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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025

Cassazione n. 30960/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ( letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, relativa al confermato riconoscimento della recidiva, è manifestamente infondata atteso che la sentenza / impugnata, estranea a profili di erronea interpretazione del dato normativo di riferimento, risulta altresì sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto,così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede 3 rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 6 Giugno 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ( letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, relativa al confermato riconoscimento della recidiva, è manifestamente infondata atteso che la sentenza / impugnata, estranea a profili di erronea interpretazione del dato normativo di riferimento, risulta altresì sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto,così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede 3 rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 2025.
Sentenza Cassazione n. 30960/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris