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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 43252/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo, in data 18 febbraio 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 17 giugno 2019 in relazione a delitti di cessione di sostanze stupefacenti a lui contestati ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (capi da 14 a 17) Il ricorso consta di due motivi: il primo proposto per violazione di legge e per vizio di motivazione, volto a contestare la prova della penale responsabilità dell'imputato, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni degli acquirenti della sostanza, sprovviste di riscontri; il secondo sul trattamento sanzionatorio, sul diniego delle generiche e sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

2. Il primo motivo del ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito.

Le censure articolate dal ricorrente non tengono conto, in primo luogo, del fatto che non vi era nella specie alcuna necessità di riscontri al dichiarato degli acquirenti della sostanza, non certo qualificabili come chiamanti in correità, ma come normali testimoni, rimanendo il vaglio di attendibilità affidato al giudice del merito: invero è pacificamente affermato in giurisprudenza che l'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti e come testimone in dibattimento, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale, derivando da ciò la utilizzabilità delle dichiarazioni rese nelle rispettive qualità (Sez.

U, n. 21832 del 22/02/2007, Morea, Rv. 236370; Sez. 3, n. 2441 del 09/10/2014, dep. 2015, D'Onofrio, Rv. 261953; Sez. 6, n. 39981 del 19/09/2013, Reghai e altro, Rv. 256274).

In secondo luogo, dette censure non si confrontano con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, la quale è argomentata in modo logico e coerente, richiamando in modo puntuale gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio.

Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Quanto infine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è agevole osservare che all'Uzzo è contestata una pluralità di reati, in relazione ai quali è stata correttamente ravvisata dalla Corte di merito (con valutazione aderente ai principi affermati da Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064, e da Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591) la natura abituale dei reati, ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo, in data 18 febbraio 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 17 giugno 2019 in relazione a delitti di cessione di sostanze stupefacenti a lui contestati ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (capi da 14 a 17) Il ricorso consta di due motivi: il primo proposto per violazione di legge e per vizio di motivazione, volto a contestare la prova della penale responsabilità dell'imputato, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni degli acquirenti della sostanza, sprovviste di riscontri; il secondo sul trattamento sanzionatorio, sul diniego delle generiche e sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. 2. Il primo motivo del ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. Le censure articolate dal ricorrente non tengono conto, in primo luogo, del fatto che non vi era nella specie alcuna necessità di riscontri al dichiarato degli acquirenti della sostanza, non certo qualificabili come chiamanti in correità, ma come normali testimoni, rimanendo il vaglio di attendibilità affidato al giudice del merito: invero è pacificamente affermato in giurisprudenza che l'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti e come testimone in dibattimento, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale, derivando da ciò la utilizzabilità delle dichiarazioni rese nelle rispettive qualità (Sez. U, n. 21832 del 22/02/2007, Morea, Rv. 236370; Sez. 3, n. 2441 del 09/10/2014, dep. 2015, D'Onofrio, Rv. 261953; Sez. 6, n. 39981 del 19/09/2013, Reghai e altro, Rv. 256274). In secondo luogo, dette censure non si confrontano con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, la quale è argomentata in modo logico e coerente, richiamando in modo puntuale gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio. Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Quanto infine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è agevole osservare che all'Uzzo è contestata una pluralità di reati, in relazione ai quali è stata correttamente ravvisata dalla Corte di merito (con valutazione aderente ai principi affermati da Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064, e da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591) la natura abituale dei reati, ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso