CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38107/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 92.)• Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, con il quale si censura, per violazione di legge e vizio della motivazione, la ritenuta assenza di un giustificato motivo per il porto del coltello o comunque la mancata rilevanza riconosciuta al timore dell'agente di essere oggetto di un'aggressione, sia manifestamente infondato, tenuto conto che la difesa personale non integra, come correttamente osservato dai Giudici di merito, un giustificato motivo e che la convinzione dell'agente di essere vittima di aggressioni non è stata fondata su alcun elemento concreto; ritenuto che il secondo motivo, con il quale vengono prospettati vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, sia manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dell'indirizzo accolto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'attenuante in parola può essere esclusa quando, oltre alla non modesta entità della condotta (nella specie motivatamente ritenuta a partire dalle dimensione dell'arma), l'agente annoveri, come nel caso considerato, una pluralità di precedenti penali, indicativi di uno scarso autocontrollo (cfr. Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 01); ritenuto, infine, che anche il terzo motivo, con il quale vengono prospettati vizio della motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., sia manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata logicamente ritenuto che l'esclusione della lieve entità del fatto dovesse condurre a escludere, a fortiori, la particolare tenuità del medesimo (così Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 02): profilo sul quale, peraltro, il ricorso non si è in alcun modo soffermato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.