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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16229/2023

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re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30403/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 1857 – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Golametto, n. 2 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione -controricorrente – avverso la sentenza del la Corte di Appello di Catania n. 102 5 /20 20 , pubblicata in data16 giugno 20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1.Il Tribunale di Catania, all’esito d i consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza n. 991/2017, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].,volta ad ottenere il pagamento dell’indennizzo assicurativo in conseguenza del danno da mancato raccolto dallo stesso subito, avvenuto in esito a denunciati eventi metereologici coperti da garanzia , verificatisi nel periodo compreso tra la fine dell’anno 2006 e l’inizio dell’anno 2007 in località Regalbuto, ove insisteva il terreno di proprietà dell’assicurato.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta decisione, insistendo per l’acquisizione della consulenza tecnica disposta nell’ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo, in precedenzadallo stesso introdotto.

La causa, assunta in de cisione, veniva rimessa sul ruolo per l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio e, all’esito, in riforma della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di euro 258.380,59, oltre interessi legali e rivalutazione decorrenti dal 7 luglio 2007, nonché al rimborso delle spese processuali.

In sintesi, i giudici di merito,ritenendo di dover avvalersi ai fini della decisione della consulenza tecnica disposta in sede di accertamento tecnico preventivo e partendo dalla considerazione che i fenomeni atmosferici lamentati dal Politi si erano effettivamente verificati con un impatto negativo sulla produzione del fondo dell’appellante, hanno fatto riferimento alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio disposta in secondo grado ai fini della determinazione del quantum, accertando che il Politi aveva sottoposto a copertura assicurativa l’intera produzione di arance di qualità navelina e tarocco esistente nella azienda e che, in relazione ad essa, aveva richiesto l’indennizzo per i danni subiti a seguito dei verificatisi eventi climatici.

Hanno, inoltre, osservato che ‹‹il mancato assoggettamento, al rapporto assicurativo, della piantagione di clementine non rende(va) inoperante la garanzia assicurativa, poiché la clausola in questione va interpretata con riferimento al tipo di produzione e non a tutto ciò che è piantato nel fondo›› e che ‹‹il riferimento testuale all’intera produzione dell’azienda deve (doveva) essere interpretato, alla stregua del complessivo rapporto assicurativo, in relazione al tipo di produzione coperto dallo stesso rapporto assicurativo››, trovando tale esegesi giustificazione ne lla circostanza che le clementine erano ben più resistenti (agli eventi atmosferici in oggetto) delle arance di qualità navelina e tarocco , come posto in evidenza dalle consulenze tecniche.

Hanno, quindi, quantificato l’indennizzo assicurativo in euro 258.380,59, oltre interessi legali e rivalutazione decorrenti dal 7 luglio 2007 (come da richiesta dello stesso Politi), trattandosi di debito di valore.

3. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della decisione d’appello, sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo si de nuncia ‹‹ Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in ragione di quanto richiesto dall’assicurato Politi e quanto pronunciato in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››.

La ricorrente, nel sottolineare che il Politi aveva chiesto la liquidazione dell’indennizzo a termini di polizza e non un risarcimento del danno, lamenta che i giudici d’appello, in violazione del principio della corrispondenza tra quanto chiesto e quanto pronunciato, hanno quantificato il danno sulla base della consulenza tecnica d’ufficio disposta, facendolo coincidere con il danno civilistico, omettendo di ricondurlo nel perimetro della garanzia assicurativa e, segnatamente, nell’ambito dei limiti e delle condizioni vigenti in relazione alla garanzia prestata in riferimento all’avversità atmosferica ‹‹siccità››, come definita e descritta in polizza.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Vale premettere che la violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato integra un difetto di attività del giudice, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, primo comma,n.3, c od. proc. civ., ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo - ovverosia della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c od. proc. civ. — la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità — in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello (Cass., sez.

L, 13/10/2022, n. 29952).

2.2. Come questa Corte ha più volte chiarito, sussiste violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato fissato dall'art. 112 cod. proc. civ. quando il giudice attribuisca, o neghi, ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda; oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda.

Non sussiste, al contrario, violazione del medesimo principio quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi) (Cass., sez. 3, 17/01/2018, n. 906; Cass. , s ez. 2 , 27/03/1995 n. 3604; Cass.,sez. 3, 03/02/1999 n. 919).

La sentenza impugnata non esorbita dalla domand a spiegata dal Politi— come da conclusioni dallo stesso rassegnate in primo grado e trascritte in ricorso alle pagine 13 e 14 —in alcun modo e sotto alcun profilo e non incorre nel vizio di ultrapetizione; è sufficiente in proposito richiamare la motivazione nella quale la Corte territoriale, dopo avere ritenuto raggiunta la prova dell’an, e, quindi, la sussistenza del nesso tra gli eventi metereologici ed il danno alle colture lamentato dal Politi, ha poi riconosciuto la somma per la quale è stata pronunciata condanna ‹‹a titolo di indennizzo assicurativo›› secondo le condizioni di polizza, come chiaramente si evince dal percorso argomentativo seguito.

Pertanto, non avendo la Corte territoriale modificato il petitum e la causa petendi, ma correttamente considerato il rapporto contrattuale dal quale scaturiva il diritto all’indennizzo, non sussiste nella specie la denunziata ultrapetizione.

3. Con il secondo motivo, denunciando ‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per violazione delle regole ermeneutiche del contratto assicurativo versato in atti e per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c.››, la ricorrente censura la decisione impugnata per non avere tenuto conto, ai fini della determinazione dell’indennizzo, dell’art. 7 dell’allegato 2 di polizza — ‹‹ Garanzia siccità ›› — e per aver male interpretato il contenuto del contratto, ribadendo che nelle polizze private ramo danni, quale quella in esame, l’indennizzo previsto non è ragguagliato al danno ‹‹oggettivo››, ossiaal quantum ordinariamente accordato in caso di sinistro in ambito di responsabilità civile, ma viene fissato in percentuale rispetto ad un capitale assicurato, liberamente scelto dai contraenti.

Precisa, al riguardo, che secondo le definizioni della polizza, risultava coperta una certa quantità di produzione che rappresentava la ‹‹resa media››, ossia ‹‹la produzione convenzionalmente assicurata espressa in quintali per ettaro››, mentre per ‹‹siccità››, unico evento riconosciuto dal primo consulente in nesso causale con i danni reclamati, doveva intendersi ‹‹la deficienza di precipitazioni per un residuo di tempo prolungato che provochi allo stesso tempo: depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione degli interventi irrigui; danni estesi alle colture, risultati da perdita di resa››.

Partendo dal presupposto che l’evento che giustificava la copertura assicurativa era la siccità e che il terzo consulente aveva mutuato i dati dalla relazione del primo consulente per le percentuali dei danni di quantità e qualità, ad avviso della ricorrente, la stima corretta dell’indennizzo doveva aver luogo necessariamente applicando le percentuali di danno di quantità e di qualità e tenendo conto delle condizioni di polizza che prevedevano, in ipotesi di danno da ‹‹siccità››, una franchigia del 10 per cento e un limite massimo di indennizzo pari al 50 per cento della somma assicurata. 3.1 Il motivoè inammissibile.

Al di là del mero richiamo in rubrica degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., la ricorrente non si duole in realtà di una non corretta interpretazione del contratto da parte del giudice di appello, ma introduce piuttosto censure che attengono strettamente ai criteri di determinazione dell’indennizzo, poiché addebita al la Corte d’appello , previo richiamo delle clausole contrattuali inserite nel contratto intercorso tra le parti, di non avere quantificato la somma liquidata alla stregua delle condizioni di polizza.

Trattasi a ben vedere non solo di questione attinente al merito, come tale sottratta al sindacato di questa Corte di legittimità, ma anche di questione connotata da profili di novità, non emergendo né dalla esposizione dello svolgimento del processo contenuta in ricorso, né dalla sentenza impugnata, che non ne fa menzione, che tali contestazioni siano state tempestivamente sollevate nel giudizio di merito, tanto che la stessa parte ricorrente ha evidenziato in ricorso, a pag. 21, che nei gradi di merito ‹‹….l’oggetto del contendere…era attinente al nesso tra eventi meteo e danno, non ai criteri di determinazione dell’indennizzo››.

Va ribadito, invero, il principio secondo cui, qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., sez. 6- 5, n. 32804 del 13/12/2019; Cass., sez. 2, 24/01/2019, n. 2038; Cass., sez. 6-1, 13/06/2018, n. 15430).

Tale onere non risulta assolto dalla odierna ricorrente.

Non si sottrae alla declaratoria d’inammissibilità neppure il denunciato vizio exart. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione ratione temporis vigente, che non risulta dedotto mediante la specifica indicazione del fatto storico, rilevante e decisivo, che il giudice di merito avrebbe trascurato di esaminare e che, laddove esaminato, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione.

4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la ‹‹Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1282 e 1905 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d’appello considerato la prestazione assicurativa come debito di valore, disponendo in ogni caso un illegittimo cumulo tra interessi e rivalutazione sulla sorte liquidata›› e sostiene che l’obbligo, a carico dell’assicuratore, di pagamento dell’indennizzo è una obbligazione di valuta e che il ritardato adempimento comporta il pagamento dei soli interessi moratori di cui all’art. 1224, primo comma, cod. civ. 4.1 Il motivo è infondato.

Il debito dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato costituisce un debito di valore.

Tale affermazione, che trae origine direttamente dal dettato degli artt. 1905 e 1908 cod. civ., è stata ribadita più volte dalla giurisprudenza di questa Corte.

Si è detto, infatti, che in tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. (Cass., sez. 3, 30/03/2001, n. 4753; Cass. , sez. 3, 11/01/2007, n. 395; Cass., sez. 3, 07/05/2009, n. 10488 ; Cass., sez. 3, 28/07/ 2015, n. 15868 ).

In sostanza, il debito originariamente di valore diventa di valuta solo nel momento in cui c'è la liquidazione, eventualmente anche per il tramite di una perizia contrattuale (Cass., sez. 3,12 /02/ 2008, n. 3268).

Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito dei suindicati principi ha fatto invero piena e corretta applicazione.

5. all’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

6. Risulta conseguentemente superflua la verifica della ritualità o meno dell'instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio di legittimità nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] CO.DI.PA. di Agrigento, parte contraente del rapporto assicurativo de quo, alla stregua dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte che esimono dall'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso in caso di nullità o di integrazione del contraddittorio, nell'evenienza di ricorso di cui si palesi l'inammissibilità o l'infondatezza (Cass., sez.

U, 22/03/2010, n. 6826; in termini, Cass., sez. 3, 17/06/2013, n. 15106; Cass., sez.

U, 22/12/2015, n. 25772).

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile, come nella specie, per quanto di seguito verrà precisato, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., sez.

U, 23/09/2013, n. 21670; Cass., sez. 3, 14/03/2014, n. 5944; Cass., sez. 2, 21/05/2018, n. 12515; Cass., sez. 3, 17/06/2019, n. 16141).

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,che liquida in euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30403/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 1857 – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Golametto, n. 2 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione -controricorrente – avverso la sentenza del la Corte di Appello di Catania n. 102 5 /20 20 , pubblicata in data16 giugno 20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1.Il Tribunale di Catania, all’esito d i consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza n. 991/2017, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].,volta ad ottenere il pagamento dell’indennizzo assicurativo in conseguenza del danno da mancato raccolto dallo stesso subito, avvenuto in esito a denunciati eventi metereologici coperti da garanzia , verificatisi nel periodo compreso tra la fine dell’anno 2006 e l’inizio dell’anno 2007 in località Regalbuto, ove insisteva il terreno di proprietà dell’assicurato. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta decisione, insistendo per l’acquisizione della consulenza tecnica disposta nell’ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo, in precedenzadallo stesso introdotto. La causa, assunta in de cisione, veniva rimessa sul ruolo per l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio e, all’esito, in riforma della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di euro 258.380,59, oltre interessi legali e rivalutazione decorrenti dal 7 luglio 2007, nonché al rimborso delle spese processuali. In sintesi, i giudici di merito,ritenendo di dover avvalersi ai fini della decisione della consulenza tecnica disposta in sede di accertamento tecnico preventivo e partendo dalla considerazione che i fenomeni atmosferici lamentati dal Politi si erano effettivamente verificati con un impatto negativo sulla produzione del fondo dell’appellante, hanno fatto riferimento alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio disposta in secondo grado ai fini della determinazione del quantum, accertando che il Politi aveva sottoposto a copertura assicurativa l’intera produzione di arance di qualità navelina e tarocco esistente nella azienda e che, in relazione ad essa, aveva richiesto l’indennizzo per i danni subiti a seguito dei verificatisi eventi climatici. Hanno, inoltre, osservato che ‹‹il mancato assoggettamento, al rapporto assicurativo, della piantagione di clementine non rende(va) inoperante la garanzia assicurativa, poiché la clausola in questione va interpretata con riferimento al tipo di produzione e non a tutto ciò che è piantato nel fondo›› e che ‹‹il riferimento testuale all’intera produzione dell’azienda deve (doveva) essere interpretato, alla stregua del complessivo rapporto assicurativo, in relazione al tipo di produzione coperto dallo stesso rapporto assicurativo››, trovando tale esegesi giustificazione ne lla circostanza che le clementine erano ben più resistenti (agli eventi atmosferici in oggetto) delle arance di qualità navelina e tarocco , come posto in evidenza dalle consulenze tecniche. Hanno, quindi, quantificato l’indennizzo assicurativo in euro 258.380,59, oltre interessi legali e rivalutazione decorrenti dal 7 luglio 2007 (come da richiesta dello stesso Politi), trattandosi di debito di valore. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della decisione d’appello, sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si de nuncia ‹‹ Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in ragione di quanto richiesto dall’assicurato Politi e quanto pronunciato in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››. La ricorrente, nel sottolineare che il Politi aveva chiesto la liquidazione dell’indennizzo a termini di polizza e non un risarcimento del danno, lamenta che i giudici d’appello, in violazione del principio della corrispondenza tra quanto chiesto e quanto pronunciato, hanno quantificato il danno sulla base della consulenza tecnica d’ufficio disposta, facendolo coincidere con il danno civilistico, omettendo di ricondurlo nel perimetro della garanzia assicurativa e, segnatamente, nell’ambito dei limiti e delle condizioni vigenti in relazione alla garanzia prestata in riferimento all’avversità atmosferica ‹‹siccità››, come definita e descritta in polizza. 2. Il motivo è infondato. 2.1. Vale premettere che la violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato integra un difetto di attività del giudice, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, primo comma,n.3, c od. proc. civ., ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo - ovverosia della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c od. proc. civ. — la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità — in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello (Cass., sez. L, 13/10/2022, n. 29952). 2.2. Come questa Corte ha più volte chiarito, sussiste violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato fissato dall'art. 112 cod. proc. civ. quando il giudice attribuisca, o neghi, ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda; oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda. Non sussiste, al contrario, violazione del medesimo principio quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi) (Cass., sez. 3, 17/01/2018, n. 906; Cass. , s ez. 2 , 27/03/1995 n. 3604; Cass.,sez. 3, 03/02/1999 n. 919). La sentenza impugnata non esorbita dalla domand a spiegata dal Politi— come da conclusioni dallo stesso rassegnate in primo grado e trascritte in ricorso alle pagine 13 e 14 —in alcun modo e sotto alcun profilo e non incorre nel vizio di ultrapetizione; è sufficiente in proposito richiamare la motivazione nella quale la Corte territoriale, dopo avere ritenuto raggiunta la prova dell’an, e, quindi, la sussistenza del nesso tra gli eventi metereologici ed il danno alle colture lamentato dal Politi, ha poi riconosciuto la somma per la quale è stata pronunciata condanna ‹‹a titolo di indennizzo assicurativo›› secondo le condizioni di polizza, come chiaramente si evince dal percorso argomentativo seguito. Pertanto, non avendo la Corte territoriale modificato il petitum e la causa petendi, ma correttamente considerato il rapporto contrattuale dal quale scaturiva il diritto all’indennizzo, non sussiste nella specie la denunziata ultrapetizione. 3. Con il secondo motivo, denunciando ‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per violazione delle regole ermeneutiche del contratto assicurativo versato in atti e per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c.››, la ricorrente censura la decisione impugnata per non avere tenuto conto, ai fini della determinazione dell’indennizzo, dell’art. 7 dell’allegato 2 di polizza — ‹‹ Garanzia siccità ›› — e per aver male interpretato il contenuto del contratto, ribadendo che nelle polizze private ramo danni, quale quella in esame, l’indennizzo previsto non è ragguagliato al danno ‹‹oggettivo››, ossiaal quantum ordinariamente accordato in caso di sinistro in ambito di responsabilità civile, ma viene fissato in percentuale rispetto ad un capitale assicurato, liberamente scelto dai contraenti. Precisa, al riguardo, che secondo le definizioni della polizza, risultava coperta una certa quantità di produzione che rappresentava la ‹‹resa media››, ossia ‹‹la produzione convenzionalmente assicurata espressa in quintali per ettaro››, mentre per ‹‹siccità››, unico evento riconosciuto dal primo consulente in nesso causale con i danni reclamati, doveva intendersi ‹‹la deficienza di precipitazioni per un residuo di tempo prolungato che provochi allo stesso tempo: depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l’attuazione degli interventi irrigui; danni estesi alle colture, risultati da perdita di resa››. Partendo dal presupposto che l’evento che giustificava la copertura assicurativa era la siccità e che il terzo consulente aveva mutuato i dati dalla relazione del primo consulente per le percentuali dei danni di quantità e qualità, ad avviso della ricorrente, la stima corretta dell’indennizzo doveva aver luogo necessariamente applicando le percentuali di danno di quantità e di qualità e tenendo conto delle condizioni di polizza che prevedevano, in ipotesi di danno da ‹‹siccità››, una franchigia del 10 per cento e un limite massimo di indennizzo pari al 50 per cento della somma assicurata. 3.1 Il motivoè inammissibile. Al di là del mero richiamo in rubrica degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., la ricorrente non si duole in realtà di una non corretta interpretazione del contratto da parte del giudice di appello, ma introduce piuttosto censure che attengono strettamente ai criteri di determinazione dell’indennizzo, poiché addebita al la Corte d’appello , previo richiamo delle clausole contrattuali inserite nel contratto intercorso tra le parti, di non avere quantificato la somma liquidata alla stregua delle condizioni di polizza. Trattasi a ben vedere non solo di questione attinente al merito, come tale sottratta al sindacato di questa Corte di legittimità, ma anche di questione connotata da profili di novità, non emergendo né dalla esposizione dello svolgimento del processo contenuta in ricorso, né dalla sentenza impugnata, che non ne fa menzione, che tali contestazioni siano state tempestivamente sollevate nel giudizio di merito, tanto che la stessa parte ricorrente ha evidenziato in ricorso, a pag. 21, che nei gradi di merito ‹‹….l’oggetto del contendere…era attinente al nesso tra eventi meteo e danno, non ai criteri di determinazione dell’indennizzo››. Va ribadito, invero, il principio secondo cui, qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., sez. 6- 5, n. 32804 del 13/12/2019; Cass., sez. 2, 24/01/2019, n. 2038; Cass., sez. 6-1, 13/06/2018, n. 15430). Tale onere non risulta assolto dalla odierna ricorrente. Non si sottrae alla declaratoria d’inammissibilità neppure il denunciato vizio exart. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione ratione temporis vigente, che non risulta dedotto mediante la specifica indicazione del fatto storico, rilevante e decisivo, che il giudice di merito avrebbe trascurato di esaminare e che, laddove esaminato, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione. 4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la ‹‹Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1282 e 1905 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d’appello considerato la prestazione assicurativa come debito di valore, disponendo in ogni caso un illegittimo cumulo tra interessi e rivalutazione sulla sorte liquidata›› e sostiene che l’obbligo, a carico dell’assicuratore, di pagamento dell’indennizzo è una obbligazione di valuta e che il ritardato adempimento comporta il pagamento dei soli interessi moratori di cui all’art. 1224, primo comma, cod. civ. 4.1 Il motivo è infondato. Il debito dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato costituisce un debito di valore. Tale affermazione, che trae origine direttamente dal dettato degli artt. 1905 e 1908 cod. civ., è stata ribadita più volte dalla giurisprudenza di questa Corte. Si è detto, infatti, che in tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. (Cass., sez. 3, 30/03/2001, n. 4753; Cass. , sez. 3, 11/01/2007, n. 395; Cass., sez. 3, 07/05/2009, n. 10488 ; Cass., sez. 3, 28/07/ 2015, n. 15868 ). In sostanza, il debito originariamente di valore diventa di valuta solo nel momento in cui c'è la liquidazione, eventualmente anche per il tramite di una perizia contrattuale (Cass., sez. 3,12 /02/ 2008, n. 3268). Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito dei suindicati principi ha fatto invero piena e corretta applicazione. 5. all’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. 6. Risulta conseguentemente superflua la verifica della ritualità o meno dell'instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio di legittimità nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] CO.DI.PA. di Agrigento, parte contraente del rapporto assicurativo de quo, alla stregua dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte che esimono dall'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso in caso di nullità o di integrazione del contraddittorio, nell'evenienza di ricorso di cui si palesi l'inammissibilità o l'infondatezza (Cass., sez. U, 22/03/2010, n. 6826; in termini, Cass., sez. 3, 17/06/2013, n. 15106; Cass., sez. U, 22/12/2015, n. 25772). Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile, come nella specie, per quanto di seguito verrà precisato, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., sez. U, 23/09/2013, n. 21670; Cass., sez. 3, 14/03/2014, n. 5944; Cass., sez. 2, 21/05/2018, n. 12515; Cass., sez. 3, 17/06/2019, n. 16141). 7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,che liquida in euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorr