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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 30110/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12626/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:PERSONA] alle IMPRESE S .

P .

A . , in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 691, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al LUNGOTEVERE dei MELLINI n. 17, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – R.g. n. 12626 del 2020 Ad. 15/06/2023; estensore: C. Valle nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica,elettivamente domiciliato in ROMA al viale PARIOLI n. 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di FIRENZE n. 792/2020depositata il 15/04/2020 .

R.g. n. 12626 del 2020 Ad. 15/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15/06/2023, da l C onsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] , osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , già Banca di C redito S alernitano , conveniva in giudizio,avanti al Tribunale di Siena, la MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , proponendo opposizione al monitorio c h e le ingiungeva di pagare alla società di leasing la somma di oltre settecentomila euro (€ 781.657,42), oltre interessi di mora e di consegnare l’immobile, ad uso produttivo oggetto del contratto di locazione finanziariain favore della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], nel contraddittorio delle parti, e ritenuto inammissibile l’intervento volontario della [OSCURATO:SOCIETA]., garante della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ravvisato nel contratto intervenuto tra la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e MPS L easing F actoring S.p.a. un contratto autonomo di garanzia,rigettava l’opposizione al monitorio .

La sentenza era impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e la Corte d’appello di Firenze, nel ricostituito contraddittorio delle parti, ritenuto ammissibile l’intervento del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., proposto con appello incidentale, con sentenza n. 792 del 15/04/2020, dichiarava liberata dalla garanzia la società appellante e revocava il decreto ingiuntivo.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con atto affidato a due motivi, la MPS [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con separati controricorso la Vivi B anca S.p.a. e la curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] factoring S.p.a. ha depositato controricorso.

Tutte le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale la causa è stata trattenuta per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] R.g. n. 12626 del 2020 Ad. 15/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo la ricorrente denunzia v iolazione e falsa applicazione di norme di diritto , ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, primocomma, n. 3 c od . p roc . c iv .

Lamenta che la Corte d’appello ha errato nel qualificare quale fideiussione, e non come contratto autonomo di garanzia, il contratto intercorso tra le parti e sottoscritto in data 10 /05/ 2010 a garanzia dell’inadempimento da parte dell’u tilizzatrice [OSCURATO:SOCIETA]., del contratto di locazione finanziaria n. 1171869.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente non individua alcuna norma di diritto sostanziale o processuale violata dalla sentenza della Corte d’appello, limitandosi a una mera e diversa valutazione delle pattuizioni intercorse tra le parti, senza neppure riportare, nello specifico, il testo del contratto in data 10/05/2010 o, quantomeno, le sue clausole di maggiore rilevanza ai fini della decisione, limitandosi a estrapolarne brevi brani.

Il motivo si sostanzia in una critica apodittica della sentenza d’appello, della quale vengono riportati ampi stralci, con richiamo anche a passi della sentenza di primo grado, nonché in una sequela di massime di giurisprudenza, anche di merito, in punto di esclusione dell’applicabilità del disposto dell’art. 1944 cod. civ., ma non risulta individuato e specificamente in concretocensurato alcun effettivo errore di giudizio o falsa applicazione delle norme di diritto, restandosi nell’ambito di una contestazione del tutto generica e apodittica della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo la ricorrente denunzia v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1956 cod. c iv . , in riferimento a ll’art. 360 , primocomma n. 3 , c od . p roc . c iv .

Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto nella specie applicabile l’art. 1956 cod. civ., qualificando il rapporto in termini di contratto di leasing , e comunque di locazione R.g. n. 12626 del 2020 Ad. 15/06/2023; estensore: C. Valle finanziaria, e non già di apertura o concessione di credito in favore della [OSCURATO:SOCIETA].

Il motivo è infondato.

Diversamente dal giudice di prime cure, che ha qualificato il contratto de quo quale contratto autonomo di garanzia , nell’impugnata sentenza la corte di merito ha ritenuto il contratto rientrarepienamente nel tipo codicistico della fideiussione.

Orbene, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte in ordine alla piena applicabilità dell’art. 1956 cod. civ. in relazione a contratti di locazione o anche di leasing, individuando nel comportamento della MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. consistito nell’avere consentito alla [OSCURATO:SOCIETA]. di rendersi inadempiente nel corso di diversi anni al pagamento di oltrecinquanta canoni di locazione (si vedano le pag. 14 e seguenti della sentenza d’appello), senza avvertire in alcun modo la garante [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., i presupposti per l’applicazione dell’art. 1956 cod. civ. (sul punto v.

Cass. n. 4458 del 02/03/2005 Rv. 580957 – 01e Cass. n. 3525 del 13/02/2009 Rv. 606764 – 01 ) .

La ricorrente ha depositato due controricorsi, in replica ai controricorsi del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. e di quello della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] due detti atti non sono ammissibili, posto che sia la Vivi banca S.p.a. che il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non hanno proposto ricorso incidentale e nei loro controricorsi esse si sono limitate a chiedere il rigetto del ricorso principale, cosicché nessuna ulteriore attività difensiva era necessaria da parte della MPS [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

R.g. n. 12626 del 2020 Ad. 15/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro

15. 2 00,00 , di cui euro 15.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge , in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.

Così deciso in Roma nella cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12626/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:PERSONA] alle IMPRESE S . P . A . , in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 691, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al LUNGOTEVERE dei MELLINI n. 17, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – R.g. n. 12626 del 2020 Ad. 15/06/2023; estensore: C. Valle nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica,elettivamente domiciliato in ROMA al viale PARIOLI n. 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di FIRENZE n. 792/2020depositata il 15/04/2020 . R.g. n. 12626 del 2020 Ad. 15/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15/06/2023, da l C onsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] , osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , già Banca di C redito S alernitano , conveniva in giudizio,avanti al Tribunale di Siena, la MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , proponendo opposizione al monitorio c h e le ingiungeva di pagare alla società di leasing la somma di oltre settecentomila euro (€ 781.657,42), oltre interessi di mora e di consegnare l’immobile, ad uso produttivo oggetto del contratto di locazione finanziariain favore della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], nel contraddittorio delle parti, e ritenuto inammissibile l’intervento volontario della [OSCURATO:SOCIETA]., garante della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ravvisato nel contratto intervenuto tra la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e MPS L easing F actoring S.p.a. un contratto autonomo di garanzia,rigettava l’opposizione al monitorio . La sentenza era impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e la Corte d’appello di Firenze, nel ricostituito contraddittorio delle parti, ritenuto ammissibile l’intervento del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., proposto con appello incidentale, con sentenza n. 792 del 15/04/2020, dichiarava liberata dalla garanzia la società appellante e revocava il decreto ingiuntivo. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con atto affidato a due motivi, la MPS [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con separati controricorso la Vivi B anca S.p.a. e la curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] factoring S.p.a. ha depositato controricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale la causa è stata trattenuta per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] R.g. n. 12626 del 2020 Ad. 15/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo la ricorrente denunzia v iolazione e falsa applicazione di norme di diritto , ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, primocomma, n. 3 c od . p roc . c iv . Lamenta che la Corte d’appello ha errato nel qualificare quale fideiussione, e non come contratto autonomo di garanzia, il contratto intercorso tra le parti e sottoscritto in data 10 /05/ 2010 a garanzia dell’inadempimento da parte dell’u tilizzatrice [OSCURATO:SOCIETA]., del contratto di locazione finanziaria n. 1171869. Il motivo è inammissibile. La ricorrente non individua alcuna norma di diritto sostanziale o processuale violata dalla sentenza della Corte d’appello, limitandosi a una mera e diversa valutazione delle pattuizioni intercorse tra le parti, senza neppure riportare, nello specifico, il testo del contratto in data 10/05/2010 o, quantomeno, le sue clausole di maggiore rilevanza ai fini della decisione, limitandosi a estrapolarne brevi brani. Il motivo si sostanzia in una critica apodittica della sentenza d’appello, della quale vengono riportati ampi stralci, con richiamo anche a passi della sentenza di primo grado, nonché in una sequela di massime di giurisprudenza, anche di merito, in punto di esclusione dell’applicabilità del disposto dell’art. 1944 cod. civ., ma non risulta individuato e specificamente in concretocensurato alcun effettivo errore di giudizio o falsa applicazione delle norme di diritto, restandosi nell’ambito di una contestazione del tutto generica e apodittica della sentenza impugnata. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1956 cod. c iv . , in riferimento a ll’art. 360 , primocomma n. 3 , c od . p roc . c iv . Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto nella specie applicabile l’art. 1956 cod. civ., qualificando il rapporto in termini di contratto di leasing , e comunque di locazione R.g. n. 12626 del 2020 Ad. 15/06/2023; estensore: C. Valle finanziaria, e non già di apertura o concessione di credito in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. Il motivo è infondato. Diversamente dal giudice di prime cure, che ha qualificato il contratto de quo quale contratto autonomo di garanzia , nell’impugnata sentenza la corte di merito ha ritenuto il contratto rientrarepienamente nel tipo codicistico della fideiussione. Orbene, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte in ordine alla piena applicabilità dell’art. 1956 cod. civ. in relazione a contratti di locazione o anche di leasing, individuando nel comportamento della MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. consistito nell’avere consentito alla [OSCURATO:SOCIETA]. di rendersi inadempiente nel corso di diversi anni al pagamento di oltrecinquanta canoni di locazione (si vedano le pag. 14 e seguenti della sentenza d’appello), senza avvertire in alcun modo la garante [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., i presupposti per l’applicazione dell’art. 1956 cod. civ. (sul punto v. Cass. n. 4458 del 02/03/2005 Rv. 580957 – 01e Cass. n. 3525 del 13/02/2009 Rv. 606764 – 01 ) . La ricorrente ha depositato due controricorsi, in replica ai controricorsi del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. e di quello della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] due detti atti non sono ammissibili, posto che sia la Vivi banca S.p.a. che il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non hanno proposto ricorso incidentale e nei loro controricorsi esse si sono limitate a chiedere il rigetto del ricorso principale, cosicché nessuna ulteriore attività difensiva era necessaria da parte della MPS [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.M. R.g. n. 12626 del 2020 Ad. 15/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 15. 2 00,00 , di cui euro 15.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge , in favore di ciascuna delle parti controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13,se dovuto. Così deciso in Roma nella cam
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