Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 25739/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

L'esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena e alla ritenuta inapplicabilità deWart. 131 bis cod. pen. 2.

I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati. .1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio :sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comrna primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 - 01; Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01).

Nella specie, la Corte territoriale, tenuto conto delle modalità della condotta ( segnatamente,la non occasionalità della condotta e la spregiudicatezza con la quale l'imputato, all'interno di una nota piazza di spaccio, aveva avvicinato le forze dell'ordine in borghese, credendoli acquirenti, offrendo loro lo stupefacente che custodiva indosso già suddiviso in dosi).

Stesse considerazioni si impongono in ordine alla dosimetria della pena.

E' parimenti consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata sottolinea che la pena era stata già calibrata sul minimo, ed erano state altresì applicate le attenuanti generiche nella messima estensione.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inarnmissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ric:orrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi ata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena e alla ritenuta inapplicabilità deWart. 131 bis cod. pen. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati. .1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio :sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comrna primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 - 01; Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). Nella specie, la Corte territoriale, tenuto conto delle modalità della condotta ( segnatamente,la non occasionalità della condotta e la spregiudicatezza con la quale l'imputato, all'interno di una nota piazza di spaccio, aveva avvicinato le forze dell'ordine in borghese, credendoli acquirenti, offrendo loro lo stupefacente che custodiva indosso già suddiviso in dosi). Stesse considerazioni si impongono in ordine alla dosimetria della pena. E' parimenti consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01). Nel caso di specie, la sentenza impugnata sottolinea che la pena era stata già calibrata sul minimo, ed erano state altresì applicate le attenuanti generiche nella messima estensione. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inarnmissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ric:orrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi ata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 25739/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris