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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08446/2023

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9 ORDINANZA sul ricorso 18281/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio, domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - 202_2„ avverso la sentenza n. 2270/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Pescara aveva accolto l'azione revocatoria ordinaria promossa da [OSCURATO:PERSONA] (creditrice della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]) per sentir dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, degli atti di compravendita del 7.3.2012 con cui [OSCURATO:PERSONA] -socio accomandatario della società debitrice- aveva alienato gli unici immobili di sua proprietà al padre [OSCURATO:PERSONA] (socio accomandante della società) e alla convivente lona [OSCURATO:PERSONA]; la detta Ciul ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso adesivo, con cui ha richiesto l'accoglimento del ricorso principale; gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.; sia la ricorrente che il controricorrente adesivo hanno depositato memoria.

Considerato che: la notifica del ricorso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] è stata effettuata personalmente alla stessa, presso il domicilio eletto nel giudizio di appello, anziché al difensore nominato in tale fase; con la memoria, la ricorrente ha rilevato che la mancata costituzione della intimata non consente di ritenere sanata tale irregolarità e ha richiesto di essere rimessa in termini per rinnovare la notifica, ex art. 291 c.p.c.; ritiene il Collegio che non debba procedersi alla rinnovazione della notifica in quanto tale attività costituirebbe un inutile dispendio di attività processuali a fronte della manifesta inammissibilità del ricorso (cfr.

Casj.n. 12515/2018 e Cass. n. 16141/2019); invero, il ricorso non rispetta il requisito previsto dall'art. 366, n. 3 c.p.c., funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure, poiché l'esposizione dei fatti della causa (contenuta in meno di una pagina) risulta del tutto inidonea a dar conto dei termini della vicenda e delle questioni controverse, e -quindi- a porre la Corte nella condizione di scrutinare i motivi causa cognita; né, peraltro, una tale inidoneità risulta superata dalle indicazioni contenute nell'illustrazione dei singoli motivi, che argomentano le censure sul presupposto di una conoscenza dei fatti e delle questioni controverse che la Corte non è stata posta in condizione di acquisire dal contesto complessivo dell'atto; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; atteso che non sussiste soccombenza della Ciul rispetto controricorrente adesivo, le spese di lite vanno compensate; ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, 20.12.2022 [OSCURATO:PERSONA]- '10 G I IARIO Dott.

S ),

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 ORDINANZA sul ricorso 18281/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio, domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - 202_2„ avverso la sentenza n. 2270/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Pescara aveva accolto l'azione revocatoria ordinaria promossa da [OSCURATO:PERSONA] (creditrice della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]) per sentir dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, degli atti di compravendita del 7.3.2012 con cui [OSCURATO:PERSONA] -socio accomandatario della società debitrice- aveva alienato gli unici immobili di sua proprietà al padre [OSCURATO:PERSONA] (socio accomandante della società) e alla convivente lona [OSCURATO:PERSONA]; la detta Ciul ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso adesivo, con cui ha richiesto l'accoglimento del ricorso principale; gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.; sia la ricorrente che il controricorrente adesivo hanno depositato memoria. Considerato che: la notifica del ricorso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] è stata effettuata personalmente alla stessa, presso il domicilio eletto nel giudizio di appello, anziché al difensore nominato in tale fase; con la memoria, la ricorrente ha rilevato che la mancata costituzione della intimata non consente di ritenere sanata tale irregolarità e ha richiesto di essere rimessa in termini per rinnovare la notifica, ex art. 291 c.p.c.; ritiene il Collegio che non debba procedersi alla rinnovazione della notifica in quanto tale attività costituirebbe un inutile dispendio di attività processuali a fronte della manifesta inammissibilità del ricorso (cfr. Casj.n. 12515/2018 e Cass. n. 16141/2019); invero, il ricorso non rispetta il requisito previsto dall'art. 366, n. 3 c.p.c., funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure, poiché l'esposizione dei fatti della causa (contenuta in meno di una pagina) risulta del tutto inidonea a dar conto dei termini della vicenda e delle questioni controverse, e -quindi- a porre la Corte nella condizione di scrutinare i motivi causa cognita; né, peraltro, una tale inidoneità risulta superata dalle indicazioni contenute nell'illustrazione dei singoli motivi, che argomentano le censure sul presupposto di una conoscenza dei fatti e delle questioni controverse che la Corte non è stata posta in condizione di acquisire dal contesto complessivo dell'atto; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; atteso che non sussiste soccombenza della Ciul rispetto controricorrente adesivo, le spese di lite vanno compensate; ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 20.12.2022 [OSCURATO:PERSONA]- '10 G I IARIO Dott. S ),
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