CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00088/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23071/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 893/2021 depositata il 16/07/2021, RG 156/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 893 del 2021 ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorsointroduttivo del giudizio. La Corte d’Appello ha escluso che potesse essere preso in considerazione il servizio pre - ruolo prestato dalla ricorrente originaria presso le scuole paritarie in ragione della giurisprudenza di legittimità in materia. Ha ritenuto legittima, nella procedura di mobilità per l’a.s. 2016/2017 alla quale aveva partecipato la ricorrente, la posposizione dei docenti assunti da GAE nell’a.s. 2015/16 (partecipanti alla fase C della mobilità) rispetto a quelli assunti nel medesimo anno da graduatorie di merito del concorso indetto nel 2012 (partecipanti invece alla fase B3). 2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la lavoratrice prospettando quattro motivi di ricorso, assistiti da memoria. 3. Resiste con controricorso l’Amministrazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Primo motivo: violazione dell'art. 1,comma 108, della legge n. 107 del 2015,in relazione agli artt. 3 e 97 , Cost. , art. 360, n. 3 , c.p.c. È censurata la statuizione che ha ritenuto che l’accantonamento in favore degli idonei GM 2012 a svantaggio dei precari storici (come essa ricorrente) sia stato espressamente previsto in nucedalla legge sulla buona scuola. La doglianza verte sull’attribuzione diuna posizione preferenziale, in sede di mobilità per l’anno 2016/2017, ai docenti provenienti dalle graduatorie di merito2012. La ricorrente pone in evidenza come la legge sulla buona scuola fosse stata adottata per porre fine al precariato storico, e dunque nel ricorso si contesta l’assunto dellaCorte territoriale secondo cui la preferenza in favore degli idonei del concorso del 2012 fosse prevista in sé nel contesto di tale legge, rimarcandosi nel motivo come anche nelle GAE fossero confluiti precari a propria volta idonei in concorsi precedenti, per giunta anch’essi organizzati su base regionale. Secondo la ricorrente, la legge sulla buona scuola aveva dato precedenza agli idonei di merito del concorso del 2012 solo in sede di assunzione (solo perché le graduatorie triennali stavano per scadere alla data del 2015) e non per la successiva mobilità, anche perché il legislatore, quando aveva inteso privilegiare una categoria di lavoratori, lo aveva sempre fatto esplicitamente, non potendosi dunque inferire, in via argomentativa, preferenze non volute dalla normativa primaria. 2. Secondo motivo: violazione dell'art. 1 comma 108 della legge 107/2015,in relazione all'art. 97, Cost. , art. 360, n. 3 , c.p.c . La ricorrente sostiene che la C orte territoriale avrebbe errato nell’affermare che esistevano differenti modalità di assegnazione delle sedi definitive, a seconda che si trattasse di docenti provenienti dalle GAE, come essa ricorrente, o di quelli delle graduatorie di merito del concorso 2012, senza dichiarare illegittima la sua assegnazione alla sede definitiva in Toscana, ma qualificando dette differenti modalità come ragionevoli. L’Amministrazione avrebbe illegittimamente effettuato l’assegnazione ai vari ambiti territoriali dei docenti interessati dando la precedenza a quelli delle menzionate graduatorie di merito rispetto a quelli inseriti nelle GAE. 3. I primi due motivi di ricorso devono essere trattati insieme in ragione della loro connessione. 3.1.Gli stessi non sono fondati alla luce dei principi di diritto espress i da questa Corte ( Cass. n. 34602/2024 in continuità conCass. n. 1055/2024, e ribaditida Cass. n. 6190/2025 , cui adde Cass. n. 25725 del 2025), secondo cui: “ In tema di mobilità dei docenti di ruolo di scuola pubblica per l'anno 2016/2017 disposta ai sensi dell'art. 1, comma 108, della legge n. 107 del 2015, il [OSCURATO:PERSONA] concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto l'8 aprile 2016, adottato exartt. 4, comma 2, e 10 del [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro relativo al personale del [OSCURATO:PERSONA] per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 e l'ordinanzaministeriale 241/2016 hanno previsto che gli insegnanti provenienti da graduatorie di merito 2012 assunti da fasi B e C del 2015/2016 siano ammessi, a domanda, alla fase B della mobilità 2016/2017, con riferimento alla mobilità endoprovinciale su ambito, con la conseguenza che essi sono preferiti, rispetto all'ambitorichiesto, ai docenti delle medesime fasi assunzionali provenienti da GAE, in quanto questi ultimi sono stati inseriti nella successiva fase C della mobilità 2016/2017, espressamente da svolgersi sui posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti; al contrario, rispetto alla diversa mobilità interprovinciale su ambito, gli insegnanti provenienti da graduatorie di merito 2012 sono postergati ai docenti provenienti da GAE assunti nelle fasi B e C del 2015/2016, siccome nella mobilità 2016/2017 i primi docenti sono stati ammessi in fase D, mentre quelli provenienti da GAE hanno partecipato alla fase C. Tale regolamentazione non è sindacabile, in linea di principio, atteso che è espressione di scelte di merito e tecniche per definire l'assetto dei contrastanti interessi dei candidati che partecipano al procedimento, purché non si ponga in contrasto con norme di legge, non realizzi ingiustificate disparità di trattamento o non risulti manifestamente irragionevole”. 3.2. È dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che ha ritenuto coerenti con le fonti di rango primario le previsioni contenute nel CCNI e nell'O.M. n.241/2016 riguardanti l'accantonamento dei posti negli ambiti provinciali di prima assegnazione ai docenti assunti da graduatorie di merito del concorso 2012. Come ha chiarito Cass. n. 13689 del 2024 , d unque, mentre gli IGM 2012 hanno avuto una preferenza nel trasferimento endoprovinciale su “ambito”, nel trasferimento interprovinciale su “ambito” sono stati preferiti i docenti provenienti da GAE. Quest’ultima scelta è stata evidentemente fatta perché gli IGM 2012 già erano garantiti, sotto il profilo della scelta territoriale, con la preferenza assunzionale su provincia di cui al comma 100 e con l’“accantonamento” conseguente al comma 108, su cui già si è detto. Quanto alla preferenza per gli IGM 2012 rispetto alla mobilità endoprovinciale su “ambito” non si può trascurare che l’avvicinamento territoriale per gli assunti provenienti da GAE si giovava della possibilità, secondo l’O.M. 241/2016, di esprimere preferenze ad ampio spettro, ovverosia sino a 100 per ambiti e sino a 100 per le province. Così come non va trascurato che lo spostamento di “ambito” degli IGM 2012 ammessi alla fase B dei trasferimenti, per taluni ammessi alla fase C, avrebbe potuto anche esserefavorevole, se essi avessero fatto domanda con preferenze che avessero riguardato quell’ambito. In definitiva, il caso che il movimento endoprovinciale su “ambito” degli IGM 2012 - data la contestualità delle domande -potesse comportare la sottrazione di un “ambito” perseguito da taluno degli assunti da GAE era possibile, ma esso era frutto di una procedura che, per altri versi, avrebbe potuto, invece, anche favorire il raggiungimento, da parte del personale assunto da GAE, dell’“ambito” di pregressa assegnazione del docente assunto come IGM 2012 ed ammesso alla fase B dei trasferimenti endoprovinciali. Infine, si deve considerare che la mobilità degli assunti in fase B e C da GAE (fase C della mobilità) era su “ambito” e, dunque, in ipotesi, anche tale da consentire di raggiungere non soltanto la provincia, ma anche una ancora più specifica zona territoriale di preferenza. Evenienza che, non ammettendo gli IGM 2012 alla mobilità endoprovinciale su “ambito”, per essi non avrebbe potuto essere realizzata e che, invece, è stata assicurata proprio attraverso la loro ammissione alla fase B. In tale quadro, meramente descrittivo dei pacifici contenuti della normativa di dettaglio attuativa dei trasferimenti oggetto di causa e così riepilogato anche dalla sentenza impugnata, è evidente che la contrattazione collettiva ha dovuto attuare varie scelte di merito, tra l’altro con forti componenti tecniche, dovendosi assicurare, rispetto ad un medesimo anno scolastico, lo svolgimento di operazioni di mobilità assai complesse. Pertanto, occorre rilevare che la contrattazione e l’ordinanza ministeriale ad essa collegata abbiano operato le scelte necessarie a comporre un complesso sistema funzionante di mobilità, talora favorendo un certo interesse (v. mobilità interprovinciale su ambito dei provenienti da GAEassunti in fase B e C, prevalente sulla mobilità interprovinciale di IGM 2012), talora un altro (v. mobilità endoprovinciale su ambito degli IGM 2012, prevalente su mobilità dei provenienti da GAE assunti in fase B e C), in altri casi ancora realizzando in concreto mediazioni tra i diversi interessi coinvolti (v. il possibile liberarsi di posti su ambito conseguenti alla mobilità endoprovinciale degli IGM 2012). È da escludere che il complessivo sistema intercetti una violazione di norme, né vi sono ingiustificate disparità di trattamento, in quanto l’assetto differenziale è derivato dal distinguo operato tra varie categorie di docenti, in ragione delle diverse regole (e preferenze) che li hanno interessati in sede di reclutamento; neppure emergono tratti di manifesta irragionevolezza nella disciplina del complesso fenomeno che doveva essere regolato e tutto ciò esclude, altresì, che abbiano rilievo situazioni di occasionale sfavore per l’uno o l’altro docente ammesso alla mobilità. 3.3. Va aggiunto, infine, per completezza, che appartiene parimenti alle scelte di merito quella, con forte connotato tecnico, di procedere per fasi e con l’inserimento in ciascuna di tali fasi solo di talune tipologie di candidati alla mobilità. Da ciò deriva inevitabilmente che i punteggi attribuiti a ciascun candidato nelle procedure di mobilità non possono avere rilievo a fronte di preferenze tra tipologie di candidati conseguente all’organizzazione per fasi. Se anche, quindi, al candidato della fase postergata sia attribuito, nelle graduatorie che lo riguardano, un punteggio superiore a quello ammesso ad una fase antergata, prevale comunque la scelta della contrattazione di assicurare priorità all’una o all’altra fase. Pertanto, un ragionamento fondato sui (soli) punteggi e che non consideri l’assetto attribuito dalla contrattazione alle varie fasi non è giuridicamente fondato (Cass., n. 1055 del 2024; Cass., n. 6365 del 2024). Il sistema, come delineato, non contravviene ai principi costituzionali che, nel subordinare l’accesso all’impiego pubblico alla procedura del concorso pubblico, pongono a fondamento quel criterio selettivo, non essendo la procedura in questione finalizzata al reclutamento del personale, per essere attinente all’attribuzione di una sede provvisoria in vista della successiva procedura di mobilità prevista dalla legge n. 107 del 2015, ben potendo, dunque, quella disciplina, così interpretata, non inficiata dal contrasto con norme imperative, essere considerata legittima e presiedere all’espletamento della procedura secondo le stabilite modalità. 3.4. Va inoltre rilevato, con riguardo alla relativa statuizione della Corte d’Appello,che l’orientamento consolidato di questa Corte ha escluso la parificazione del servizio prestato nella scuola paritaria a quello reso nella scuola statale (cfr. Cass. n. 7583 del 2022 ed i richiami ivi contenuti in motivazione; cfr. anche Cass. n. 32576del 2023, Cass. n. 6280 del 2024, Cass. n. 6514 del 2024). La ricostruzione del quadro normativo e contrattuale ha avuto l’avallo della Corte costituzionale (Corte Cost. n. 180 del 2021), che ha escluso la denunciata illegittimità costituzionale della normativa,ed è stata condivisa anche dalla giurisprudenza amministrativa, che è pervenuta alle medesime conclusioni quanto all’incidenza dell’anzianità del servizio prestato nella scuola paritaria in relazione alle