile».

Tale «buono di pagamento» indicava, sempre in grassetto, l’importo della vincita in cifre (ATS 455 000) e, sotto questo, lo stesso importo in lettere, nonché una conferma, firmata da un tal sig. [OSCURATO:PERSONA], attestante che «l’importo del premio indicato è corretto e conforme al documento in nostro possesso», firma accompagnata dalla menzione «studio e ufficio di esperti diplomati e giurati».

La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era inoltre invitata ad incollare sul «buono di pagamento», nello spazio a tal fine previsto, la «cedola ufficiale dell’ufficio» allegata alla lettera e a rinviare alla [OSCURATO:PERSONA] il modulo di «domanda di prova senza impegno».

Sul «buono di pagamento» comparivano anche una casella riservata alla data e alla firma, l’indicazione «da completare» e un rinvio in caratteri piccoli alle condizioni di partecipazione e di consegna del premio apparentemente vinto.

La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] doveva menzionare su tale «buono di pagamento» di aver letto e accettato le dette condizioni.

Tale buono esortava infine il destinatario a rinviare «fin da oggi» tale documento debitamente completato perché potesse darvisi seguito e a tal fine era acclusa una busta. 18 La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], come era stata invitata a fare dalla [OSCURATO:PERSONA], ha pertanto rispedito il «buono di pagamento» a tale società, ritenendo che ciò fosse sufficiente per ottenere la promessa vincita di ATS 455

000. 19 In un primo tempo la [OSCURATO:PERSONA] non ha reagito, successivamente si è rifiutata di versare la detta somma alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. 20 Quest’ultima ha quindi proposto dinanzi ai giudici austriaci un’azione contro la [OSCURATO:PERSONA], fondata principalmente sull’art. 5 j della legge sulla tutela dei consumatori, diretta a veder condannare tale società a versarle l’importo di ATS 455 000, maggiorato delle spese e dei costi accessori.

Secondo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la detta domanda ha natura contrattuale poiché con la sua promessa di attribuzione di un premio la [OSCURATO:PERSONA] l’ha indotta a concludere un contratto di vendita di beni mobili di tale società.

Siffatta domanda è tuttavia fondata anche su altri motivi, in particolare, sulla violazione degli obblighi precontrattuali.

In subordine, la ricorrente nella causa principale considera la sua domanda presentata in materia di delitto o quasi-delitto. 21 [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la competenza dei giudici austriaci a conoscere della detta domanda, sottolineando, anzitutto, che la lettera sulla quale la domanda era fondata non proveniva da essa stessa, ma dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH, società che costituirebbe un’altra entità giuridica, successivamente, che essa non aveva promesso alcun premio alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e, infine, che non aveva rapporti contrattuali con quest’ultima. 22 Il 2 ottobre 2001 il [OSCURATO:PERSONA] (Austria) ha respinto per incompetenza l’azione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], non essendo quest’ultima, a suo parere, riuscita a dimostrare il nesso esistente tra la [OSCURATO:PERSONA] e il mittente della promessa di attribuzione di vincita, vale a dire la «[OSCURATO:PERSONA] GmbH, Postfach 1670, Abt. 3 Z 4, D-88106 Lindau». 23 La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello contro tale pronuncia dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]. 24 Quest’ultimo giudice considera che, per decidere la questione della competenza internazionale, è necessario tener conto della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles.

In proposito sarebbe rilevante stabilire se l’azione proposta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] debba essere considerata fondata su un diritto di natura contrattuale, ai sensi dell’art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, ovvero se tale azione sia proposta in materia di delitti o quasi delitti, ai sensi del punto 3 del detto articolo, o ancora se essa rientri nell’ambito dell’art. 13, primo comma, punto 3, della detta [OSCURATO:PERSONA]. 25 Il giudice del rinvio rileva che una questione analoga è stata già sottoposta alla Corte dall’[OSCURATO:PERSONA] (Austria) nella causa conclusasi con la sentenza 11 luglio 2002, causa C‑96/00, Gabriel ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑6367) – sentenza pronunciata dopo il presente rinvio pregiudiziale alla Corte –, ma che i fatti all’origine di tale causa si distinguono da quelli della fattispecie in esame.

Nella causa Gabriel infatti l’impresa considerata aveva fatto dipendere la partecipazione alla lotteria – e, di conseguenza, il pagamento del premio che si asseriva vinto – da un ordinativo che doveva essere previamente fatto dal consumatore, mentre, nella causa di cui è investito il detto giudice, la consegna della vincita non sarebbe subordinata all’ordinativo di merci da parte del consumatore né alla consegna di queste ultime da parte della [OSCURATO:PERSONA].

L’invio del «buono di pagamento» sarebbe a tal fine sufficiente. 26 Tuttavia, contestualmente al messaggio relativo all’asserita vincita, il consumatore avrebbe ricevuto un catalogo dei prodotti venduti dalla [OSCURATO:PERSONA] e un modulo di «domanda di prova senza impegno», che doveva manifestamente indurre la destinataria a concludere un contratto di acquisto di beni mobili offerti da tale società.

Il giudice del rinvio ne deduce che, mentre nella causa conclusasi con la citata sentenza Gabriel era stato stipulato un contratto di vendita di beni mobili, per contro, nella fattispecie, indipendentemente dalla promessa di vincita che potrebbe eventualmente essere valutata isolatamente, tra le parti si sono avute solo relazioni precontrattuali. 27 Considerando che, in queste circostanze, la soluzione della controversia di cui è investito dipenda dall’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, l’[OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se il diritto concesso ai consumatori dall’art. 5 j della legge austriaca sulla tutela dei consumatori (...), nella formulazione dell’art. 1, n. 2, della legge austriaca sui contratti a distanza (...), di poter chiedere in via giudiziaria agli imprenditori il premio apparentemente vinto, allorché questi ultimi inviano (o hanno inviato) promesse di assegnazione di un premio o altre analoghe comunicazioni a un determinato consumatore e con la formulazione di queste comunicazioni suscitano (o hanno suscitato) l’impressione che il consumatore abbia vinto un determinato premio, costituisca ai sensi della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles (...): a) un diritto di natura contrattuale ai sensi dell’art. 13, [primo comma,] punto 3, o b) un diritto di natura contrattuale ai sensi dell’art. 5, punto 1, o c) un diritto derivante da delitto o quasi-delitto ai sensi dell’art. 5, punto 3, qualora un consumatore normalmente avveduto possa fondatamente presumere, sulla scorta dei documenti inviatigli, che gli sia sufficiente reclamare l’importo tenuto a sua disposizione rinviando il buono di pagamento allegato e che il versamento del premio non sia subordinato all’ordinazione di merci presso l’impresa che ha promesso la vincita né alla consegna delle medesime, quando tuttavia, contestualmente, il consumatore ha ricevuto, assieme alla presunta promessa di vincita, un catalogo di prodotti della detta impresa unitamente ad un modulo per l’ordinazione non vincolante».

