Corte di giustizia UEdecreto
Corte di giustizia UE/1987
ECLI:EU:C:1987:155
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61986C0001 - IT
Avviso legale importante
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61986C0001
Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 25 marzo 1987. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 1/86.
raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 02797
Conclusioni dell avvocato generale
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[OSCURATO:PERSONA] Presidente,
signori Giudici,
1 . [OSCURATO:PERSONA] fa carico al regno del belgio della mancata adozione entro il termine prescritto dei provvedimenti necessari per l' attuazione, sull' intero territorio nazionale, della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall' inquinamento provocato da determinate sostanze pericolose .
2 . Un decreto del 24 gennaio 1984, cui sono seguiti vari regolamenti in data 22 marzo 1984 e 27 marzo 1985 assicura, nelle sue linee essenziali ( come è stato confermato in udienza dall' agente della [OSCURATO:PERSONA] ), l' attuazione della citata direttiva nella regione fiamminga .
3 . Per contro, l' agente del governo belga ha ammesso che i testi relativi all' attuazione delle disposizioni della direttiva n . 80/68, per quanto riguarda le regioni vallona e di Bruxelles, stanno ancora percorrendo le varie fasi dell' iter procedurale prescritto .
4 . Lo Stato convenuto ha riferito che, a seguito delle riforme istituzionali dell' 8 agosto 1980, con cui venivano trasferite alle regioni estese competenze in materia di ambiente, l' autorità centrale non dispone più delle competenze necessarie e sufficienti per l' attuazione della direttiva, poiché, essendosi potuta realizzare solo progressivamente la creazione delle nuove istituzioni ed amministrazioni regionali, le stesse non erano immediatamente operative .
5 . E' quindi incontestabile che l' attuazione di questa direttiva in [OSCURATO:PERSONA] abbia urtato contro impedimenti di carattere eccezionale . Con ogni probabilità, per questi motivi, la [OSCURATO:PERSONA] ha lasciato trascorrere un ulteriore periodo di quattro anni tra la data in cui la direttiva avrebbe dovuto essere attuata ( il 18 dicembre 1981 ) e la data in cui essa ha proposto il suo ricorso ( il 3 gennaio 1986 ). Nel frattempo una delle regioni del regno del [OSCURATO:PERSONA] aveva attuato la direttiva .
6 . Da parte mia, vorrei solo richiamare la giurisprudenza costante della Corte, secondo la quale "uno Stato membro non può invocare delle disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare il mancato rispetto degli obblighi imposti dalle direttive comunitarie" ( 1 ).
7 . Di conseguenza, vi propongo :
- di dichiarare che il regno del [OSCURATO:PERSONA], non adottando entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato CEE;
- di porre le spese a carico dello Stato convenuto .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Si veda da ultimo la sentenza 10 marzo 1987, causa 386/85, [OSCURATO:PERSONA] / Italia, punto 7 della motivazione, Racc . pag . 0000, e le numerose sentenze anteriori .