operazioni di mobilità territoriale. L’orientamento, inaugurato da Cass. n. 32386del 2019 e ribadito dalle pronunce sopra citata, è stato ulteriormente precisato da Cass. n. 10460 del 2024 con la quale, quanto violazione del diritto unionale dedotta in quella sede, si è aggiunto che, ai fini dell’applicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE va esclusa la dedotta comparabilità con gli assunti a tempo indeterminato della scuola statale. Infatti, ai sensi della clausola 3 del citato [OSCURATO:PERSONA], “il termine «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/ occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze”. Si deve, cioè, trattare di un lavoratore a tempo indeterminato assegnato alla medesima azienda o allo stesso ufficio ove presta servizio il dipendente a termine e che svolga le medesime mansioni, sicché la comparabilità va esclusa alla radice qualora le prestazioni, seppure qualitativamente sovrapponibili, vengano rese alle dipendenze di datori di lavoro diversi e nell’ambito di strutture aziendali distinte. Si deve ancora aggiungere che, allegando l’equiparazione della scuola paritaria a quella statale, ciò che in realtà parte ricorrente rivendica è il medesimo trattamento riservato ai dipendenti a termine della scuola statale, i quali possono ottenere, una volta assunti da quest’ultima, il riconoscimento del servizio pre-ruolo. Questa equiparazione, che il legislatore ha escluso dettando una disciplina ritenuta dalla Corte costituzionale non in contrasto con l’art. 3 Cost. (che sul piano del diritto interno garantisce il principio di non discriminazione), non può essere invocata facendo leva sulla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA], giacché è consolidato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia l’orientamento secondo cui «poiché il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall’accordo quadro solo per quanto riguarda le differenze di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, le eventuali differenze di trattamento tra alcune categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell’ambito del principio di non discriminazione sancito da tale accordo quadro (sentenza del 22 gennaio 2020, Almudena B aldonedo Martín, C - 177/18, punto 52 e giurisprudenza ivi citata)». Le conclusioni alle quali questa Corte è pervenuta quanto al rispetto del diritto unionale hanno trovato conferma nella recente pronuncia del 4 settembre 2025 in causa C– 543/23 con la quale la Corte di Giustizia ha statuito che «La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che non prevede il computo, ai fini della determinazione dell’anzianità e della retribuzione degli insegnanti al momento della loro assunzione a tempo indeterminato presso un’istituzione scolastica statale, dei periodi di servizio precedentemente svolti da tali insegnanti nell’ambito di un impiego a tempo determinato o a tempo indeterminato in talune istituzioni scolastiche il cui funzionamento e la cui organizzazione non rientrano nella competenza dello Stato, ma che sono equiparate, in virtù di tale normativa, alle istituzioni scolastiche statali, mentre detta normativa prevede che i periodi di servizio svolti dagli insegnanti impiegati presso istituzioni scolastiche statali, in particolare a tempo indeterminato, siano computati ai fini della determinazione della loro anzianità e della loro retribuzione». 4. Terzo motivo: violazione dell’art. 2697, commi 1 e 2 cod. civ., in relazione all'art. 115 c.p.c.,art. 360, n. 3 c.p.c. La Corte d'Appello, dopo aver erroneamente interpretato le norme di legge e di CCNI è andata oltre, avendo rigettato i motivi di ricorso tempestivamente riproposti dalla ricorrente nella memoria di costituzione in appello, in evidente violazione dei principi sostanziali e processuali sull'onere della prova. 5. Il motivo è inammissibile. Come ricorda la stessa ricorrente nella prima parte della censura, la Corte d’Appello, in relazione alla doglianza sulla sottrazione di sedi a seguito delle conciliazioni, ha affermato la mancata allegazione che la ricorrente avrebbe ottenuto certamente l’assegnazione di uno degli ambiti assegnati in via conciliativa e tale possibilità avrebbe dovuto essere dedotta con specifico riguardo alla graduatoria relativa a ciascuno dei singoli ambiti prescelti, secondo l’ordine di preferenze espresse, Rispetto a tale statuizionela ricorrente si limita a dedurre di avere un punteggio maggiore, circostanza in ragione di quanto sopra esposto, nella trattazione del primo e del secondo motivo di ricorso, di per sé non dirimente, con conseguente irrilevanza della censura. 6. Quarto motivo: violazione dell'art. 6 del CCNL integrativo del 8.4.2016,in relazione agli artt. 2697, commi 1 e 2, cod. civ. e art 115 c.p.c. , art 360, n. 3 c.p.c. La Corte d'appello ha rigettato la domanda subordinata,articolata nel ricorso introduttivo (motivo n. 3 pag. 7 del ricorso introduttivo riprodotto nella memoria di costituzione in appello),con riguardo alle sedi oggetto di conciliazione con le medesime argomentazioni già affrontate nella trattazione del terzo motivodi ricorso. 7. Il motivo è inammissibil e in quanto non co glie e non censura adeguatamente la ratio decidendidella sentenza impugnata. La Corte d’Appello ha disatteso la domanda relativa alle sedi assegnate in sede conciliativa sia per la mancanza di allegazione circa la circostanza che le sedi fossero effettivamente disponibili per i movimenti della fase C, sia rispetto allarilevata mancata allegazione che la ricorrente avrebbe potuto ottenere il trasferimento in ragione dei criteri della procedura delineata dall’art. 6 del CCNI,e delle modalità di predisposizione delleplurime graduatorie fondate sul criterio delle preferenze espresse in domanda per ambiti territoriali. Tali statuizioninon sono adeguatamente contestate, insistendo la ricorrente suuna violazione del punteggio , per le ragioni già sopra esposte di per séstessa non dirimente. 8. Nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha trattato in limine litisla questione della nullità della sentenza per “disintegrità” del contraddittorio, violazione dell’ art. 102 , c . c . , in relazione ai motivi terzo e quarto. 9. La deduzione è inammissibile. Va osservato che anche la denuncia dei vizi processuali presuppone una completa deduzione sotto il profilo della dinamica attraverso cui essi si siano manifestati, non essendo la parte esonerata dal rispetto dei parametri di specificità imposti dall’art. 366 c.p.c. (Cass., S.U., n. 8077 del 2012 , Cass. 1055 del 2024). È poi principio consolidato che anche la questione sull’integrità del contraddittorio è suscettibile di giudicato interno o per pronuncia espressa (cfr., Cass. S.U., 4 marzo 2016, n. 4248, in motivazione) o in via anche implicita (cfr., Cass. 2 dicembre 2021, n. 38024; Cass. 15 marzo 2017, n. 6649). La prospettazione della doglianza avrebbe dovuto dunque illustrare, per rispettare il citato indirizzo delle Sezioni Unite, l’esplicita indicazione di tutte le circostanze processuali necessarie ad inquadrare pienamente la questione, già sulla base del ricorso per cassazione. Ma ciò non si rileva atteso che la censuracontiene soltanto la doglianza sulla non integrità del contraddittorio e sulla rilevabilità officiosa, profili che in sé soli non si confrontano, per quanto si è detto sui profili del giudicato interno, con la questione sulla partecipazione al giudizio delle parti necessarie nella sua interezza. In particolare, la ricorrente nulla deduce sul contenuto della sentenza di primo grado quanto alla questione del litisconsorzio necessario, né prospetta, in modo circostanziato, che la questione medesima, evidentemente superata dal Tribunale che aveva accolto la domanda, fosse stata oggetto di specifica devoluzione nel giudizio di appello. 10. Il ricorso va rigettato. 11. La complessità della questione e il carattere recente dei principi di legittimità ed unionali che sono intervenuti in materia e di cui si è fatta applicazione giustifica no la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Dà atto d