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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04390/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna perWeato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, posto che le piantine di marijuana rinvenute in suo possesso sono in grado di produrre un prodotto con principio attivo per circa 39 dosi e, con il secondo motivo di ricorso, lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

La censura è manifestamente infondata.

Il giudice a quo ha evidenziato che sul terrazzo dell'abitazione del ricorrente sono state rinvenute 25 piantine di marijuana di altezza variabile dai 20 ai 50 cm già invasate, nonché materiale idoneo alla coltivazione, e che dal prodotto delle piantagioni erano estraibili ben 39,2 dosi, come emerge dalla consulenza tecnica tossicologica effettuata sulle foglie e sulle infiorescenze, ritenendo che non si configuri l'ipotesi della coltivazione domestica destinata all'autoconsumo sia in relazione al numero di piante coltivate (25) e del numero di dosi ricavabili (39) sia in relazione alle modalità della coltivazione, per nulla rudimentali.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.

Non censurabile è altresì la motivazione con la quale il giudice a quo, per le medesime ragioni, ha escluso l'applicazione dell'ad 131 bis cod. pen., non ritenendo il fatto di lieve entità.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna perWeato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, posto che le piantine di marijuana rinvenute in suo possesso sono in grado di produrre un prodotto con principio attivo per circa 39 dosi e, con il secondo motivo di ricorso, lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. La censura è manifestamente infondata. Il giudice a quo ha evidenziato che sul terrazzo dell'abitazione del ricorrente sono state rinvenute 25 piantine di marijuana di altezza variabile dai 20 ai 50 cm già invasate, nonché materiale idoneo alla coltivazione, e che dal prodotto delle piantagioni erano estraibili ben 39,2 dosi, come emerge dalla consulenza tecnica tossicologica effettuata sulle foglie e sulle infiorescenze, ritenendo che non si configuri l'ipotesi della coltivazione domestica destinata all'autoconsumo sia in relazione al numero di piante coltivate (25) e del numero di dosi ricavabili (39) sia in relazione alle modalità della coltivazione, per nulla rudimentali. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Non censurabile è altresì la motivazione con la quale il giudice a quo, per le medesime ragioni, ha escluso l'applicazione dell'ad 131 bis cod. pen., non ritenendo il fatto di lieve entità. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
Sentenza Cassazione n. 04390/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris