CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38377/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Messina in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura degli arresti domiciliari aggravata dal divieto di comunicazione applicata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di voto di scambio ed intestazione fittizia di cui ai capi 12) e 13) della rubrica provvisoria cautelare, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416bis.1. cod. pen. 2. A carico dell'indagato è stata ritenuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di voto di scambio di cui al capo 12) sulla premessa che, pur nella ritenuta inesistenza del sodalizio mafioso al cui vertice si poneva (nella originaria prospettazione della mozione cautelare) [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo faceva parte del sodalizio con a capo [OSCURATO:PERSONA], pur gestendo in autonomia altri affari illeciti nei quali era coinvolto il ricorrente indiziato di avere preso parte all'accordo elettorale siglato con [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio [OSCURATO:PERSONA] per garantire a quest'ultimo, dietro la corresponsione di denaro, il sostegno nelle elezioni del Consiglio comunale di Messina. Altri indizi hanno attinto il ricorrente in relazione al reato di intestazione fittizia descritto al capo 13) per avere aiutato [OSCURATO:PERSONA] ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale gestendo, quale vice presidente, la ASD [OSCURATO:PERSONA] costituita il 7 maggio 2015, con sede a Messina, all'interno della quale vi era la sala biliardi monitorata dalle intercettazioni ambientali. 2.1. La richiesta di riesame è stata rigettata, in primo luogo, relativamente alla eccepita violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. con riguardo alla violazione del principio di immutabilità del fatto atteso che, legittimamente, il Giudice per le indagini preliminari, pur avendo escluso la sussistenza dell'associazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e ritenendo lo stesso, invece, partecipe del gruppo al vertice del quale vi era [OSCURATO:PERSONA], non ha, in alcun modo, violato la norma non avendo leso le prerogative difensive dell'indagato che ha potuto articolare la propria difesa sin dall'interrogatorio di garanzia. 2.2. Quanto al reato di scambio elettorale politico mafioso, il Tribunale ha respinto la tesi difensiva secondo cui l'accordo tra lo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] da un lato e i Summa dall'altro sia stato concluso per interessi personali dei primi e non quali associati di un sodalizio mafioso. Piuttosto, ha messo in evidenza come la richiesta di sostegno elettorale da parte dei Summa allo [OSCURATO:PERSONA] sia stata rivolta a quest'ultimo proprio in ragione dello spessore criminale di natura mafiosa riconosciuto a quest'ultimo essendo I questi conosciuto nella Città di Messina come soggetto già appartenente ad un'associazione mafiosa ed operante nel territorio con modalità tipicamente mafiose; in tal senso ha richiamato anche plurime dichiarazioni di collaboratori di giustizia e le risultanze di diversi procedimenti penali, alcuni già definiti con sentenze di primo grado (fra cui uno nel quale è emersa la figura dello [OSCURATO:PERSONA] come soggetto che aveva il controllo di esercizi commerciali e sale giochi del territorio messinese). [OSCURATO:PERSONA] è stato descritto quindi come soggetto «a capo di un'organizzazione criminale operativa nella zona centro - sud della città di Messina» con un «ruolo apicale nella cosca tanto da essere riconosciuto come il maggiorente di quel gruppo dai vertici delle altre cosche» e, dunque, soggetto decisamente «di primo piano» nel contesto delle cosche mafiose operanti in Città. Tali considerazioni hanno indotto il Tribunale a ritenere connotata da mafiosità la promessa di sostegno elettorale dello [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi accoliti (fra cui l'[OSCURATO:PERSONA]) rispetto alle richieste dei Summa che non avrebbero avuto ragioni diverse per rivolgersi al primo se non la sua fama delinquenziale «qualificata» che rendeva le sue richieste immediatamente percepibili come provenienti da un gruppo mafioso, tanto da fare desistere i Summa dalla possibilità di un incontro con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] nei loro uffici. Nel senso indicato anche la ricostruita possibilità per lo [OSCURATO:PERSONA] di chiedere l'aiuto di altri esponenti di gruppi mafiosi alleati operanti a Messina. 2.3. In merito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha richiamato un'intercettazione del 30 marzo 2018 nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si serano accordati per il sostegno al candidato Summa e la divisione del compenso di 10.000 euro promessi dall'aspirante Consigliere comunale. Sul punto, il Tribunale ha ritenuto irrilevante la circostanza che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] fosse candidato alla medesima competizione elettorale essendo assolutamente conveniente il compenso promesso per il sostegno all'apparente avversario. 2.4. In ordine al reato di intestazione fittizia dell'ASD [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha ritenuto solo formale l'intestazione a [OSCURATO:PERSONA], essendo stata l'attività avviata e gestita dallo [OSCURATO:PERSONA] in concorso con il ricorrente che, proprio per la caratura criminale dello stesso Sparaci°, ha accettato di essere suo socio. Le risultanze intercettive hanno permesso di accertare che l'effettivo gestore dell'attività è stato lo [OSCURATO:PERSONA] che ha anche sostenuto i costi per i lavori di manutenzione.Il ricorrente è risultato essere il vicepresidente dell'ASD, nonostante non possedesse redditi sufficienti per aprire, arredare ed attrezzare la sala biliardi. Solo a seguito del rinvenimento di una microspia nel locale, lo [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto ad intestare la sala ad altro soggetto a lui vicino (il nipote [OSCURATO:PERSONA]). Ricostruita la qualità di effettivo dominus dello [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale distrettuale ha ritenuto che l'[OSCURATO:PERSONA] non fosse un vero e proprio «prestanome», dovendosi riconoscere allo stesso, piuttosto, la qualità di «socio effettivo dello [OSCURATO:PERSONA]». In sostanza, l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe concorso nell'intestazione fittizia consentendo la presenza occulta dello [OSCURATO:PERSONA] nella vita dell'associazione aiutandolo ad evitare provvedimenti ablativi del patrimonio, avendo coadiuvato il socio occulto dall'interno agevolandone il controllo dell'attività dell'associazione. Peraltro, secondo il Tribunale, l'[OSCURATO:PERSONA] non poteva certamente dubitare della caratura criminale dello [OSCURATO:PERSONA] e della disponibilità di ingenti somme di denaro, per come ricostruito alla luce di una conversazione del 23 marzo 2018 dalla quale si evinceva il programmato acquisto di preziosi provenienti dal [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Quanto alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari è stato sostenuto come la finalità della misura cautelare sia quella di evitare il pericolo di recidiva sussistente anche perché l'[OSCURATO:PERSONA] affiancava lo [OSCURATO:PERSONA] in diverse attività illecite. Da ciò è stata desunta la spiccata proclività a delinquere del ricorrente ed una pericolosità non contenibile con misure diverse. Né è stata ritenuta rilevante la circostanza dell'avvenuta chiusura dell'ASD, essendo connessa la pericolosità del ricorrente non già alla durata della società, quanto alla disponibilità del ricorrente ad aiutare il sodale ad eludere la normativa in materia di prevenzione. 3. Avverso la predetta ordinanza, l'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando tre motivi di impugnazione. 3.1. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. di cui al capo 12) dell'imputazione e di mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di corruzione elettorale. Il ricorrente ha dapprima segnalato come lo stesso Giudice per le indagini preliminari avesse escluso la gravità indiziaria in ordine all'ipotizzato reato di associazione mafiosa di cui al capo 9) asseritamente coinvolgente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Il primo sarebbe stato, invece, intraneo ad altra associazione mafiosa; conseguentemente quando ha operato per procacciare voti lo ha fatto singolarmente e non come rappresentante di una cosca mafiosa. Dal compendio investigativo non emerge da alcun elemento che la ricerca dei voti da parte dello [OSCURATO:PERSONA] dovesse avvenire con metodi mafiosi. Piuttosto, rievocando precedenti interessamenti in occasione di competizioni elettorali, lo [OSCURATO:PERSONA], nelle intercettazioni, aveva fatto riferimento alla distribuzione di buoni carburante e di volantini elettorali nelle sale giochi. Secondo il ricorrente, dalle investigazioni era semmai emerso che poteva ipotizzarsi che la raccolta dei voti da parte dello [OSCURATO:PERSONA] per il candidato Summa sarebbe avvenuta con una forma di corruzione elettorale, non già con il metodo mafioso. Peraltro, l'ordinanza impugnata non è stata in grado di indicare elementi concreti dai quali desumere l'esistenza di contesti mafiosi e l'operatività in essi dello [OSCURATO:PERSONA] (del quale non si contesta la «caratura criminale») in epoca successiva al 2006. Nella prospettazione difensiva, quindi, Summa si era rivolto allo [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il sostegno elettorale non già perché lo riteneva esponente mafioso ma in quanto cugino del suo vecchio amico Sollima. 3.2. Con il secondo motivo ha contestato la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. di cui al capo 13) della rubrica. L'indagato è stato considerato prestanome dello [OSCURATO:PERSONA] a fronte del fatto che egli, invece, aveva un ruolo attivo nell'ASD [OSCURATO:PERSONA] anche in quanto giocatore di biliardo professionista avente un interesse personale nella sala giochi. Circostanza che smentirebbe la tesi accusatoria secondo cui egli era un semplice prestanome rispetto ad un bene del quale non è stata nemmeno accertato che fosse suscettibile di confisca. Rispetto a tali punti, già evidenziati davanti al Tribunale del Riesame, il Collegio di merito nulla ha argomentato omettendo, così, di illustrare un elemento costitutivo del reato contestato. Infine, è stata evidenziata la contraddittoria qualificazione dell'[OSCURATO:PERSONA] dapprima come socio dello [OSCURATO:PERSONA] e poi come suo prestanome, avendo il Tribunale in un primo passaggio della motivazione affermato che lo [OSCURATO:PERSONA] gestiva personalmente tutta l'attività ed in seguito affermato che tale gestione avveniva dall'esterno. 3.3. Con il terzo motivo ha contestato il vizio di motivazione apparente in relazione all'affermata esistenza delle esigenze cautelari pur avendo rilevato lo stesso Tribunale l'avvenuta chiusura dell'ASD sin dal 2018 e la mancata indicazione di come la condotta asseritamente posta in essere dal 2015 al 2018 possa «considerarsi proiettata anche nel futuro». 4. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2. A ben vedere, con il primo motivo non viene contestata la motivazione riferita alla ricostruzione fattuale della vicenda ma, promiscuamente, la violazione di legge ed il vizio motivazionale riferiti alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 416-ter cod. pen. anziché come corruzione elettorale. In sostanza, la difesa censura l'ordinanza per avere sostenuto che i Summa si siano rivolti allo [OSCURATO:PERSONA] in quanto soggetto gravitante nell'ambito degli ambienti della criminalità organizzata messinese, omettendo di rilevare che, invece, lo [OSCURATO:PERSONA] era assente da quegli ambienti da tempo risalente e che, semmai, il sostegno elettorale promesso avrebbe dovuto essere attuato con modalità estranee a quelle tipiche dei contesti mafiosi. Poiché lo [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi concorrenti (fra cui l'[OSCURATO:PERSONA]) erano estranei agli ambienti mafiosi sin dal 2006 e poiché dalle intercettazioni si era fatto riferimento a modalità non mafiose di procacciamento dei voti, sarebbe stata errata la qualificazione del fatto operata dal Tribunale. Ebbene, i giudici di merito hanno ricostruito la figura dello [OSCURATO:PERSONA] in termini ineccepibili e congruenti rispetto al materiale indiziario utilizzato, pur tenendo conto dei criteri di giudizio della presente fase cautelare, assegnando a costui un ruolo di esponente dell'ambiente mafioso messinese non già fermo al 2006 (come preteso dalla difesa) ma esteso anche agli anni successivi. Ciò hanno fatto richiamando le risultanze di plurimi procedimenti penali (alcuni ancora in corso) e segnatamente di un procedimento denominato Totem (ordinanza di custodia cautelare del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina del 13 giugno 2016) definito in primo grado con sentenza di condanna del 16 aprile 2020 in cui è emersa la figura dello [OSCURATO:PERSONA] come soggetto posto a capo di una cosca mafiosa operante nella zona sud di Messina ed interessata alla gestione del settore delle scommesse e dei giochi.Circostanza confermata dalle risultanze di altro procedimento penale espressamente richiamato nell'ordinanza (n. 570/15 r.g.n.r.) e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Ancora, il Tribunale ha valorizzato ulteriori circostanze per sostenere che l'interesse dello [OSCURATO:PERSONA] alle vicende elettorali dei Summa non fosse un affare personale: il timore degli stessi Summa di incontrare lo [OSCURATO:PERSONA] presso i loro uffici e la circostanza che dalle captazioni fosse emerso l'impegno dello [OSCURATO:PERSONA] per procacciare i voti chiamando a raccolta le proprie persone di fiducia ed esponenti di gruppi alleati (gli amici) in cambio della promessa della somma di denaro di 10.000 euro dei quali si parla nell'intercettazione del 30 marzo 2018. Alla luce di tale ricostruzione, ampiamente e logicamente motivata dal Tribunale del riesame, il motivo di ricorso in esame appare privo di fondamento sia con riguardo al vizio motivazionale, sia alla violazione di legge. 2.1. Con riferimento al dedotto vizio motivazionale vi è che le argomentazioni del Tribunale appaiono assolutamente congrue e prive di frizioni logico giuridiche e mancanti di qualsiasi profilo di contraddittorietà che solo potrebbe giustificare la deduzione del vizio denunciato. Il Tribunale si è soffermato sugli aspetti rilevanti e su un punto essenziale per la ricostruzione della vicenda di interesse: la figura dello [OSCURATO:PERSONA] (essendo la qualità dell'[OSCURATO:PERSONA] quale uomo di fiducia non oggetto neppure di contestazione in questa sede) ed il suo inserimento nel contesto criminale messinese. Sul punto ha valorizzato elementi certamente congruenti rispetto alla natura del giudizio indiziario e prognostico tipico della fase cautelare assegnando rilievo alle risultanze di procedimenti penali in corso ed a dati intercettivi plausibilmente interpretabili nel senso fatto proprio dal provvedimento qui impugnato che non esibisce alcuna frizione motivazionale laddove ha assegnato rilevanza a dati fattuali concreti per ritenere la collocazione dello [OSCURATO:PERSONA] nei predetti contesti, pur a fronte della esclusa sussistenza della gravità indiziaria dell'esistenza dell'autonoma associazione mafiosa con a capo lo [OSCURATO:PERSONA] originariamente ipotizzata al capo 9) dell'imputazione. A tale esclusione, infatti, non si è accompagnata la negazione della collocabilità dello [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi negli ambienti criminali mafiosi della Città di Messina anche in epoca più recente, essendosene piuttosto precisata la collocazione nell'ambito di una cosca diversa da quella originariamente ipotizzata. Anche da questo punto di vista non è configurabile alcuna carenza motivazionale tra quelle sinteticamente eccepite in ricorso che, dunque, sul punto deve essere disatteso.2.2. Non diversamente deve affermarsi con riguardo al profilo di violazione di legge segnalato in ricorso in quanto il Tribunale ha correttamente escluso che per la configurabilità del reato ipotizzato debba potersi ricostruire una sorta di pattuizione tra beneficiario dei voti e procacciatore in ordine al metodo (mafioso) da utilizzare per l'ottenimento dei consensi. Ed infatti pertinente è il richiamo compiuto dal Tribunale del riesame alla giurisprudenza secondo cui «in tema di scambio elettorale politico-mafioso, l'esistenza dell'intesa per il procacciamento di voti con modalità mafiose può desumersi, in via indiziaria, da indicatori sintomatici quali la fama criminale del procacciatore, la forza intimidatrice pronnanante dagli affiliati ad associazione di tipo mafioso reclutati per la raccolta dei consensi e la valutazione di utilità del loro apporto nella zona d'influenza dell'organizzazione criminale, risultando, per converso, irrilevante il "post factum" costituito dal mancato incremento delle preferenze. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione cautelare adottata in un caso nel quale il procacciatore era stato consapevolmente individuato dal candidato in ragione della sua "prossimità" al clan camorristico operante sul territorio e si era avvalso della collaborazione di soggetti coindagati per il delitto di estorsione commesso in danno di altri candidati)» (Sez. 5, n. 26426 del 07/05/2019, Merola, Rv. 275638-01, conforme Sez. 6 , n. 9442 del 20/02/2019, Zullo, Rv. 275157 - 01). 3. Il secondo motivo di ricorso riferito all'imputazione di cui all'art. 512 bis cod. pen. è, anch'esso, infondato. La ricostruzione della confiscabilità del bene è stata compiuta con riferimento alla personalità dello [OSCURATO:PERSONA] che, come visto, è soggetto che si colloca negli ambienti mafiosi messinesi ed i cui beni sono senz'altro potenzialmente suscettibili di confisca. Il Tribunale ha ricostruito la vicenda relativa alla intestazione dell'ASD [OSCURATO:PERSONA] evidenziando come intestatario della stessa fosse, formalmente, tale [OSCURATO:PERSONA], mentre l'[OSCURATO:PERSONA] ne era il vicepresidente che coadiuvava il primo nella gestione. Tuttavia, il compendio intercettivo riportato nel provvedimento impugnato ha consentito di ricostruire la titolarità effettiva dell'ASD in capo allo [OSCURATO:PERSONA] alla cui ativià di gestione collaborava l'[OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha ineccepibilmente ricostruito la figura del ricorrente come quella del concorrente nel reato di intestazione fittizia avendo coadiuvato egli il socio occulto nel controllo effettivo e nel dominio dell'attività dell'associazione.In base alle regole generali sul concorso di persone, integra condotta concorsuale ogni azione od omissione che agevoli la commissione del reato da parte di colui che concretamente lo pone in essere. Non soffre di alcuna eccezione a tale regola il reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. per il quale la condotta di colui che risulti socio effettivo ed agevoli il socio occulto nella concreta e pratica gestione del compendio (nel caso in esame) associativo integra la fattispecie concorsuale. Nel reato può dunque concorrere chiunque agevoli l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità del denaro, dei beni e delle altre utilità attraverso la condotta consistente nell'agevolare il controllo della società da parte del socio occulto. Il principio è stato già pronunciato reiteratamente dalla Corte di cassazione che ha precisato come «il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art.512 bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni - nella specie, un familiare - con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma» ( fra le più recenti, Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019, Como, Rv. 277075). Il Tribunale ha dichiaratamente fatto applicazione di tale principio e, dunque, la relativa motivazione non presenta alcuna frizione o contraddittorietà. 3.1. Né tale vizio è riscontrabile nella parte segnalata alle pagg. 5 e 6 del ricorso per cassazione laddove si lamenta, trascrivendone due passaggi, una sorta di contraddittorietà della ricostruzione dei giudici di merito per avere gli stessi prima affermato lo [OSCURATO:PERSONA] ha gestito dall'interno l'associazione e poi sostenuto che quella gestione è avvenuta dall'esterno. Non è dato ravvisare alcuna contraddizione nei due passaggi segnalati atteso che la prima affermazione (gestione da parte dello [OSCURATO:PERSONA] mediante la sua presenza all'interno del locale) non esclude la seconda (gestione dall'esterno - con riferimento alla compagine sociale, non ai locali - quale socio occulto). 4. Inammissibile perché manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso riferito ad una presunta carenza motivazionale ed alla violazione di legge in punto di esigenze cautelari ravvisate in ordine al reato di cui al capo 13).Nessun rilievo è stato compiuto con riferimento al reato di cui al capo 12) per il quale pure risulta essere applicata la misura cautelare. Il motivo è comunque palesemente privo di fondamento essendo riferito solo ad un passaggio della motivazione dell'ordinanza impugnata (quello relativo all'intestazione dell'associazione ASD). La sussistenza delle esigenze cautelari è stata ampiamente giustificata con il richiamo alla condotta di interessenza con lo Sparaci° (esponente di vertice di un consorzio associativo mafioso) in diversi contesti illeciti, alla proclività a delinquere commettendo reati con diversa oggettività giuridica essendo riferiti sia al libero esercizio del diritto di voto che al libero mercato. Il profilo segnalato nel motivo di ricorso (avvenuta chiusura dell'associazione nel 2018) è stato preso in considerazione dal Tribunale e la sua fondatezza smentita con argomentazioni logiche e congrue prive di contraddizioni e non suscettibili di essere rivalutate in questa sede di legittimità. 5. Alla luce di quanto esposto discende il