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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06175/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16099-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]’; -ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , D'[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MONDA Ric. 2021 n. 16099 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -2- ANDREA, domiciliatiope legis presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso il provvedimento n. 3757/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso proposto dai lavoratori in epigrafe, teso ad ottenere, in ragione del lavoro straordinario svolto con continuità durante tutta la prestazione lavorativa, la condanna della Tangenziale di [OSCURATO:PERSONA] all’accantonamento a fini del t.f.r. dell’importo asseritamente dovuto in base ai conteggi analitici prodotti per ciascuno dei lavoratori;

2. la Corte, in sintesi e per qua nto qui rileva in ordine alla quantificazione del dovuto, ha argomentato: “[…] la società fin dal primo grado si è limitata a contestare genericamente i conteggi, ma senza indicare quali fossero gli errori commessi né i criteri di calcolo Ric. 2021 n. 16099 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -3- seguiti.

I calcoli dei lavoratori, invece, sono stati effettuati sulla base degli statini paga che indicano le ore di straordinario mensili effettuate e le indennità corrisposte.

In siffatta situazione, la richiesta di affidare ad un CTU il compito di verificare e redigere i conteggi si presenta inaccoglibile, non potendo, tale ausilio del giudice, avere una funzione esplorativa, stante la mancanza di contestazioni specifiche tali da consentire l’intervento di un esperto contabile”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con due motivi; hanno resistito con controricorso gli intimati; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA] 1.preliminarmente, in ragione del verbale di conciliazione depositato, dal quale risulta che la società ricorrente e il Sig. [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione alla presente controversia, hanno sottoscritto, in data 27 gennaio 2022, un accordo “ai sensi e per gli effetti del 3° comma degli artt. 411 e 412 ter del codice di procedura civile”, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra dette parti; la definizione della lite in sede sindacale, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere; invero: “nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza Ric. 2021 n. 16099 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -4- impugnata” (in termini: Cass.

SS.UU. n. 8980 del 2018; conf.

Cass. n. 24632 del 2019); in mancanza di una diversa pattuizione contenuta nel verbale di conciliazione le spese si intendono compensate ai sensi dell’art. 92, u.c., c.p.c.;

2. col primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli articoli 115, comma 2, e 416 c.p.c.; si eccepisce che,contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata e come emergerebbe dall’esame degli atti processuali, Tangenziale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe efficacemente contestato i conteggi elaborati dalla controparte; la censura è inammissibile perché l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero di unanon conte stazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito (Cass. n. 27490 del 2019; Cass.n. 3680 del 2019; Cass. n. 10182 del 2007; Cass. n. 27833 del 2005), per cui con il motivo in esame si sollecita un sindacato che esorbita dai poteri di questo giudice di legittimità; 3.il secondo motivo denuncia: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; si sostiene che, al cospetto delle contestazioni della società, “la Corte di Appello di Napoli avrebbe dovuto dar corso alla consulenza tecnica d’ufficio, avendo carattere necessario rispetto alla quantificazione degli accantonamenti corretti e non certo aderire a quelli formulati dai lavoratori”; il motivo è inammissibile perché invoca il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., al di fuori dei limiti imposti da Cass.

SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014; Ric. 2021 n. 16099 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -5- come noto, con i citati arresti, le Sezioni unite di questa Corte hanno espresso sulla disposizione posta a fondamento del motivo, i seguenti principi di diritto (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. c.c., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; b) il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoros o rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o Ric. 2021 n. 16099 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -6- extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso; il motivo in esame risulta largamente irrispettoso di tali enunciati, traducendosi non nella individuazione di un fatto storico decisivo, tra quelli che avrebbero dato origine alla controversiae che sarebbe stato ignorato dai giudici del merito, quanto piuttosto nella denuncia di un errore di attività del giudice di merito che non si sarebbe avvalso di una consulenza tecnica d’ufficio per quantificare il dovuto; peraltro, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la consulenza tecnica d'ufficio è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario, fatta salva la necessità di motivazione (Cass.n., 15219 del 2007; Cass. n. 9461 del 2010; Cass. n. 326 del 2020) che, nella specie, è stata esplicitata, come ricordato nello storico della lite; 4.pertanto, oltre la cessazione della materia del contendere dichiarata limitatamente alla posizione del Paesano con la società, il ricorso di quest’ultima deve essere dichiarato inammissibile nei confronti delle altre parti e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Totaro che hanno dichiarato di averle anticipate; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, ove dovuto (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra Tangenziale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], compensando le spese tra detteparti; Ric. 2021 n. 16099 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -7- dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16099-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]’; -ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , D'[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MONDA Ric. 2021 n. 16099 sez. ML -ud. 14-12-2022 -2- ANDREA, domiciliatiope legis presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso il provvedimento n. 3757/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso proposto dai lavoratori in epigrafe, teso ad ottenere, in ragione del lavoro straordinario svolto con continuità durante tutta la prestazione lavorativa, la condanna della Tangenziale di [OSCURATO:PERSONA] all’accantonamento a fini del t.f.r. dell’importo asseritamente dovuto in base ai conteggi analitici prodotti per ciascuno dei lavoratori; 2. la Corte, in sintesi e per qua nto qui rileva in ordine alla quantificazione del dovuto, ha argomentato: “[…] la società fin dal primo grado si è limitata a contestare genericamente i conteggi, ma senza indicare quali fossero gli errori commessi né i criteri di calcolo Ric. 2021 n. 16099 sez. ML -ud. 14-12-2022 -3- seguiti. I calcoli dei lavoratori, invece, sono stati effettuati sulla base degli statini paga che indicano le ore di straordinario mensili effettuate e le indennità corrisposte. In siffatta situazione, la richiesta di affidare ad un CTU il compito di verificare e redigere i conteggi si presenta inaccoglibile, non potendo, tale ausilio del giudice, avere una funzione esplorativa, stante la mancanza di contestazioni specifiche tali da consentire l’intervento di un esperto contabile”; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con due motivi; hanno resistito con controricorso gli intimati; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA] 1.preliminarmente, in ragione del verbale di conciliazione depositato, dal quale risulta che la società ricorrente e il Sig. [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione alla presente controversia, hanno sottoscritto, in data 27 gennaio 2022, un accordo “ai sensi e per gli effetti del 3° comma degli artt. 411 e 412 ter del codice di procedura civile”, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra dette parti; la definizione della lite in sede sindacale, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere; invero: “nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza Ric. 2021 n. 16099 sez. ML -ud. 14-12-2022 -4- impugnata” (in termini: Cass. SS.UU. n. 8980 del 2018; conf. Cass. n. 24632 del 2019); in mancanza di una diversa pattuizione contenuta nel verbale di conciliazione le spese si intendono compensate ai sensi dell’art. 92, u.c., c.p.c.; 2. col primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli articoli 115, comma 2, e 416 c.p.c.; si eccepisce che,contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata e come emergerebbe dall’esame degli atti processuali, Tangenziale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe efficacemente contestato i conteggi elaborati dalla controparte; la censura è inammissibile perché l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero di unanon conte stazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito (Cass. n. 27490 del 2019; Cass.n. 3680 del 2019; Cass. n. 10182 del 2007; Cass. n. 27833 del 2005), per cui con il motivo in esame si sollecita un sindacato che esorbita dai poteri di questo giudice di legittimità; 3.il secondo motivo denuncia: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; si sostiene che, al cospetto delle contestazioni della società, “la Corte di Appello di Napoli avrebbe dovuto dar corso alla consulenza tecnica d’ufficio, avendo carattere necessario rispetto alla quantificazione degli accantonamenti corretti e non certo aderire a quelli formulati dai lavoratori”; il motivo è inammissibile perché invoca il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., al di fuori dei limiti imposti da Cass. SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014; Ric. 2021 n. 16099 sez. ML -ud. 14-12-2022 -5- come noto, con i citati arresti, le Sezioni unite di questa Corte hanno espresso sulla disposizione posta a fondamento del motivo, i seguenti principi di diritto (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. c.c., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; b) il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoros o rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o Ric. 2021 n. 16099 sez. ML -ud. 14-12-2022 -6- extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso; il motivo in esame risulta largamente irrispettoso di tali enunciati, traducendosi non nella individuazione di un fatto storico decisivo, tra quelli che avrebbero dato origine alla controversiae che sarebbe stato ignorato dai giudici del merito, quanto piuttosto nella denuncia di un errore di attività del giudice di merito che non si sarebbe avvalso di una consulenza tecnica d’ufficio per quantificare il dovuto; peraltro, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la consulenza tecnica d'ufficio è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario, fatta salva la necessità di motivazione (Cass.n., 15219 del 2007; Cass. n. 9461 del 2010; Cass. n. 326 del 2020) che, nella specie, è stata esplicitata, come ricordato nello storico della lite; 4.pertanto, oltre la cessazione della materia del contendere dichiarata limitatamente alla posizione del Paesano con la società, il ricorso di quest’ultima deve essere dichiarato inammissibile nei confronti delle altre parti e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Totaro che hanno dichiarato di averle anticipate; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra Tangenziale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], compensando le spese tra detteparti; Ric. 2021 n. 16099 sez. ML -ud. 14-12-2022 -7- dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore i
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