CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 novembre 2024
Cassazione n. 32377/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ri dell’11/11/2024visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 11.11.2024, il Tribunale di Sassari ha condannatoAntonella Cuccureddu per il reato di cui all’art. 660 cod. pen. alla pena di 200euro di ammenda.2. Avverso la predetta sentenza, il difensore dell’imputata ha proposto attodi appello, che in data 11.3.2026 è stato riqualificato dalla Corte d’appello diCagliari – sezione distaccata di Sassari come ricorso per cassazione, avendo adoggetto una sentenza con la quale è stata applicata la sola pena dell’ammenda.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, così qualificato dal giudice di merito, risulta presentato dadifensore non legittimato, in quanto non iscritto all'albo speciale dei difensoriabilitati dinanzi alla Corte di cassazione, come previsto, a pena diinammissibilità, dall'art. 613 cod. proc. pen.La conversione dell’appello originario in ricorso per cassazione non precludedi rilevare il difetto di legittimazione del ricorrente, avendo questa Corteripetutamente evidenziato l'impossibilità di realizzare sanatorie postumedell'originaria inammissibilità del gravame.È stato affermato, infatti, che sull'inammissibilità del ricorso per cassazioneproposto da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizionisuperiori, non può influire il principio di conversione o di qualificazione giuridicadell'impugnazione, espresso dall'art. 568 cod. proc. pen.: la conversione sirealizza sulla base di criteri oggettivi e il principio di conservazione degli attiprocessuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga airequisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame(Sez. 6, n.42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 277208 – 01; Sez. 3, n. 48492 del13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000 – 01; Sez. 4, n. 35830 del 27/6/2013,Hasani, Rv. 256835 – 01).Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende di una somma dieuro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]