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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 10202/2026

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appresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-intimato-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Sicilia n. 6339/2024 depositata il 23/8/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione risulta che laCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n.Numero registro generale 5471/2025Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 10202/2026Data pubblicazione 19/04/20266339/2024, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avversola sentenza della Commissione tributaria provinciale di Agrigento cheaveva annullato l’avviso di accertamento notificato a [OSCURATO:PERSONA] ad oggetto maggiori IRPEF ed IRAP per l’anno 2013 e le relativesanzioni.In particolare, l’avviso era stato emesso in quanto era stato accertato cheil [OSCURATO:PERSONA] raccoglieva scommesse per conto di un bookmaker straniero(SKS365, titolare del marchio Planetwin 365) senza autorizzazione esenza collegamento al totalizzatore nazionale.

I funzionari dell’Agenzia deiMonopoli avevano accertato una base imponibile ai fini dell’imposta unicasulle scommesse di €

215.512. In relazione a tale importo erano statequindi determinate anche le maggiori imposte dovute per IRAP ed IRPEFcon metodo induttivo.2.

I giudici di primo e secondo grado ritenevano, tuttavia, chel’intervenuta regolarizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 643, l. 190/2014– perfezionata attraverso il versamento dell’imposta unica determinatacon le modalità di cui all’art. 24 comma 10 d.l. 98/2011 conv. in l.111/2011 ridotta di un terzo e senza l’applicazione di sanzioni ed interessi- comportava il venir meno anche delle altre imposte accertate inrelazione alla base imponibile per l’imposta unica sulle scommesse.

Ilgiudice d’appello osservava, infatti, che «se, per effetto dell’art. 1, comma67, della L. 220/2010, l’accertamento in tema di II.DD. è subordinatodirettamente alla sussistenza di una base imponibile “accertata ai finidell’[OSCURATO:PERSONA] sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui aldecreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504”, l’intervento della sanatorianon può che precludere la notifica di qualsiasi atto impositivo avente adoggetto l’[OSCURATO:PERSONA] e rendere nulli gli atti eventualmente notificati,così impedendo, di riflesso, che possano essere compiuti accertamentisulle II.DD. ad essa direttamente connesse».Numero registro generale 5471/2025Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 10202/2026Data pubblicazione 19/04/20263.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.Non ha resistito con controricorso il contribuente che è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione ha lamentato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione dell’art. 1, comma643, l. 190/2014 e dell’art. 1, comma 67, l. 220/2010.Ad avviso della ricorrente, la regolarizzazione prevista dall’art. 1, comma643, l. 190/2014 poteva produrre effetti esclusivamente in ordine agliaccertamenti relativi all’imposta unica (di competenza dell’Agenzia delleDogane e dei Monopoli), mentre quello che forma oggetto del presenteprocesso è del tutto autonomo ed è compiuto dall’Agenzia delle Entrate inbase all’art. 39 d.P.R 600/1973.1.2 Il motivo è fondato.L’art. 1 comma 643 l. 190/2014, nel disciplinare le modalità dellaregolarizzazione dei «soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, checomunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per contoproprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati altotalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli»,stabilisce che: e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamentodell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23.12.98 n. 504, esuccessive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quellodel 2016 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza perl'accertamento, determinata con le modalità previste dall'art. 24, comma10, del D.L. 06.07.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L.15.07.2011 n. 111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni edinteressi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 31marzo e il 30 novembre 2016;f) gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni già notificati entro il31.12.2014 perdono effetto a condizione che l'imposta versata per laNumero registro generale 5471/2025Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 10202/2026Data pubblicazione 19/04/2026regolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto degli attimedesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi indicato; (…)».Non vi è alcun riferimento agli atti di accertamento aventi ad oggetto altritributi che, dunque, non possono ritenersi travolti dalla regolarizzazioneche riguarda esclusivamente il settore delle scommesse con vincite indanaro e l’imposta unica che sulle stesse si applica; è pur vero che lalettera f) fa riferimento agli atti di accertamento senza specificazioni, mala stessa è inserita nel comma 643 che ha ad oggetto esclusivamentel’imposta unica.Né può ritenersi che tale effetto possa desumersi dal contenuto dell’art. 1,comma 67, l. 220/2010 secondo il quale «La base imponibile sottratta,accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sullescommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, èposta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte suiredditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sullel'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardiadi finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazionirispettivamente accertate e constatate in sede di controllo dell'impostaunica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.

Per le violazioniconstatate dal Corpo della guardia di finanza, la rilevanza della baseimponibile sottratta od occultata, ai fini delle imposte sui redditi,dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivitàproduttive, è subordinata all'avvenuto accertamento da partedell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Le modalità e itermini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti conprovvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delleentrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza».Numero registro generale 5471/2025Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 10202/2026Data pubblicazione 19/04/2026Tale norma detta solo un criterio per l’individuazione della base imponibileper la determinazione dell’IRAP e delle imposte sui redditi evaseagganciato a quello per la determinazione dell’imposta unica; non vi èalcun argomento per sostenere che, una volta sanata quest’ultima,vengono meno anche le altre imposte.

Del resto, contrariamente a quantosostenuto dal giudice d’appello, l’accertamento della base imponibile nonviene meno per effetto della sanatoria, dal momento che quest’ultima siperfeziona solo con il versamento dell’imposta - sia pure conl’agevolazione della riduzione di un terzo - calcolata proprio in relazionealla base imponibile accertata con le modalità previste dall’art. 24, comma10, d.l. 98/2011, conv. in l. 111/2011 (art. 1 comma 643 lett. e) l.190/2014).In definitiva non si ravvisano elementi di carattere testuale o logico asostegno della tesi su cui si fonda la sentenza d’appello.2.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, indiversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata inrelazione a tale motivo e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/1/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-intimato-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Sicilia n. 6339/2024 depositata il 23/8/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione risulta che laCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n.Numero registro generale 5471/2025Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 10202/2026Data pubblicazione 19/04/20266339/2024, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avversola sentenza della Commissione tributaria provinciale di Agrigento cheaveva annullato l’avviso di accertamento notificato a [OSCURATO:PERSONA] ad oggetto maggiori IRPEF ed IRAP per l’anno 2013 e le relativesanzioni.In particolare, l’avviso era stato emesso in quanto era stato accertato cheil [OSCURATO:PERSONA] raccoglieva scommesse per conto di un bookmaker straniero(SKS365, titolare del marchio Planetwin 365) senza autorizzazione esenza collegamento al totalizzatore nazionale. I funzionari dell’Agenzia deiMonopoli avevano accertato una base imponibile ai fini dell’imposta unicasulle scommesse di € 215.512. In relazione a tale importo erano statequindi determinate anche le maggiori imposte dovute per IRAP ed IRPEFcon metodo induttivo.2. I giudici di primo e secondo grado ritenevano, tuttavia, chel’intervenuta regolarizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 643, l. 190/2014– perfezionata attraverso il versamento dell’imposta unica determinatacon le modalità di cui all’art. 24 comma 10 d.l. 98/2011 conv. in l.111/2011 ridotta di un terzo e senza l’applicazione di sanzioni ed interessi- comportava il venir meno anche delle altre imposte accertate inrelazione alla base imponibile per l’imposta unica sulle scommesse. Ilgiudice d’appello osservava, infatti, che «se, per effetto dell’art. 1, comma67, della L. 220/2010, l’accertamento in tema di II.DD. è subordinatodirettamente alla sussistenza di una base imponibile “accertata ai finidell’[OSCURATO:PERSONA] sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui aldecreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504”, l’intervento della sanatorianon può che precludere la notifica di qualsiasi atto impositivo avente adoggetto l’[OSCURATO:PERSONA] e rendere nulli gli atti eventualmente notificati,così impedendo, di riflesso, che possano essere compiuti accertamentisulle II.DD. ad essa direttamente connesse».Numero registro generale 5471/2025Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 10202/2026Data pubblicazione 19/04/20263. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.Non ha resistito con controricorso il contribuente che è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione ha lamentato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione dell’art. 1, comma643, l. 190/2014 e dell’art. 1, comma 67, l. 220/2010.Ad avviso della ricorrente, la regolarizzazione prevista dall’art. 1, comma643, l. 190/2014 poteva produrre effetti esclusivamente in ordine agliaccertamenti relativi all’imposta unica (di competenza dell’Agenzia delleDogane e dei Monopoli), mentre quello che forma oggetto del presenteprocesso è del tutto autonomo ed è compiuto dall’Agenzia delle Entrate inbase all’art. 39 d.P.R 600/1973.1.2 Il motivo è fondato.L’art. 1 comma 643 l. 190/2014, nel disciplinare le modalità dellaregolarizzazione dei «soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, checomunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per contoproprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati altotalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli»,stabilisce che: e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamentodell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23.12.98 n. 504, esuccessive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quellodel 2016 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza perl'accertamento, determinata con le modalità previste dall'art. 24, comma10, del D.L. 06.07.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L.15.07.2011 n. 111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni edinteressi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 31marzo e il 30 novembre 2016;f) gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni già notificati entro il31.12.2014 perdono effetto a condizione che l'imposta versata per laNumero registro generale 5471/2025Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 10202/2026Data pubblicazione 19/04/2026regolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto degli attimedesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi indicato; (…)».Non vi è alcun riferimento agli atti di accertamento aventi ad oggetto altritributi che, dunque, non possono ritenersi travolti dalla regolarizzazioneche riguarda esclusivamente il settore delle scommesse con vincite indanaro e l’imposta unica che sulle stesse si applica; è pur vero che lalettera f) fa riferimento agli atti di accertamento senza specificazioni, mala stessa è inserita nel comma 643 che ha ad oggetto esclusivamentel’imposta unica.Né può ritenersi che tale effetto possa desumersi dal contenuto dell’art. 1,comma 67, l. 220/2010 secondo il quale «La base imponibile sottratta,accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sullescommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, èposta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte suiredditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sullel'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardiadi finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazionirispettivamente accertate e constatate in sede di controllo dell'impostaunica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Per le violazioniconstatate dal Corpo della guardia di finanza, la rilevanza della baseimponibile sottratta od occultata, ai fini delle imposte sui redditi,dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivitàproduttive, è subordinata all'avvenuto accertamento da partedell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalità e itermini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti conprovvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delleentrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza».Numero registro generale 5471/2025Numero sezionale 790/2026Numero di raccolta generale 10202/2026Data pubblicazione 19/04/2026Tale norma detta solo un criterio per l’individuazione della base imponibileper la determinazione dell’IRAP e delle imposte sui redditi evaseagganciato a quello per la determinazione dell’imposta unica; non vi èalcun argomento per sostenere che, una volta sanata quest’ultima,vengono meno anche le altre imposte. Del resto, contrariamente a quantosostenuto dal giudice d’appello, l’accertamento della base imponibile nonviene meno per effetto della sanatoria, dal momento che quest’ultima siperfeziona solo con il versamento dell’imposta - sia pure conl’agevolazione della riduzione di un terzo - calcolata proprio in relazionealla base imponibile accertata con le modalità previste dall’art. 24, comma10, d.l. 98/2011, conv. in l. 111/2011 (art. 1 comma 643 lett. e) l.190/2014).In definitiva non si ravvisano elementi di carattere testuale o logico asostegno della tesi su cui si fonda la sentenza d’appello.2. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, indiversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata inrelazione a tale motivo e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/1/2026.Il Presidente
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