La questione pregiudiziale 28 Tenuto conto dei fatti della causa principale, la questione sollevata dev’essere intesa come volta a stabilire, in sostanza, se le norme in materia di competenza enunciate dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles debbano essere interpretate nel senso che l’azione giudiziale, con la quale un consumatore mira a far condannare, ai sensi della normativa dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato, una società di vendita per corrispondenza, avente sede in un altro Stato contraente, alla consegna di un premio da esso apparentemente vinto, è di natura contrattuale, ai sensi degli artt. 5, punto 1, o 13, primo comma, punto 3, della detta [OSCURATO:PERSONA] ovvero costituisce un’azione in materia di delitto o quasi-delitto ai sensi dell’art 5, punto 3, di quest’ultima, laddove la detta società abbia inviato a tale consumatore designato per nome una missiva idonea a suscitargli l’impressione che gli sarà attribuito un premio qualora ne reclami il versamento, rinviando il «buono di pagamento» accluso alla detta missiva e quest’ultima contenga anche un catalogo pubblicitario di prodotti della stessa società accompagnati da un modulo di «domanda di prova senza impegno», senza che l’attribuzione del detto premio dipenda dall’ordinativo di merci e qualora, in effetti, il consumatore non abbia fatto tale ordine. 29 Per risolvere la questione così riformulata si deve preliminarmente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di materia di delitto o quasi‑delitto ai sensi dell’art. 5, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles comprende qualsiasi domanda mirante a coinvolgere la responsabilità del convenuto che non si ricollega alla materia contrattuale di cui all’art. 5, n. 1, della stessa [OSCURATO:PERSONA] (v., in particolare, sentenze 27 settembre 1988, causa 189/87, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 5565, punto 17; 26 marzo 1992, causa C‑261/90, Reichert e Kockler, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑2149, punto 16, e 27 ottobre 1998, causa C‑51/97, Réunion européenne e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑6511, punto 22; Gabriel, cit., punto 33, e 1° ottobre 2002, causa C‑167/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑8111, punto 36). 30 Ne consegue che si deve anzitutto verificare se un’azione su cui si fonda la causa principale abbia natura contrattuale. 31 A tale proposito deve rilevarsi che l’art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles si riferisce alla materia contrattuale in generale, mentre l’art. 13 della medesima considera specificamente vari tipi di contratto stipulati da consumatori. 32 Poiché l’art. 13 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles rappresenta pertanto una lex specialis rispetto all’art. 5, punto 1, della stessa, deve preliminarmente accertarsi se un’azione che presenta le caratteristiche enunciate nella questione pregiudiziale, come riformulata al punto 28 della presente sentenza, possa rientrare nell’ambito d’applicazione della prima di queste due disposizioni. 33 Come la Corte ha più volte stabilito, le nozioni utilizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles – e, in particolare, quelle che compaiono agli artt. 5, punti 1 e 3, e 13 di quest’ultima – vanno interpretate autonomamente, alla luce soprattutto del sistema e delle finalità della [OSCURATO:PERSONA], così da assicurare l’applicazione uniforme di quest’ultima in tutti gli Stati contraenti (v., segnatamente, sentenze 21 giugno 1978, causa 150/77, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1431, punti 14‑16; 19 gennaio 1993, causa C‑89/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑139, punto 13; 3 luglio 1997, causa C‑269/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑3767, punto 12; 27 aprile 1999, causa C‑99/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑2277, punto 26, e Gabriel, cit., punto 37). 34 Per quanto riguarda più in particolare l’art. 13, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, la Corte ha già dichiarato, fondandosi sui criteri enunciati al punto precedente, che il punto 3 di tale disposizione trova applicazione solo, in primo luogo, quando il ricorrente è un consumatore finale privato, non impegnato in attività commerciali o professionali, in secondo luogo, quando l’azione giudiziale è collegata ad un contratto concluso tra tale consumatore e un venditore professionista, che ha ad oggetto una fornitura di beni mobili materiali o servizi e che ha dato origine ad obbligazioni reciproche e interdipendenti tra le due parti del contratto e, in terzo luogo, quando ricorrono parimenti i due specifici presupposti elencati dall’art. 13, primo comma, punto 3, lett. a) e b). 35 Orbene, si deve rilevare che tutti questi presupposti non ricorrono in una fattispecie quale la causa principale. 36 Infatti, pur se è incontestabile che, in una situazione di questo tipo, la ricorrente nella causa principale ha effettivamente la qualità di consumatore, rientrante nell’art 13, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, e che il venditore si è rivolto al consumatore nelle forme previste al punto 3, lett. a), di tale disposizione, inviandogli una lettera personalizzata contenente una promessa d’attribuzione di un premio alla quale era accluso un catalogo accompagnato da un buono d’ordine che proponeva in vendita i suoi beni mobili materiali nello Stato contraente in cui risiede il consumatore al fine di indurlo a dare seguito alla sollecitazione del professionista, resta pur sempre il fatto che, nella fattispecie, il comportamento di quest’ultimo non è stato seguito dalla conclusione di un contratto tra il consumatore e il venditore professionista riguardante uno degli oggetti specifici cui si riferisce la detta disposizione e nel cui ambito le parti hanno assunto impegni sinallagmatici. 37 È quindi pacifico che, nella causa principale, l’attribuzione del premio apparentemente vinto dal consumatore non era subordinata alla condizione che quest’ultimo ordinasse le merci offerte dalla [OSCURATO:PERSONA] e in effetti la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non ha effettuato alcun ordine.

Inoltre, non risulta in alcun modo dal fascicolo che, reclamando la consegna della «vincita» promessa, quest’ultima abbia assunto un qualsiasi obbligo nei confronti della detta società, fosse solo sostenendo spese per ottenere l’attribuzione della vincita. 38 In tali circostanze, un’azione come quella proposta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nella causa principale non può essere considerata avere natura contrattuale ai sensi dell’art 13, primo comma, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. 39 Contrariamente a quanto sostengono la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il governo austriaco, tale considerazione non è smentita né dall’obiettivo che costituisce il fondamento della detta disposizione, vale a dire assicurare una protezione adeguata del consumatore in quanto parte ritenuta debole, né dalla circostanza che, nella fattispecie, la missiva inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] al consumatore designato nominativamente era accompagnata da un modulo denominato «domanda di prova senza impegno», destinato chiaramente ad indurre il consumatore ad ordinare merci vendute dalla detta società. 40 Infatti, come risulta dalla sua stessa formulazione, il detto art. 13 riguarda inequivocabilmente il «contratto concluso» da un consumatore «[avente] per oggetto una fornitura di servizio o di beni mobili materiali». 41 L’interpretazione risultante dai punti 36-38 della presente sentenza è suffragata dalla collocazione che le norme sulla competenza in materia di contratti conclusi da consumatori, enunciate al titolo II, sezione 4, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles trovano nel sistema previsto da quest’ultima. 42 Infatti gli artt. 13-15 della detta [OSCURATO:PERSONA] costituiscono una deroga al principio generale, previsto all’art. 2, primo comma, della detta [OSCURATO:PERSONA], che attribuisce la competenza agli organi giurisdizionali dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto. 43 Ne consegue che, conformemente alla giurisprudenza costante, le norme specifiche sulla competenza dettate agli artt. 13‑15 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles devono essere sottoposte ad interpretazione restrittiva, che non può andare oltre le ipotesi espressamente previste da tale [OSCURATO:PERSONA] (v., in particolare, citate sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 17; [OSCURATO:PERSONA], punti 14-16; [OSCURATO:PERSONA], punto 13, e [OSCURATO:PERSONA], punto 27). 44 Essendo quindi esclusa l’applicazione dell’art. 13, primo comma, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles in una controversia che presenti le caratteristiche enunciate dalla questione come riformulata al punto 28 della presente sentenza, rileva di conseguenza esaminare se un’azione come quella di cui alla causa principale possa essere considerata avere natura contrattuale ai sensi dell’art. 5, punto 1, della detta [OSCURATO:PERSONA]. 45 In proposito si deve constatare anzitutto che, come risulta dalla sua stessa formulazione, l’art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles non esige la conclusione di un contratto (v., nello stesso senso, sentenza 17 settembre 2002, causa C‑334/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑7357, punto 22). 46 Occorre ricordare anche che la Corte ha già dichiarato che la competenza a conoscere delle controversie relative all’esistenza di un’obbligazione contrattuale deve essere determinata secondo l’art 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles e che tale disposizione è quindi applicabile anche qualora sia controversa tra le parti l’esistenza del contratto su cui si fonda la domanda (v. sentenza 4 marzo 1982, causa 38/81, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 825, punti 7 e 8). 47 Risulta inoltre dalla giurisprudenza che le obbligazioni che trovano il loro fondamento nel rapporto di affiliazione esistente tra un’associazione e i suoi membri devono essere considerate rientrare nella materia contrattuale ai sensi dell’art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles in quanto l’adesione ad un’associazione di diritto privato crea tra gli associati stretti legami dello stesso tipo di quelli che si instaurano tra le parti di un contratto (v. sentenza 22 marzo 1983, causa 34/82, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 987, punti 13 e 15). 48 Da quanto precede risulta che, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, la nozione di «materia contrattuale» di cui all’art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles non è interpretata restrittivamente dalla Corte. 49 Ne consegue che la constatazione, fatta ai punti 38 e 44 della presente sentenza, che l’azione giudiziaria proposta nella causa principale non è di natura contrattuale ai sensi dell’art. 13, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles non osta, di per sé, a che tale azione possa nondimeno rientrare nella materia contrattuale ai sensi dell’art 5, punto 1, di quest’ultima. 50 Per stabilire se ciò avvenga nella causa principale è importante ricordare, come risulta dalla giurisprudenza, da un lato, che sebbene l’art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles non esiga la conclusione di un contratto, nondimeno si rende indispensabile individuare un’obbligazione, posto che la competenza giurisdizionale è determinata, in materia contrattuale, in relazione al luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 22).

D’altro lato, la Corte ha più volte dichiarato che la nozione di materia contrattuale ai sensi della detta disposizione non può essere intesa nel senso che riguarda una situazione in cui non esista alcun obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un’altra (sentenze 17 giugno 1992, causa C‑26/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑3967, punto 15; Réunion européenne e a., cit., punto 17; [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 23, e 5 febbraio 2004, causa C‑265/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1543, punto 24). 51 Di conseguenza, l’applicazione della norma speciale sulla competenza prevista in materia contrattuale al detto art. 5, punto 1, presuppone la determinazione di un obbligo giuridico liberamente assunto da una parte nei confronti di un’altra e sul quale si fonda l’azione del ricorrente. 52 In proposito, il giudice del rinvio ha constatato che nella fattispecie, da un lato, un venditore professionista ha inviato di propria iniziativa al domicilio di un consumatore, in assenza di qualsiasi richiesta da parte di quest’ultimo, una lettera che lo designava per nome come vincitore di un premio. 53 Un invio di questo tipo, fatto a destinatari e con mezzi scelti dal mittente, che trova origine nella sola volontà del suo autore, è pertanto idoneo a costituire un impegno «liberamente assunto» ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 50 della presente sentenza. 54 Inoltre, secondo il giudice del rinvio, una promessa di vincita fatta in siffatte circostanze da un professionista, che non ha chiaramente evidenziato l’esistenza di un’alea, ovvero ha utilizzato espressioni atte a trarre in errore il consumatore per indurlo a stipulare un contratto acquistando i prodotti offerti da tale operatore, poteva ragionevolmente far credere alla destinataria della lettera che un premio le sarebbe stato attribuito qualora avesse restituito il «buono di pagamento» allegato. 55 D’altro lato, risulta dal fascicolo inviato dal giudice del rinvio che la destinataria della missiva controversa ha espressamente accettato la promessa di vincita fatta in suo favore chiedendo il versamento del premio da essa apparentemente vinto. 56 Orbene, quantomeno a partire da tale momento, l’atto volontariamente posto in essere da un professionista in circostanze quali quelle della causa principale deve essere analizzato come un atto idoneo a costituire un impegno che vincola il suo autore come materia contrattuale.

Pertanto, e con riserva della qualificazione finale di tale impegno che spetta al giudice del rinvio, si può considerare che ricorra la condizione relativa alla sussistenza di un’obbligazione vincolante di una parte nei confronti di un’altra, come previsto dalla giurisprudenza menzionata al punto 50 della presente sentenza. 57 Occorre aggiungere che un’azione giudiziaria quale quella promossa dal consumatore nella causa principale ha l’oggetto di rivendicare in giudizio, nei confronti di un venditore professionista, la consegna di un premio apparentemente vinto e il cui versamento è rifiutato da quest’ultimo.

Essa trova pertanto fondamento proprio nella promessa di vincita controversa, poiché il beneficiario apparente invoca l’inadempimento di quest’ultima per giustificare l’azione giudiziaria. 58 Ne consegue che tutti i presupposti necessari all’applicazione dell’art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles ricorrono in una causa come quella principale. 59 Per i motivi esposti dall’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, è priva di pertinenza in proposito la mera circostanza che il venditore professionista non avesse effettivamente l’intenzione di consegnare il premio promesso al destinatario della sua lettera.

Tenuto conto di quanto enunciato al punto 45 della presente sentenza, ciò vale anche per la circostanza che l’attribuzione del premio non dipendeva dall’ordinativo di merci e che il consumatore non ha in effetti effettuato siffatto ordine. 60 Pertanto un’azione come quella promossa dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al giudice del rinvio rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, cosicché, come risulta dal punto 29 della presente sentenza, non è più necessario esaminare l’applicabilità dell’art. 5, punto 3, di quest’ultima. 61 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la questione proposta va risolta dichiarando che le norme in materia di competenza enunciate dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles devono essere interpretate nel modo seguente: – l’azione giudiziaria con la quale un consumatore mira a far condannare, ai sensi della normativa dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato, una società di vendita per corrispondenza, avente sede in un altro Stato contraente, alla consegna di un premio da esso apparentemente vinto è di natura contrattuale, ai sensi dell’art 5, punto 1, della detta [OSCURATO:PERSONA], purché, da un lato, la detta società, al fine di indurre il consumatore a stipulare un contratto, gli abbia inviato una missiva che lo designa per nome idonea a suscitare l’impressione che gli verrà attribuito un premio nell’ipotesi in cui restituisca il «buono di pagamento» allegato a tale lettera e purché, d’altro lato, il detto consumatore accetti le condizioni stipulate dal venditore e reclami effettivamente il versamento della vincita promessa; – per contro, quand’anche tale missiva contenga inoltre un catalogo pubblicitario di prodotti della stessa società accompagnato da un modulo di «domanda di prova senza impegno», la duplice circostanza che l’attribuzione del premio non dipenda dall’ordinativo di merci e che il consumatore non abbia di fatto effettuato il detto ordinativo è irrilevante ai fini dell’interpretazione supra menzionata.

Sulle spese 62 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: Le norme in materia di competenza enunciate dalla [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla [OSCURATO:PERSONA] 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, devono essere interpretate nel modo seguente: – l’azione giudiziaria con la quale un consumatore mira a far condannare, ai sensi della normativa dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato, una società di vendita per corrispondenza, avente sede in un altro Stato contraente, alla consegna di un premio da esso apparentemente vinto è di natura contrattuale, ai sensi dell’art 5, punto 1, della detta [OSCURATO:PERSONA], purché, da un lato, la detta società, al fine di indurre il consumatore a stipulare un contratto, gli abbia inviato una missiva che lo designa per nome idonea a suscitare l’impressione che gli verrà attribuito un premio nell’ipotesi in cui restituisca il «buono di pagamento» allegato a tale lettera e purché, d’altro lato, il detto consumatore accetti le condizioni stipulate dal venditore e reclami effettivamente il versamento della vincita promessa; – per contro, quand’anche tale missiva contenga inoltre un catalogo pubblicitario di prodotti della stessa società accompagnato da un modulo di «domanda di prova senza impegno», la duplice circostanza che l’attribuzione del premio non dipenda dall’ordinativo di merci e che il consumatore non abbia di fatto effettuato il detto ordinativo è irrilevante ai fini dell’interpretazione supra menzionata.

Firme 1 – Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]27/02 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]H (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA]) «[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles — Domanda d’interpretazione degli artt. 5, punti 1 e 3, nonché 13, primo comma, punto 3 — Diritto del consumatore destinatario di una pubblicità ingannevole di esigere in giudizio il premio apparentemente vinto — Qualificazione — Azione di natura contrattuale contemplata dall’art. 13, primo comma, punto 3, o dall’art. 5, punto 1, ovvero derivante da un delitto contemplata dall’art. 5, punto 3 — Presupposti» Conclusioni dell’avvocato generale F.G. Jacobs, presentate l’8 luglio 2004 ? Sentenza della Corte (Secondo Sezione) 20 gennaio 2005 ? Massime della sentenza 1. [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori — Art. 13, primo comma, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] — Presupposti per l’applicabilità — Azione di un consumatore domiciliato in uno Stato membro intesa a far condannare una società di vendita per corrispondenza avente sede in un altro Stato membro alla consegna di un premio apparentemente vinto — Azione che non costituisce, in assenza di un nesso con un contratto avente ad oggetto una fornitura di beni mobili materiali o di servizi, un’azione di natura contrattuale ai sensi della detta disposizione ([OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, art. 13, primo comma, punto 3) 2. [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Competenze speciali — Competenza in materia contrattuale — Azione di natura contrattuale — Nozione — Azione di un consumatore domiciliato in uno Stato membro intesa a far condannare una società di vendita per corrispondenza avente sede in un altro Stato membro alla consegna di un premio apparentemente vinto — Inclusione — Presupposti — Missiva inviata al consumatore in cui quest’ultimo viene designato per nome come vincitore del premio — Accettazione della promessa da parte del consumatore e richiesta di versamento del premio — Indipendenza dell’attribuzione del premio da un ordinativo di merci e assenza di un tale ordinativo — Irrilevanza ([OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, art. 5, punto 1) 1.     Per quanto riguarda l’art. 13, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982 relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989 relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla [OSCURATO:PERSONA] 29 novembre 1996 relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, relativo alla competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori, il punto 3 di tale disposizione trova applicazione solo, in primo luogo, quando il ricorrente è un consumatore finale privato, non impegnato in attività commerciali o professionali, in secondo luogo, quando l’azione giudiziale è collegata ad un contratto concluso tra tale consumatore ed un venditore professionista, che ha ad oggetto una fornitura di beni mobili materiali o servizi e che ha dato origine ad obbligazioni reciproche ed interdipendenti tra le due parti del contratto e, in terzo luogo, quando ricorrono parimenti i due specifici presupposti elencati dall’art. 13, primo comma, punto 3, lett. a) e b). Di conseguenza, in una situazione in cui un venditore professionista si è rivolto ad un consumatore inviandogli una lettera personalizzata contenente una promessa di attribuzione di un premio alla quale era accluso un catalogo accompagnato da un buono d’ordine che proponeva in vendita suoi beni mobili materiali nello Stato contraente in cui risiede il consumatore al fine di indurlo a dare seguito alla sollecitazione del professionista, ma il comportamento di quest’ultimo non è stato seguito dalla conclusione di un contratto tra il consumatore ed il venditore professionista riguardante uno degli oggetti specifici cui si riferisce l’art. 13, primo comma, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] e nel cui ambito le parti avessero assunto impegni sinallagmatici, l’azione proposta dal consumatore e mirante al versamento del premio non può essere considerata avere natura contrattuale ai sensi della detta disposizione. (v. punti 34, 36, 38) 2.     Le norme in materia di competenza enunciate dalla [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla [OSCURATO:PERSONA] 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, devono essere interpretate nel modo seguente: —       l’azione giudiziaria con la quale un consumatore mira a far condannare, ai sensi della normativa dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato, una società di vendita per corrispondenza, avente sede in un altro Stato contraente, alla consegna di un premio da esso apparentemente vinto è di natura contrattuale, ai sensi dell’art 5, punto 1, della detta [OSCURATO:PERSONA], purché, da un lato, la detta società, al fine di indurre il consumatore a stipulare un contratto, gli abbia inviato una missiva che lo designa per nome idonea a suscitare l’impressione che gli verrà attribuito un premio nell’ipotesi in cui restituisca il «buono di pagamento» allegato a tale lettera e purché, d’altro lato, il detto consumatore accetti le condizioni stipulate dal venditore e reclami effettivamente il versamento della vincita promessa; —      per contro, quand’anche tale missiva contenga inoltre un catalogo pubblicitario di prodotti della stessa società accompagnato da un modulo di «domanda di prova senza impegno», la duplice circostanza che l’attribuzione del premio non dipenda dall’ordinativo di merci e che il consumatore non abbia di fatto effettuato un tale ordinativo è irrilevante ai fini dell’interpretazione supra menzionata. (v. punto 61 e dispositivo) SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 20 gennaio 2005 (1) «[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles – Domanda d'interpretazione degli artt. 5, punti 1 e 3, nonché 13, primo comma, punto 3 – Diritto del consumatore destinatario di una pubblicità ingannevole di esigere in giudizio il premio apparentemente vinto – Qualificazione – Azione di natura contrattuale contemplata dall'art. 13, primo comma, punto 3, o dall'art. 5, punto 1, ovvero derivante da delitto contemplata dall'art. 5, punto 3 – Presupposti» Nella causa C‑27/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'[OSCURATO:PERSONA] (Austria) con decisione 14 gennaio 2002, pervenuta alla cancelleria il 31 gennaio 2002, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]H , LA CORTE (Seconda Sezione),, composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e R. Schintgen (relatore), giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell'udienza del 26 maggio 2004, viste le osservazioni scritte presentate: – per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dai sigg. K.-H. Plankel e S. Ganahl, Rechtsanwälte; – per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, dal sig. A. Matt, Rechtsanwalt; – per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente, assistita dal sig. A. Klauser, Rechtsanwalt; – per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra A.-M. Rouchaud e dal sig. W. Bogensberger, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 luglio 2004, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di decisione pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 5, punti 1 e 3, nonché 13, primo comma, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e – testo modificato – pag. 77), dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), e dalla [OSCURATO:PERSONA] 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles»). 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che vede opposti la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], cittadina austriaca residente in Lustenau (Austria), e la società, di diritto tedesco, di vendita per corrispondenza [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), con sede in Langenfeld (Germania), riguardo ad un’azione diretta a far condannare quest’ultima a consegnare alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] una vincita, poiché la detta società, con una lettera indirizzatale nominativamente, aveva suscitato nella sig.ra [OSCURATO:PERSONA] l’impressione che le fosse stato attribuito un premio. Contesto normativo [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles 3 Le norme sulla competenza stabilite dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles figurano nel titolo II di questa, costituito dagli artt. 2‑24. 4 L’art. 2, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, che fa parte del titolo II della stessa, sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», enuncia la seguente norma di principio: «Salve le disposizioni della presente [OSCURATO:PERSONA], le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato». 5 L’art. 3, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, che figura nella stessa sezione, dispone: «Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni da 2 a 6 del presente titolo». 6 Gli artt. 5-18 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, che costituiscono le sezioni 2-6 del suo titolo II, prevedono regole di competenza speciale, imperativa o esclusiva. 7 Così, ai sensi dell’art. 5, contenuto nella sezione 2, intitolata «Competenze speciali», del titolo II della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles: «Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: 1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; (...) (...) 2) in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto; (...)». 8 All’interno del medesimo titolo II della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, gli artt. 13‑15 della stessa costituiscono la sezione 4, dal titolo: «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori». 9 L’art. 13 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles così dispone: «In materia di contratti conclusi da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in appresso denominata “consumatore”, la competenza è regolata dalla presente sezione, salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5: 1) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali, 2) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni, 3) qualora si tratti di un altro contratto che abbia per oggetto una fornitura di servizio o di beni mobili materiali se: a) la conclusione del contratto è stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio e se b) il consumatore ha compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto. Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato contraente, ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra filiale in uno Stato contraente, essa è considerata, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di tale Stato. La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto». 10 Ai sensi dell’art. 14, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles: «L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio tale parte ha il proprio domicilio, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il consumatore». 11 Può derogarsi alla citata norma di competenza solo nel rispetto delle condizioni enunciate all’art. 15 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. Le disposizioni nazionali pertinenti 12 L’art. 5 j della legge austriaca sulla tutela dei consumatori (BGBl. I, 1979, pag. 140) dispone quanto segue: «Gli imprenditori che inviano ad un determinato consumatore promesse di assegnazione di un premio o altre analoghe comunicazioni e con i termini di tale comunicazione suscitano l’impressione che il consumatore abbia vinto un determinato premio devono consegnare al consumatore detto premio; esso può anche essere richiesto in via giudiziaria». 13 Tale disposizione è stata aggiunta alla legge sulla tutela dei consumatori dall’art. 4 della legge austriaca sui contratti a distanza (BGBl. I, 1999/185) in occasione del recepimento, nel diritto austriaco, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19). 14 Tale disposizione è entrata in vigore il 1° ottobre 1999. 15 L’[OSCURATO:PERSONA] precisa, nella sua ordinanza di rinvio, che l’obiettivo del detto art. 5 j è quello di accordare al consumatore il diritto a proporre un’azione per ottenere giudizialmente l’esecuzione di una «promessa di vincita» allorché è stato indotto in errore per il fatto che un operatore professionale lo ha contattato personalmente suscitandogli l’impressione di aver vinto un premio, laddove l’obiettivo effettivo dell’operazione, consistente nell’indurlo ad ordinare prodotti, appariva unicamente in indicazioni in caratteri piccoli o in una collocazione poco visibile nell’ambito della lettera e in termini difficilmente comprensibili. Controversia principale e questione pregiudiziale 16 Risulta dal fascicolo della causa principale che all’inizio dell’anno 2001 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA], che esercita attività di vendita per corrispondenza di merci, una lettera inviata da quest’ultima e indirizzata personalmente al suo domicilio. Tale lettera conteneva, da un lato, un «buono di pagamento» la cui forma e il cui contenuto hanno indotto la destinataria a credere di aver vinto, nell’ambito di un’«estrazione di premi in denaro» organizzata dalla detta società, un premio di ATS 455 000 e, d’altro lato, un catalogo dei prodotti commercializzati da tale società – che apparentemente si presentava anche nelle sue relazioni con i clienti sotto il nome di «[OSCURATO:PERSONA] GmbH» –, catalogo accompagnato da un modulo di «domanda di prova senza impegno». Nel prospetto pubblicitario inviato alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] indicava di poter essere contattata anche per Internet all’indirizzo seguente: www.janus-versand.com. 17 Sul «buono di pagamento» compariva quale titolo il termine «conferma» nonché, in grassetto, il numero vincente. Il nome e l’indirizzo della destinataria beneficiaria di tale buono erano quelli della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], tutto ciò accompagnato dalla menzione «personale – non cedibile». Tale «buono di pagamento» indicava, sempre in grassetto, l’importo della vincita in cifre (ATS 455 000) e, sotto questo, lo stesso importo in lettere, nonché una conferma, firmata da un tal sig. [OSCURATO:PERSONA], attestante che «l’importo del premio indicato è corretto e conforme al documento in nostro possesso», firma accompagnata dalla menzione «studio e ufficio di esperti diplomati e giurati». La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era inoltre invitata ad incollare sul «buono di pagamento», nello spazio a tal fine previsto, la «cedola ufficiale dell’ufficio» allegata alla lettera e a rinviare alla [OSCURATO:PERSONA] il modulo di «domanda di prova senza impegno». Sul «buono di pagamento» comparivano anche una casella riservata alla data e alla firma, l’indicazione «da completare» e un rinvio in caratteri piccoli alle condizioni di partecipazione e di consegna del premio apparentemente vinto. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] doveva menzionare su tale «buono di pagamento» di aver letto e accettato le dette condizioni. Tale buono esortava infine il destinatario a rinviare «fin da oggi» tale documento debitamente completato perché potesse darvisi seguito e a tal fine era acclusa una busta. 18 La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], come era stata invitata a fare dalla [OSCURATO:PERSONA], ha pertanto rispedito il «buono di pagamento» a tale società, ritenendo che ciò fosse sufficiente per ottenere la promessa vincita di ATS 455 000. 19 In un primo tempo la [OSCURATO:PERSONA] non ha reagito, successivamente si è rifiutata di versare la detta somma alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. 20 Quest’ultima ha quindi proposto dinanzi ai giudici austriaci un’azione contro la [OSCURATO:PERSONA], fondata principalmente sull’art. 5 j della legge sulla tutela dei consumatori, diretta a veder condannare tale società a versarle l’importo di ATS 455 000, maggiorato delle spese e dei costi accessori. Secondo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la detta domanda ha natura contrattuale poiché con la sua promessa di attribuzione di un premio la [OSCURATO:PERSONA] l’ha indotta a concludere un contratto di vendita di beni mobili di tale società. Siffatta domanda è tuttavia fondata anche su altri motivi, in particolare, sulla violazione degli obblighi precontrattuali. In subordine, la ricorrente nella causa principale considera la sua domanda presentata in materia di delitto o quasi-delitto. 21 [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la competenza dei giudici austriaci a conoscere della detta domanda, sottolineando, anzitutto, che la lettera sulla quale la domanda era fondata non proveniva da essa stessa, ma dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH, società che costituirebbe un’altra entità giuridica, successivamente, che essa non aveva promesso alcun premio alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e, infine, che non aveva rapporti contrattuali con quest’ultima. 22 Il 2 ottobre 2001 il [OSCURATO:PERSONA] (Austria) ha respinto per incompetenza l’azione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], non essendo quest’ultima, a suo parere, riuscita a dimostrare il nesso esistente tra la [OSCURATO:PERSONA] e il mittente della promessa di attribuzione di vincita, vale a dire la «[OSCURATO:PERSONA] GmbH, Postfach 1670, Abt. 3 Z 4, D-88106 Lindau». 23 La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello contro tale pronuncia dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]. 24 Quest’ultimo giudice considera che, per decidere la questione della competenza internazionale, è necessario tener conto della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. In proposito sarebbe rilevante stabilire se l’azione proposta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] debba essere considerata fondata su un diritto di natura contrattuale, ai sensi dell’art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, ovvero se tale azione sia proposta in materia di delitti o quasi delitti, ai sensi del punto 3 del detto articolo, o ancora se essa rientri nell’ambito dell’art. 13, primo comma, punto 3, della detta [OSCURATO:PERSONA]. 25 Il giudice del rinvio rileva che una questione analoga è stata già sottoposta alla Corte dall’[OSCURATO:PERSONA] (Austria) nella causa conclusasi con la sentenza 11 luglio 2002, causa C‑96/00, Gabriel ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6367) – sentenza pronunciata dopo il presente rinvio pregiudiziale alla Corte –, ma che i fatti all’origine di tale causa si distinguono da quelli della fattispecie in esame. Nella causa Gabriel infatti l’impresa considerata aveva fatto dipendere la partecipazione alla lotteria – e, di conseguenza, il pagamento del premio che si asseriva vinto – da un ordinativo che doveva essere previamente fatto dal consumatore, mentre, nella causa di cui è investito il detto giudice, la consegna della vincita non sarebbe subordinata all’ordinativo di merci da parte del consumatore né alla consegna di queste ultime da parte della [OSCURATO:PERSONA]. L’invio del «buono di pagamento» sarebbe a tal fine sufficiente. 26 Tuttavia, contestualmente al messaggio relativo all’asserita vincita, il consumatore avrebbe ricevuto un catalogo dei prodotti venduti dalla [OSCURATO:PERSONA] e un modulo di «domanda di prova senza impegno», che doveva manifestamente indurre la destinataria a concludere un contratto di acquisto di beni mobili offerti da tale società. Il giudice del rinvio ne deduce che, mentre nella causa conclusasi con la citata sentenza Gabriel era stato stipulato un contratto di vendita di beni mobili, per contro, nella fattispecie, indipendentemente dalla promessa di vincita che potrebbe eventualmente essere valutata isolatamente, tra le parti si sono avute solo relazioni precontrattuali. 27 Considerando che, in queste circostanze, la soluzione della controversia di cui è investito dipenda dall’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, l’[OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se il diritto concesso ai consumatori dall’art. 5 j della legge austriaca sulla tutela dei consumatori (...), nella formulazione dell’art. 1, n. 2, della legge austriaca sui contratti a distanza (...), di poter chiedere in via giudiziaria agli imprenditori il premio apparentemente vinto, allorché questi ultimi inviano (o hanno inviato) promesse di assegnazione di un premio o altre analoghe comunicazioni a un determinato consumatore e con la formulazione di queste comunicazioni suscitano (o hanno suscitato) l’impressione che il consumatore abbia vinto un determinato premio, costituisca ai sensi della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles (...): a) un diritto di natura contrattuale ai sensi dell’art. 13, [primo comma,] punto 3, o b) un diritto di natura contrattuale ai sensi dell’art. 5, punto 1, o c) un diritto derivante da delitto o quasi-delitto ai sensi dell’art. 5, punto 3, qualora un consumatore normalmente avveduto possa fondatamente presumere, sulla scorta dei documenti inviatigli, che gli sia sufficiente reclamare l’importo tenuto a sua disposizione rinviando il buono di pagamento allegato e che il versamento del premio non sia subordinato all’ordinazione di merci presso l’impresa che ha promesso la vincita né alla consegna delle medesime, quando tuttavia, contestualmente, il consumatore ha ricevuto, assieme alla presunta promessa di vincita, un catalogo di prodotti della detta impresa unitamente ad un modulo per l’ordinazione non vincolante». La questione pregiudiziale 28 Tenuto conto dei fatti della causa principale, la questione sollevata dev’essere intesa come volta a stabilire, in sostanza, se le norme in materia di competenza enunciate dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles debbano essere interpretate nel senso che l’azione giudiziale, con la quale un consumatore mira a far condannare, ai sensi della normativa dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato, una società di vendita per corrispondenza, avente sede in un altro Stato contraente, alla consegna di un premio da esso apparentemente vinto, è di natura contrattuale, ai sensi degli artt. 5, punto 1, o 13, primo comma, punto 3, della detta [OSCURATO:PERSONA] ovvero costituisce un’azione in materia di delitto o quasi-delitto ai sensi dell’art 5, punto 3, di quest’ultima, laddove la detta società abbia inviato a tale consumatore designato per nome una missiva idonea a suscitargli l’impressione che gli sarà attribuito un premio qualora ne reclami il versamento, rinviando il «buono di pagamento» accluso alla detta missiva e quest’ultima contenga anche un catalogo pubblicitario di prodotti della stessa società accompagnati da un modulo di «domanda di prova senza impegno», senza che l’attribuzione del detto premio dipenda dall’ordinativo di merci e qualora, in effetti, il consumatore non abbia fatto tale ordine. 29 Per risolvere la questione così riformulata si deve preliminarmente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di materia di delitto o quasi‑delitto ai sensi dell’art. 5, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles comprende qualsiasi domanda mirante a coinvolgere la responsabilità del convenuto che non si ricollega alla materia contrattuale di cui all’art. 5, n. 1, della stessa [OSCURATO:PERSONA] (v., in particolare, sentenze 27 settembre 1988, causa 189/87, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 5565, punto 17; 26 marzo 1992, causa C‑261/90, Reichert e Kockler, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2149, punto 16, e 27 ottobre 1998, causa C‑51/97, Réunion européenne e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6511, punto 22; Gabriel, cit., punto 33, e 1° ottobre 2002, causa C‑167/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8111, punto 36). 30 Ne consegue che si deve anzitutto verificare se un’azione su cui si fonda la causa principale abbia natura contrattuale. 31 A tale proposito deve rilevarsi che l’art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles si riferisce alla materia contrattuale in generale, mentre l’art. 13 della medesima considera specificamente vari tipi di contratto stipulati da consumatori. 32 Poiché l’art. 13 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles rappresenta pertanto una lex specialis rispetto all’art. 5, punto 1, della stessa, deve preliminarmente accertarsi se un’azione che presenta le caratteristiche enunciate nella questione pregiudiziale, come riformulata al punto 28 della presente sentenza, possa rientrare nell’ambito d’applicazione della prima di queste due disposizioni. 33 Come la Corte ha più volte stabilito, le nozioni utilizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles – e, in particolare, quelle che compaiono agli artt. 5, punti 1 e 3, e 13 di quest’ultima – vanno interpretate autonomamente, alla luce soprattutto del sistema e delle finalità della [OSCURATO:PERSONA], così da assicurare l’applicazione uniforme di quest’ultima in tutti gli Stati contraenti (v., segnatamente, sentenze 21 giugno 1978, causa 150/77, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1431, punti 14‑16; 19 gennaio 1993, causa C‑89/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑139, punto 13; 3 luglio 1997, causa C‑269/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3767, punto 12; 27 aprile 1999, causa C‑99/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2277, punto 26, e Gabriel, cit., punto 37). 34 Per quanto riguarda più in particolare l’art. 13, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, la Corte ha già dichiarato, fondandosi sui criteri enunciati al punto precedente, che il punto 3 di tale disposizione trova applicazione solo, in primo luogo, quando il ricorrente è un consumatore finale privato, non impegnato in attività commerciali o professionali, in secondo luogo, quando l’azione giudiziale è collegata ad un contratto concluso tra tale consumatore e un venditore professionista, che ha ad oggetto una fornitura di beni mobili materiali o servizi e che ha dato origine ad obbligazioni reciproche e interdipendenti tra le due parti del contratto e, in terzo luogo, quando ricorrono parimenti i due specifici presupposti elencati dall’art. 13, primo comma, punto 3, lett. a) e b). 35 Orbene, si deve rilevare che tutti questi presupposti non ricorrono in una fattispecie quale la causa principale. 36 Infatti, pur se è incontestabile che, in una situazione di questo tipo, la ricorrente nella causa principale ha effettivamente la qualità di consumatore, rientrante nell’art 13, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, e che il venditore si è rivolto al consumatore nelle forme previste al punto 3, lett. a), di tale disposizione, inviandogli una lettera personalizzata contenente una promessa d’attribuzione di un premio alla quale era accluso un catalogo accompagnato da un buono d’ordine che proponeva in vendita i suoi beni mobili materiali nello Stato contraente in cui risiede il consumatore al fine di indurlo a dare seguito alla sollecitazione del professionista, resta pur sempre il fatto che, nella fattispecie, il comportamento di quest’ultimo non è stato seguito dalla conclusione di un contratto tra il consumatore e il venditore professionista riguardante uno degli oggetti specifici cui si riferisce la detta disposizione e nel cui ambito le parti hanno assunto impegni sinallagmatici. 37 È quindi pacifico che, nella causa principale, l’attribuzione del premio apparentemente vinto dal consumatore non era subordinata alla condizione che quest’ultimo ordinasse le merci offerte dalla [OSCURATO:PERSONA] e in effetti la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non ha effettuato alcun ordine. Inoltre, non risulta in alcun modo dal fascicolo che, reclamando la consegna della «vincita» promessa, quest’ultima abbia assunto un qualsiasi obbligo nei confronti della detta società, fosse solo sostenendo spese per ottenere l’attribuzione della vincita. 38 In tali circostanze, un’azione come quella proposta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nella causa principale non può essere considerata avere natura contrattuale ai sensi dell’art 13, primo comma, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. 39 Contrariamente a quanto sostengono la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il governo austriaco, tale considerazione non è smentita né dall’obiettivo che costituisce il fondamento della detta disposizione, vale a dire assicurare una protezione adeguata del consumatore in quanto parte ritenuta debole, né dalla circostanza che, nella fattispecie, la missiva inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] al consumatore designato nominativamente era accompagnata da un modulo denominato «domanda di prova senza impegno», destinato chiaramente ad indurre il consumatore ad ordinare merci vendute dalla detta società. 40 Infatti, come risulta dalla sua stessa formulazione, il detto art. 13 riguarda inequivocabilmente il «contratto concluso» da un consumatore «[avente] per oggetto una fornitura di servizio o di beni mobili materiali». 41 L’interpretazione risultante dai punti 36-38 della presente sentenza è suffragata dalla collocazione che le norme sulla competenza in materia di contratti conclusi da consumatori, enunciate al titolo II, sezione 4, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles trovano nel sistema previsto da quest’ultima. 42 Infatti gli artt. 13-15 della detta [OSCURATO:PERSONA] costituiscono una deroga al principio generale, previsto all’art. 2, primo comma, della detta [OSCURATO:PERSONA], che attribuisce la competenza agli organi giurisdizionali dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto. 43 Ne consegue che, conformemente alla giurisprudenza costante, le norme specifiche sulla competenza dettate agli artt. 13‑15 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles devono essere sottoposte ad interpretazione restrittiva, che non può andare oltre le ipotesi espressamente previste da tale [OSCURATO:PERSONA] (v., in particolare, citate sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 17; [OSCURATO:PERSONA], punti 14-16; [OSCURATO:PERSONA], punto 13, e [OSCURATO:PERSONA], punto 27). 44 Essendo quindi esclusa l’applicazione dell’art. 13, primo comma, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles in una controversia che presenti le caratteristiche enunciate dalla questione come riformulata al punto 28 della presente sentenza, rileva di conseguenza esaminare se un’azione come quella di cui alla causa principale possa essere considerata avere natura contrattuale ai sensi dell’art. 5, punto 1, della detta [OSCURATO:PERSONA]. 45 In proposito si deve constatare anzitutto che, come risulta dalla sua stessa formulazione, l’art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles non esige la conclusione di un contratto (v., nello stesso senso, sentenza 17 settembre 2002, causa C‑334/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7357, punto 22). 46 Occorre ricordare anche che la Corte ha già dichiarato che la competenza a conoscere delle controversie relative all’esistenza di un’obbligazione contrattuale deve essere determinata secondo l’art 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles e che tale disposizione è quindi applicabile anche qualora sia controversa tra le parti l’esistenza del contratto su cui si fonda la domanda (v. sentenza 4 marzo 1982, causa 38/81, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 825, punti 7 e 8). 47 Risulta inoltre dalla giurisprudenza che le obbligazioni che trovano il loro fondamento nel rapporto di affiliazione esistente tra un’associazione e i suoi membri devono essere considerate rientrare nella materia contrattuale ai sensi dell’art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles in quanto l’adesione ad un’associazione di diritto privato crea tra gli associati stretti legami dello stesso tipo di quelli che si instaurano tra le parti di un contratto (v. sentenza 22 marzo 1983, causa 34/82, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 987, punti 13 e 15). 48 Da quanto precede risulta che, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, la nozione di «materia contrattuale» di cui all’art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles non è interpretata restrittivamente dalla Corte. 49 Ne consegue che la constatazione, fatta ai punti 38 e 44 della presente sentenza, che l’azione giudiziaria proposta nella causa principale non è di natura contrattuale ai sensi dell’art. 13, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles non osta, di per sé, a che tale azione possa nondimeno rientrare nella materia contrattuale ai sensi dell’art 5, punto 1, di quest’ultima. 50 Per stabilire se ciò avvenga nella causa principale è importante ricordare, come risulta dalla giurisprudenza, da un lato, che sebbene l’art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles non esiga la conclusione di un contratto, nondimeno si rende indispensabile individuare un’obbligazione, posto che la competenza giurisdizionale è determinata, in materia contrattuale, in relazione al luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 22). D’altro lato, la Corte ha più volte dichiarato che la nozione di materia contrattuale ai sensi della detta disposizione non può essere intesa nel senso che riguarda una situazione in cui non esista alcun obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un’altra (sentenze 17 giugno 1992, causa C‑26/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3967, punto 15; Réunion européenne e a., cit., punto 17; [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 23, e 5 febbraio 2004, causa C‑265/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1543, punto 24). 51 Di conseguenza, l’applicazione della norma speciale sulla competenza prevista in materia contrattuale al detto art. 5, punto 1, presuppone la determinazione di un obbligo giuridico liberamente assunto da una parte nei confronti di un’altra e sul quale si fonda l’azione del ricorrente. 52 In proposito, il giudice del rinvio ha constatato che nella fattispecie, da un lato, un venditore professionista ha inviato di propria iniziativa al domicilio di un consumatore, in assenza di qualsiasi richiesta da parte di quest’ultimo, una lettera che lo designava per nome come vincitore di un premio. 53 Un invio di questo tipo, fatto a destinatari e con mezzi scelti dal mittente, che trova origine nella sola volontà del suo autore, è pertanto idoneo a costituire un impegno «liberamente assunto» ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 50 della presente sentenza. 54 Inoltre, secondo il giudice del rinvio, una promessa di vincita fatta in siffatte circostanze da un professionista, che non ha chiaramente evidenziato l’esistenza di un’alea, ovvero ha utilizzato espressioni atte a trarre in errore il consumatore per indurlo a stipulare un contratto acquistando i prodotti offerti da tale operatore, poteva ragionevolmente far credere alla destinataria della lettera che un premio le sarebbe stato attribuito qualora avesse restituito il «buono di pagamento» allegato. 55 D’altro lato, risulta dal fascicolo inviato dal giudice del rinvio che la destinataria della missiva controversa ha espressamente accettato la promessa di vincita fatta in suo favore chiedendo il versamento del premio da essa apparentemente vinto. 56 Orbene, quantomeno a partire da tale momento, l’atto volontariamente posto in essere da un professionista in circostanze quali quelle della causa principale deve essere analizzato come un atto idoneo a costituire un impegno che vincola il suo autore come materia contrattuale. Pertanto, e con riserva della qualificazione finale di tale impegno che spetta al giudice del rinvio, si può considerare che ricorra la condizione relativa alla sussistenza di un’obbligazione vincolante di una parte nei confronti di un’altra, come previsto dalla giurisprudenza menzionata al punto 50 della presente sentenza. 57 Occorre aggiungere che un’azione giudiziaria quale quella promossa dal consumatore nella causa principale ha l’oggetto di rivendicare in giudizio, nei confronti di un venditore professionista, la consegna di un premio apparentemente vinto e il cui versamento è rifiutato da quest’ultimo. Essa trova pertanto fondamento proprio nella promessa di vincita controversa, poiché il beneficiario apparente invoca l’inadempimento di quest’ultima per giustificare l’azione giudiziaria. 58 Ne consegue che tutti i presupposti necessari all’applicazione dell’art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles ricorrono in una causa come quella principale. 59 Per i motivi esposti dall’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, è priva di pertinenza in proposito la mera circostanza che il venditore professionista non avesse effettivamente l’intenzione di consegnare il premio promesso al destinatario della sua lettera. Tenuto conto di quanto enunciato al punto 45 della presente sentenza, ciò vale anche per la circostanza che l’attribuzione del premio non dipendeva dall’ordinativo di merci e che il consumatore non ha in effetti effettuato siffatto ordine. 60 Pertanto un’azione come quella promossa dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al giudice del rinvio rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, cosicché, come risulta dal punto 29 della presente sentenza, non è più necessario esaminare l’applicabilità dell’art. 5, punto 3, di quest’ultima. 61 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la questione proposta va risolta dichiarando che le norme in materia di competenza enunciate dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles devono essere interpretate nel modo seguente: – l’azione giudiziaria con la quale un consumatore mira a far condannare, ai sensi della normativa dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato, una società di vendita per corrispondenza, avente sede in un altro Stato contraente, alla consegna di un premio da esso apparentemente vinto è di natura contrattuale, ai sensi dell’art 5, punto 1, della detta [OSCURATO:PERSONA], purché, da un lato, la detta società, al fine di indurre il consumatore a stipulare un contratto, gli abbia inviato una missiva che lo designa per nome idonea a suscitare l’impressione che gli verrà attribuito un premio nell’ipotesi in cui restituisca il «buono di pagamento» allegato a tale lettera e purché, d’altro lato, il detto consumatore accetti le condizioni stipulate dal venditore e reclami effettivamente il versamento della vincita promessa; – per contro, quand’anche tale missiva contenga inoltre un catalogo pubblicitario di prodotti della stessa società accompagnato da un modulo di «domanda di prova senza impegno», la duplice circostanza che l’attribuzione del premio non dipenda dall’ordinativo di merci e che il consumatore non abbia di fatto effettuato il detto ordinativo è irrilevante ai fini dell’interpretazione supra menzionata. Sulle spese 62 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: Le norme in materia di competenza enunciate dalla [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla [OSCURATO:PERSONA] 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, devono essere interpretate nel modo seguente: – l’azione giudiziaria con la quale un consumatore mira a far condannare, ai sensi della normativa dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato, una società di vendita per corrispondenza, avente sede in un altro Stato contraente, alla consegna di un premio da esso apparentemente vinto è di natura contrattuale, ai sensi dell’art 5, punto 1, della detta [OSCURATO:PERSONA], purché, da un lato, la detta società, al fine di indurre il consumatore a stipulare un contratto, gli abbia inviato una missiva che lo designa per nome idonea a suscitare l’impressione che gli verrà attribuito un premio nell’ipotesi in cui restituisca il «buono di pagamento» allegato a tale lettera e purché, d’altro lato, il detto consumatore accetti le condizioni stipulate dal venditore e reclami effettivamente il versamento della vincita promessa; – per contro, quand’anche tale missiva contenga inoltre un catalogo pubblicitario di prodotti della stessa società accompagnato da un modulo di «domanda di prova senza impegno», la duplice circostanza che l’attribuzione del premio non dipenda dall’ordinativo di merci e che il consumatore non abbia di fatto effettuato il detto ordinativo è irrilevante ai fini dell’interpretazione supra menzionata. Firme 1 – Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/2005 — Fons Iuris — Fons Iuris